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Agenzia delle Entrate: primi chiarimenti alle semplificazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate con la circolare del 30.12.2014 n. 31/E commenta la semplificazioni fiscali previste dal Decreto Legislativo del 21.11.2014 n. 175 in materia di denuncia di successione (esenzione fino a € 100.000), estinzione delle società ai fini fiscali (è effettiva solo decorsi 5 anni dalla cancellazione dal registro delle imprese), domicilio fiscale per l’addizionale regionale imposta persone fisiche (si valuta alla data del 1 gennaio come per l’addizionale comunale)
A cura di Paolo Giuliano
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L'Agenzia delle Entrate con la Circolare 31/E del 30 dicembre 2014 fornisce i primi chiarimenti sul Decreto Legislativo del 21 novembre 2014 n. 175 (semplificazione fiscale).  I punti trattati sono numerosi (e si indicheranno solo quelli più interessanti, lasciando al lettore il compito di sfogliare la circolare).

Addizionale regionale reddito persone fisiche: l’addizionale dovrà essere versata alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio, In tal modo si rende uniforme la data rilevante per la verifica del domicilio fiscale per l’addizionale regionale con quella già prevista per l’addizionale comunale, oggi fissata al 1° gennaio. Pertanto, nelle certificazioni e nei modelli dichiarativi relativi all’anno d’imposta 2014 (730/2015 e Unico Persone fisiche 2015) non sarà più richiesta l’indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre 2014.

Modifiche acconto addizionali comunali: Eliminata la possibilità di modificare (entro il 20 dicembre)  l’acconto dell’addizionale comunale sarà sempre calcolato con la stessa aliquota deliberata dal comune per l’anno precedente e validamente pubblicata nel Portale del federalismo fiscale. Per quanto concerne l’addizionale comunale, invece, la determinazione dell’acconto 2015 dovrà essere effettuata utilizzando la stessa aliquota prevista per il saldo 2014. Eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per il 2015 troveranno applicazione nel calcolo del saldo della medesima addizionale, che sarà determinato nelle certificazioni e nelle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2015.

Individuazione addizionali regionali e comunali.  L’art. 8 del decreto, infine, per semplificare l'attività di predisposizione della dichiarazione dei redditi e l’attività dei sostituti d'imposta, dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari, prevede, sia per le regioni e le province autonome (comma 1, lett. a), sia per i comuni (comma 3), l’obbligo di  comunicare “i dati (…) individuati con decreto del Ministero delle finanze” ai fini della loro pubblicazione sul sito Dipartimento delle finanze. In questo modo sarà data immediata evidenza ai dati rilevanti per l’applicazione delle addizionali regionale e comunale, prima desumibili esclusivamente dall’esame delle leggi e delle delibere approvate dalle regioni, dalle province autonome e dai comuni.

Dichiarazione di successione per le eredità fino a 100.000 (senza beni immobili). E' escluso  l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione nei casi in cui l’eredità è “devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare”. Viene, quindi, innalzato da euro 25.833 ad euro 100.000 il limite di valore dell’attivo ereditario, in relazione al quale non sussiste l’obbligo della presentazione della dichiarazione di successione. In applicazione del principio del favor rei dettato dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 472 del 1997, non si darà, tuttavia, luogo all’irrogazioni di sanzioni nei confronti dei soggetti che abbiano omesso di presentare la dichiarazione di successione entro i termini previsti e che, sulla base delle modifiche introdotte con il decreto in commento, non risultano più tenuti a detto adempimento.

Interessi sui crediti di imposta. Insieme alla restituzione del credito chiesto a rimborso, l’Agente della riscossione liquidi e corrisponda i relativi interessi senza più bisogno di una separata istanza da parte del contribuente (modello G). Gli interessi dovuti saranno, pertanto, corrisposti automaticamente e il diritto alla percezione degli stessi da parte del contribuente non sarà più soggetto ad alcun onere, ma soltanto all’effettiva spettanza.

Estinzione delle società e tributi. Sempre nell’ambito della semplificazione fiscale, il comma 4 dell’art. 28 del decreto stabilisce che – ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi – l’estinzione della società, disciplinata dall’art. 2495 del codice civile, produce effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. Trattandosi di norma procedurale, si ritiene che la stessa trova applicazione anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del decreto in commento.

Agenzia delle Entrate Circolare del 30 dicembre 2014 n. 31/E in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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