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Bimba bocciata in seconda elementare, il Tar interviene e chiede alla scuola di ripensarci

I genitori avevano denunciato il caso di una bambina di 7 anni non ammessa in terza elementare. Arrivata ora una decisione del Tar Puglia.
A cura di Susanna Picone
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Il Tar interviene sulla decisione di una scuola di bocciare una bambina di 7 anni. “La perdita di un anno scolastico in così tenera età, alla luce dell'esclusivo interesse della minore, costituisce un grave danno”, è una delle motivazioni alla base della decisione del Tar Puglia di sospendere la bocciatura della giovane studentessa, ordinando alla scuola di rivalutare la non ammissione alla terza elementare. Erano stati i genitori della bambina, assistiti dagli avvocati Giacomo e Roberta Valla, a fare ricorso dopo la bocciatura della figlia.

I giudici evidenziano "che un'esperienza traumatica potrebbe danneggiare l'autostima della minore e incrinare il rapporto di fiducia nei confronti dell'Istituzione scolastica" e che “in ragione della bocciatura la bambina verrebbe allontanata dal gruppo classe nel quale si stava integrando”. Inoltre la non ammissione alla classe successiva – continua l'ordinanza del Tar – “appare essere configurata dal legislatore quale extrema ratio ammissibile unicamente in ‘casi eccezionali' e ‘comprovati da specifica motivazione'".

I docenti in questo caso non avrebbero tenuto conto dell'età della bambina, dello stato di salute (severa forma di asma), della opzione dei genitori in favore della didattica a distanza (evidentemente anche alla luce delle condizioni di salute della minore). La bambina – così nel ricorso dei genitori – aveva dovuto affrontare “il primo cruciale anno di scuola durante la pandemia senza il contatto diretto con l'ambiente scolastico e con i propri maestri" ma solo “mediante didattica a distanza, filtrato da uno schermo e inficiato irrimediabilmente da un isolamento forzato". E nonostante questo in seconda, secondo i giudici, ha comunque conseguito voti non negativi in varie materie.

Infine, tra le ragioni che motivano l'ordinanza di riesame della bocciatura, basata anche sul numero elevato di assenze, il Tar ricorda che "la frequenza scolastica nella scuola primaria di primo grado non rileva ai fini della validità dell'anno scolastico, non essendo contemplata tra i criteri di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione". I giudici quindi hanno ordinato alla scuola di "valutare con specifica motivazione se gli eventuali livelli di apprendimento neanche parzialmente raggiunti, ovvero non conseguiti dalla minore neanche in via di prima acquisizione, siano tali da comportare la non ammissione della stessa bambina alla classe successiva".

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