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Arricchimento senza causa ex art. 2041 cc e pubblica amministrazione

La Cassazione del 15.2.2017 n. 4024 ha stabilito che l’accertamento ex art 2041 cc del vantaggio arrecato dalla realizzazione dell’opera o dall’esecuzione della prestazione resta svincolato dalla valutazione discrezionale dell’ente pubblico e rimesso in via esclusiva all’apprezzamento del giudice di merito, il quale, ai fini dell’accoglimento della domanda, deve verificare non tanto se l’Amministrazione abbia riconosciuto l’arricchimento, quanto se essa sia stata consapevole della prestazione indebita e nulla abbia fatto per respingerla.
A cura di Paolo Giuliano
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Arricchimento senza causa ex art. 2041 cc

L'art. 2041 cc regola l'azione per l'arricchimento senza causa stabilendo che colui che senza una giusta causa si è arricchito a danno di un'altra persona  è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Presupposto dell'art. 2041 cc è l'inesistenza di un vincolo (contratto o negozio giuridico) che obblighi all'esecuzione della prestazione (se esiste il vincolo giuridico potrebbe esserci la diversa ipotesi di indebito oggettivo o soggettivo ex art. 2033 cc).

Un secondo presupposto per l'applicabilità dell'art. 2041 cc è, da un lato,  l'arricchimento del soggetto (quello che ha ricevuto la prestazione o l'attività) e, dall'altro,  il danno a carico di un altro soggetto (quello che ha eseguito la prestazione o l'attività).

La parità patrimoniale (l'equilibrio patrimoniale) tra i due soggetti è ristabilita predisponendo una indennità a carico dell'arricchito e a favore del depauperato.

L'art. 2041 cc è una norma di carattere generale

Questo significa che l'art. 2041 cc è applicabile a tutti i soggetti siano persone fisiche o persone giuridiche e che si trovano in una situazione come quella descritta dall'art. 2041 cc.

L'art. 2041 cc e la pubblica amministrazione

Quando uno dei protagonisti della vicenda è la pubblica amministrazione le situazioni tendono sempre a complicarsi (vedi pagamenti della pa) oppure ci si chiede se i principi generali sono applicabili: basta ricordare la ratifica degli atti compiuti dal falso rappresentante,  oppure la sentenza ex art. 2932 cc oppure la forma dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione oppure come è regolato il recesso dalla locazione quando una parte è la pa.

In questo contesto è logico chiedersi se i presupposti previsti dall'art. 2041 cc sono gli stessi (o variano) anche quando l'arricchito è la pubblica amministrazione.

Le tesi che si sono contrapposte sul punto sono sostanzialmente due:

  • I presupposti per l'esercizio dell'azione d'ingiustificato arricchimento nei confronti della Pubblica Amministrazione sono diversi rispetto l'ipotesi in cui la medesima azione sia proposta nei confronti di un privato; quando l'azione di ingiustificato arricchimento viene proposta verso la pa i presupposti sono costituiti non solo dal fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, ma anche dal riconoscimento, da parte di quest'ultimo, dell'utilità dell'opera o della prestazione, il quale può avvenire tanto in maniera esplicita, cioè con un atto formale, quanto in modo implicito, cioè mediante l'utilizzazione dell'opera o della prestazione  ovvero in comportamenti di quest'ultimo dai quali si desuma inequivocabilmente un giudizio positivo circa il vantaggio dell'opera o della prestazione ricevuta dall'ente rappresentato;
  • Sicuramente i presupposti per l'azione di arricchimento verso la pa sono quelli previsti dal codice civile, (come ad esempio la mancanza di un valido titolo contrattuale, l'arricchimento di una parte e l'impoverimento patrimoniale dell'altra)  ma non è possibile aggiungere altri presupposti (come ad esempio il conoscimento esplicito o implicito) dell'utilità della prestazione o dell'opera, sia perché verrebbe a essere modificata (integrata) una norma in via interpretativa, sia perché il riconoscimento dell'utilità (implicito o esplicito) si trasformerebbe in una approvazione, da un lato, discrezionale (in quanto basata su motivazioni personali),  dall'altro, necessaria  (nel senso che non può essere elusa o eliminata) per ottenere l'indennità ex art. 2041 cc (in assenza di approvazione non sarebbe dovuta l'indennità ex art. 2041 cc).

L'arricchimento senza causa ex art. 2041 cc verso la pubblica amministrazione non richiede il riconoscimento dell'utilità

Quest'ultima è la ricostruzione che viene seguita, di conseguenza, il soggetto che agisce ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. nei confronti della Pubblica Amministrazione ha l'onere di fornire soltanto la prova del fatto oggettivo dell'arricchimento, e non anche quella del riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente pubblico, non costituendo quest'ultimo un requisito dell'azione, (traducendosi in una approvazione espressa o implicita) dell'attività.

Con la conseguenza che l'ente pubblico per tutelarsi non può opporre il mancato riconoscimento dell'utilità, ma può solo eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò quindi di arricchimento imposto.

In quest'ottica, l'accertamento del vantaggio arrecato dalla realizzazione dell'opera o dall'esecuzione della prestazione resta svincolato dalla valutazione discrezionale dell'ente pubblico e rimesso in via esclusiva all'apprezzamento del giudice di merito, il quale, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve verificare non tanto se l'Amministrazione abbia riconosciuto l'arricchimento, quanto se essa sia stata consapevole della prestazione indebita e nulla abbia fatto per respingerla, potendo l'eventuale riconoscimento dell'utilità assumere rilievo soltanto in funzione probatoria.

Cass. civ. sez. I, del 15 febbraio 2017, n. 4024

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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