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Tribunale di Torino concede la stepchild adoption a due coppie lesbo

La Corte d’Appello di Torino ha accolto le richieste di due diverse coppie di donne, che hanno presentato un’istanza per ottenere l’adozione del figlio della propria partner. Il tribunale ha accolto le domande, sostenendo la necessità di tutelare un legame di fatto.
A cura di Charlotte Matteini
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coppia lesbica e bambina

Via libera alla stepchild adoption per due coppie torinesi. La Corte d'Appello di Torino ha accolto le richieste, presentate da due diverse coppie di donne che hanno avanzato un'istanza per adottare i figli delle proprie rispettive compagne. In primo grado, entrambe le richieste furono respinte dal tribunale, mentre ora la situazione si è capovolta.

Il primo caso riguarda l'istanza di una donna coniugatasi in Islanda con la propria compagna nel 2015, che ha richiesto di adottare il figlio della partner, un bambino di cinque anni. Il secondo caso, invece, è relativo a un'altra coppia di donne, conviventi dal 2007 e sposate dal 2014. In questo specifico caso, le donne hanno richiesto di adottare le rispettive figlie, nate con inseminazione artificiale, di 7 e 5 anni.

Nonostante il parere sfavorevole in primo grado, questa volta la Corte d'Appello ha accolto entrambe le istanze. Il giudice Mecca, motivando la sua decisione, ha sostenuto fosse importante "tutelare una situazione di fatto", posto che i bambini già da tempo vivono e crescono educate dalle compagne delle madri naturali. Prendendo quindi atto delle condizioni positive dell'ambiente familiare, i giudici hanno concesso l'adozione del figlio del partner applicando le eccezioni previste dalla legge 184 del 1983. Secondo il provvedimento, che regola e disciplina le procedura per l'adozione e l'affidamento di bambini, l'adozione sarebbe permessa alle sole coppie eterosessuali che abbiano determinate caratteristiche anagrafiche e psicofisiche. All'articolo 44, però, la stessa legge introduce una serie di casi eccezionali grazie ai quali i giudici possono valutare se procedere con il nulla osta per l'adozione anche qualora gli adottanti non rispettino tutti i requisiti imposti, regolando tra le altre cose l'adozione del figlio del partner in assenza di vincolo matrimoniale.

In una delle due sentenze, la Corte d'Appello ha inoltre richiamato la Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale il concetto vita familiare deve essere "ancorato ai fatti", ovvero l’esistenza di un nucleo familiare non è subordinata all’accertamento di un determinato status giuridico, ma alla effettività dei legami instauratisi nel tempo.

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