18 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Testamento pubblico, olografo, segreto: i principi generali

Con il testamento è possibile disporre del proprio patrimonio per il tempo in cui si è cessato di vivere, ma occorre sapere come scrivere un testamento (requisti e contentuto dello stesso), quale testamento scegliere (pubblico, olografo, segreto), come nominare un erede o come lasciare un legato, le quote dei legittimari e la c.d. disponibile, la revoca del testamento, la nomina dell’esecutore testamentario.
A cura di Redazione Diritto
18 CONDIVISIONI

Questo articolo è dell'Avvocato Dino Fabbrini, Avvocato in Milano, che si occupa di Real Estate, diritto civile, societario e tributario. Mediatore civile e commerciale. E’ stato Borsista della Fondazione Goren Goldstein e assistente presso l’Università degli studi di Milano. Ha pubblicato sulla rivista Federnotizie e in materia di diritto matrimoniale e diritto comparato. Vicepresidente associazione “Amici del Policlinico e della Mangiagalli donatori di sangue” ONLUS. E' possibile contattarlo attraverso il sito personale.

successioni 2

La successione in generale

La legge prevede due tipi di successioni: quella testamentaria e quella legittima, alla quale si fa riferimento in tutti i casi manchi un valido testamento ovvero quando quest’ultimo non disciplini in maniera compiuta tutta la successione.

Le quote ereditarie

Il legislatore ha voluto tutelare, anche nell’ambito successorio, il naturale diritto della persona a manifestare con un atto formale le proprie volontà tanto con riguardo alle proprie esigenze morali che a quelle meramente patrimoniali. Il testamento costituisce l’unico strumento di disciplina della successione ammesso dal nostro ordinamento che si concretizza in un atto unilaterale del testatore. E’ infatti prevista la nullità di tutti quegli accordi volti a decidere e disciplinare la sorte del patrimonio di una persona in accordo con terzi soggetti. Il testamento è un atto di manifestazione della propria volontà strettamente personale e riservato che verrà a conoscenza del mondo solamente dopo la propria morte. Neanche i parenti o gli amici più stretti hanno alcun diritto di conoscerne il contenuto sino a dopo la morte del testatore.

Tuttavia vi è un limite quantitativo all’espressione della volontà del testatore: è il cosiddetto istituto della legittima, cioè quella quota di eredità che, come vedremo meglio più avanti, viene riservata di diritto dalla legge ai parenti più stretti (coniuge, figli ed ascendenti) e della quale bisogna tener conto nel redigere il proprio testamento.

Una lesione di tale quota comporterebbe la possibilità, per colui che è stato danneggiato, di svolgere un’azione legale che rischierebbe di mettere in discussione tutto l’impianto del proprio testamento, mettendo in pericolo l’espressione delle proprie volontà in merito alla specifica destinazione di tutto o di parte del proprio patrimonio. E’ chiaro che, in assenza di tali soggetti “privilegiati”, il testatore è libero di devolvere la propria eredità morale e materiale a chi vuole, senza limite alcuno che non sia quello da lui stesso determinato.

Ultimo ma non meno importante aspetto pratico da portare all’attenzione di chi si accinga a redigere il proprio testamento è il meccanismo della revoca. Il testamento, come abbiamo detto, è un atto unilaterale personalissimo e riservato, espressione della volontà propria del testatore; come tale esso è revocabile, cioè il testatore può in qualunque momento cambiare idea sostituendo le proprie volontà con altre.

Vi sono, infine, delle particolari attenzioni che è bene portare per evitare che il legittimo ed intangibile diritto ad esprimere le proprie ultime volontà e, eventualmente, a cambiarle anche più volte, possa poi intaccare la solidità formale del documento che porta le porta; il pudore spesso impedisce di ricordare che la peculiarità del testamento, cioè quella di prendere vita e valore legale nei confronti del mondo dopo e soltanto dopo la propria morte, complica non poco il lavoro di chi deve interpretare e rendere operative le volontà ivi contenute, poiché l’interprete si potrà basare solamente e tassativamente sul dato testuale, senza avere la possibilità di chiedere al diretto interessato cosa intendesse scrivendo l’una piuttosto che l’altra cosa.

I vari tipi di testamenti

Ferma restando la loro pari validità, il nostro ordinamento prevede tre tipi principali di testamento: l’olografo, il pubblico ed il segreto. Essi si equivalgono per gli effetti che producono, ma differiscono per la loro forma e per il tipo di eccezioni di cui possono essere oggetto.

Il testamento pubblico

Questo viene scritto dal notaio il quale – alla presenza di due testimoni – provvede a ridurre per iscritto le volontà espresse del testatore (non deve trarre in inganno il termine “pubblico” che non significa che il contenuto del testamento sarà di pubblico dominio, ma che sarà redatto da un pubblico ufficiale, il Notaio; il testamento rimane una questione riservata tra il notaio che lo ha redatto, i testimoni ed il testatore, sino alla morte di quest’ultimo).

Il testamento sarà conservato tra gli atti di ultima volontà ricevuti dal notaio; in caso di morte o cessazione dell’attività da parte del notaio, questo sarà traslato presso l’Archivio Notarile.

Solo alla morte del testatore si provvederà a renderlo pubblico.

Il testamento olografo

Questo viene scritto autonomamente dal testatore, senza necessità di ausili esterni obbligatori che non siano un pezzo di carta ed uno strumento di scrittura manuale. In realtà la legge non specifica che debba essere redatto su carta, né su quale tipo di carta; tuttavia è assai raccomandabile in questa sede evitare eccessi di creatività.

Deve avere i seguenti requisiti formali: essere redatto per intero, datato, firmato di pugno dal testatore.

La data deve essere completa di giorno, mese e anno e la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni ed è valida quando identifica con certezza, anche senza l’indicazione del nome e cognome, la persona del testatore.

E’ certamente la più intima e personale forma di testamento prevista dal nostro ordinamento in quanto solo il testatore sarà al corrente del suo contenuto e, talvolta, della sua esistenza (cosa non ideale); di contro è raccomandabile farsi consigliare da un notaio o da un avvocato specializzato in diritto successorio onde evitare contenuti e forme che possano essere oggetto di impugnativa in sede di apertura della successione a seguito del decesso del testatore. Tale testamento può essere conservato dallo stesso testatore.

Onde evitare che, dopo la morte, il proprio testamento possa non essere rinvenuto o possa essere alterato o distrutto se ne consiglia il deposito presso un soggetto di fiducia. Nonostante il deposito fiduciario di testamento olografo non sia espressamente disciplinato dalla legge, nella prassi è bene assicurarsi che venga preso l’impegno ad osservare i seguenti comportamenti:

  • il depositario, vivente il testatore, non deve rilasciare informazioni sulla presenza o meno presso di sé di un testamento olografo in deposito fiduciario;
  • il depositario, morto il testatore, non deve rilasciare informazioni sulla presenza o meno presso sé di un testamento olografo in deposito fiduciario salvo presentazione contestuale di un estratto dell’atto di morte;
  • il testatore potrà sempre ritirare il proprio testamento olografo, ma, per ovvie ragioni, potrà farlo soltanto di persona. Si ricorda comunque che per revocare un testamento non sono necessari il suo ritiro e la sua distruzione materiale: è sufficiente redigere un nuovo testamento con il quale disporre espressamente la revoca del testamento precedente, anche se è buona norma non lasciare in giro testamenti superati in quanto, qualora malauguratamente dovesse essere rinvenuto alla morte del testatore quello revocato e non l’ultimo redatto, in mancanza di quest’ultimo, esso risulterebbe l’unico testamento valido.

Vi è anche un altro modo per essere ragionevolmente certi che il testamento olografo venga rinvenuto e quindi pubblicato, depositarlo presso una Banca in una cassetta di sicurezza intestata a proprio nome alla quale non possano accedere altri. Infatti, la legge impone che all’apertura di una cassetta di sicurezza di un defunto debbano essere convocati e presenti, oltre agli eredi ed a tutta una serie di funzionari, anche un Notaio per la redazione dell’inventario del suo contenuto.

Uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato intitolato “Apertura di cassetta di sicurezza e rinvenimento di un testamento olografo” ha affermato che il notaio, in questi casi, secondo il combinato disposto dall’art. 1840, comma 2°, c.c. e dall’  art. 48 D.Lgs. n. 346 del 1990, deve:

  • fare menzione del testamento rinvenuto nel verbale d’inventario, avendo cura di descriverne la forma esterna;
  • avvertire gli eredi che, quali detentori di un testamento, hanno l’obbligo di consegnarlo ad un notaio, che potrà essere anche lui stesso, affinché chi ne abbia interesse possa chiederne la pubblicazione.

Il testamento segreto

Questa forma di testamento, detta anche mista, è, per i contenuti, un atto del testatore (con o senza l’ausilio di terzi per la sua stesura), mentre, per gli aspetti formali, un atto del notaio. Infatti, il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da terzi sotto dettatura ed anche con mezzi meccanici; la carta su cui sono riportate le disposizioni testamentarie o quella che le contiene deve essere sigillata e consegnata a un notaio, che provvede a scrivere sulle medesime o su un ulteriore involucro che le contenga, il verbale di ricevimento.

Pur presentando in linea teorica notevoli vantaggi quali la riservatezza, la certezza della data e l’impossibilità che il documento possa andare perduto o distrutto, si tratta di una forma poco utilizzata nella prassi.

Infine, si segnala per completezza che la legge tassativamente non prevede il testamento orale. Vale il principio per cui la volontà testamentaria espressa in una forma diversa da quella disciplinata dalla legge non ha nessun valore. Non valgono perciò come testamento, ad esempio, le dichiarazioni in letto di morte, le confessioni fatte a persona di fiducia, la confessione al ministro di culto.

Il contentuto del testamento

Col testamento si può disporre di tutto o di parte del proprio patrimonio, vale a dire dal complesso dei rapporti patrimoniali trasmissibili attivi e passivi (proprietà immobiliari, arredi, quadri, collezioni, gioielli, titoli di borsa, titoli di stato, contanti, ecc.).

Perché la volontà espressa in un testamento sia valida ed efficace questa deve avere alcune fondamentali caratteristiche: deve essere spontanea, nel senso che la volontà del testatore deve formarsi libera da qualsivoglia condizionamento o pressione, deve essere certa, nel senso che è nulla qualunque disposizione che venga fatta in maniera tale che non sia identificabile il soggetto beneficiario. Eredi e legatari devono essere quindi chiaramente identificati o identificabili.

Si raccomanda pertanto di utilizzare:

  • per le persone fisiche, nome e cognome, luogo e data di nascita od almeno il patronimico ovvero altri indizi che le possa rendere univocamente identificabili; può essere utile, in caso di omonimie, l’indicazione del loro codice fiscale;
  • per le persone giuridiche, la denominazione completa e l’indirizzo della sede legale oltre, se possibile, l’indicazione del loro codice fiscale.

È opportuno precisare che vi sono alcuni diritti patrimoniali che, pur presenti nel patrimonio del testatore, non possono essere inseriti in un testamento in quanto essi si estinguono proprio per effetto della morte del titolare. Il più rilevante di questi è il diritto di usufrutto.

Vi sono poi tre principali tipologie di disposizioni:

  • Disposizioni a favore dell’anima: sono quelle in cui il testatore dispone di atti di culto volti alla salvezza della propria anima; in ossequio al principio di determinatezza sopra indicato, queste sono valide solamente quando siano determinati o determinabili la somma od i beni destinati allo scopo
  • Disposizione in favore dei poveri: sono quelle con le quali il testatore devolve beni a favore di soggetti non abbienti o comunque bisognosi; anche in questo caso deve essere determinato o determinabile il soggetto beneficiario del lascito. Tuttavia la legge prevede che, in caso di indeterminatezza, la disposizione rimanga valida a favore dei poveri del luogo dell’ultimo domicilio del testatore.
  • Disposizioni fiduciarie: il testatore può disporre in apparenza ad un soggetto (denominato fiduciario) beni che in realtà sono destinati ad un terzo. Tale soluzione si presenta quando il testatore non voglia o non possa rendere nota l’identità del beneficiato; è opportuno evidenziare come in tale eventualità il terzo non possa pretendere la consegna dei beni dal fiduciario, mentre questi, qualora spontaneamente li abbia consegnati, non può successivamente ottenerne la restituzione. Un istituto particolare che merita un approfondimento col proprio professionista di fiducia nel caso si ritenga di volersene avvalere.

Chi può disporre per testamento

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge.

Sono incapaci di testare:

  • i minori di anni 18
  • gli interdetti per infermità di mente
  • chi venga provato sia stato incapace di intendere e volere al momento della redazione del testamento.

Vi sono due modi di trasmettere i propri beni e le proprie volontà attraverso un testamento, l’una a titolo universale, l’altra a titolo particolare: l’istituzione di erede ed il legato.

Istituzione di erede

L’istituzione di erede è il contenuto tipico di un testamento che comporta l’indicazione di uno o più soggetti che subentreranno nella posizione attiva e passiva già facente capo al defunto (e quindi nei beni, nei crediti ma anche nei debiti).

L’istituzione di erede potrà comprendere o l’intera posizione attiva e passiva del testatore (nel caso di nomina di un unico erede) ovvero una quota di tale posizione attiva e passiva (nel caso di nomina di due o più eredi).

Ecco alcuni esempi di istituzione di erede:

  • “Nomino mio unico erede Pinco Pallino/l’associazione Delta”
  • “Nomino miei eredi in parti uguali tra di loro i miei figli Gennaro e Mafalda Pallino”

L’istituzione di erede è normalmente incompatibile con il lascito di beni determinati, tranne nel caso in cui si riesca a desumere dal testamento che il testatore intendeva lasciare un certo bene o certi determinati beni come se fossero una quota del suo patrimonio.

Ad esempio:

  • “Lascio a Pinco Pallino tutti i beni immobili ed a Romolo Romani tutti i restanti beni”

Risulta qui sopra evidente la volontà del testatore di disporre per intero del suo patrimonio e come i beneficiari siano chiamati all’eredità nella qualità di eredi pro-quota. In questo caso la determinazione della quota ereditaria avverrà anziché a priori, a posteriori, valutando al tempo della morte quanto valgano i beni immobili in proporzione al totale dell’asse ereditario. E’ un caso di cosiddetta “istitutio ex re certa”, cioè di un modo di nominare erede un soggetto in una quota del proprio patrimonio, non mediante la sua identificazione proporzionale (un mezzo, un quarto, il cinquanta per cento), bensì attraverso l’indicazione di uno o più beni determinati il cui valore consentirà a posteriori di determinarne l’incidenza percentuale sull’intero asse ereditario.

Non vi è dubbio che esista una stretta connessione fra l’istitutio ex re certa e l’istituto noto come divisione fatta dal testatore; infatti l’attuale istituto non è altro che la vecchia divisione di ascendente, trasformata in istituto di portata generale grazie al principio introdotto dal secondo comma dell’art. 588.

Tale indigesta digressione tecnica nella storia dell’istituto ci è necessaria per sottolineare che oggi le due ipotesi, tuttavia, non coincidono.

La dottrina più risalente individuava la differenza pratica tra i due istituti nel fatto che la divisione generalmente presuppone una predeterminazione di quote (lascio a Tizio i ¾ del mio patrimonio, a Sempronio ¼ e così divido tra loro i miei beni) che nell’istitutio ex re certa non c’è. La diversa qualificazione delle due fattispecie non è senza importanza, in quanto solo all’ipotesi della divisione potrà applicarsi il rimedio della rescissione per lesione, perché, nel caso dell’istitutio, le quote non sono prestabilite, ma si ricavano a posteriori; sicché l’erede pretermesso potrà esperire a sua difesa un’azione di petitio hereditatis, mentre, nel caso di lesione, avrà l’azione di reintegra della sua quota di legittima.

In pratica si avrà institutio ex re certa quando le quote in cui gli eredi sono istituiti verranno calcolate ex post in base al rapporto fra i beni assegnati e l’intero patrimonio del de cuius.

Un altro orientamento, invece, ritiene che vi sia un’area di coincidenza e di comune applicazione tra l’istitutio ex re certa e la divisione fatta dal testatore, in quanto l’articolo 588, 2° comma qualifica, mentre l’articolo 734 regola: utilizzando l’articolo 588, 2° comma si qualificherà il lascito come legato o come istituzione di erede, mentre il disposto dell’articolo 734 disciplinerà le conseguenze di questa istituzione di erede stabilendo al secondo comma che, se non sono stati compresi tutti i beni esistenti al momento della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente a legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.

L’istituzione ex re certa si definisce anche come possibile mezzo tecnico della divisione del testatore; tuttavia non si esclude, da un lato, una divisione fatta sulla base di preventive vocazioni in quote astratte mediante una serie di assegni divisionali qualificati (e quindi con l’attribuzione di beni determinati), dall’altro la possibilità di una institutio ex re certa che non implichi necessariamente una divisione in senso stretto.

Quindi la divisione testamentaria senza predeterminazione di quote sarà possibile e verrà a realizzare un insieme di institutiones ex certibus rebus, collegate in vista di uno scopo distributivo.

C’è, poi, da segnalare che sia in dottrina sia in giurisprudenza è ormai prevalente una diversa tesi che riconosce l’esistenza di una divisione del testatore senza predeterminazione di quote distinta dall’institutio ex re certa dell’art. 588, 2° comma.

Tutto ciò può apparire molto complesso, in quanto la divisione fatta dal testatore può aver luogo in vari modi, e cioè:

  1. con predeterminazione delle quote astratte e successiva distribuzione dei beni in relazione alle singole quote (istituisco eredi in parti uguali Sempronio e Caio e così divido tra loro i miei beni: l’appartamento in Milano a Sempronio, l’appartamento in Cortina a Caio);
  2. tramite ripartizione dei beni tra i vari istituiti da cui poi dedurre la quota astratta dell’asse ereditario a ciascun erede assegnata. In pratica si avrebbe una distribuzione del patrimonio tramite una pluralità di institutiones ex certis rebus (lascio il fondo “Miralago” a Romolo e il fondo “Miramonti” a Tizione);
  3. con una divisione senza predeterminazione di quote, cioè tramite un’espressa istituzione di erede a favore dei vari chiamati ed una successiva distribuzione dei beni da cui dedurre le quote (istituisco miei eredi Romolo e Tizione e così divido tra loro i miei beni: il fondo “Miralago” a Romolo e il fondo “Miramonti” a Tizione).

Il vantaggio di tali complesse ricostruzioni risiede, ad esempio, nel fatto che all’institutio ex re certa e alla divisione fatta dal testatore senza predeterminazione di quote non è applicabile il rimedio della rescissione per lesione.

Tra queste due figure, poi, una sostanziale differenza è data dall’applicabilità alla sola divisione della norma imperativa che prevede la nullità per preterizione di eredi istituiti, siano essi legittimari o non, ex art. 735, 1° c.. infatti solo nella divisione fatta dal testatore è necessaria la preventiva istituzione di erede che manca, invece, per definizione, nell’istitutio ex re certa.

Ecco quante complicazioni interpretative si possano nascondere dietro una innocua frase scritta dal testatore per nominare il proprio erede, espressa con l’unica intenzione di fare del bene e per convincervi del fatto che, in caso di necessità redazionali particolari o patrimoni articolati, è sempre bene affidarsi per un consiglio ad un Notaio od ad un Avvocato che sia specificatamente esperto di diritto successorio.

Il legato

Il legato, invece, è il mezzo attraverso il quale attribuire mortis causa ad una persona fisica o giuridica (detta legataria) un bene o un diritto determinato.

Alcuni esempi di legato:

  • “Lego a Pinco Pallino la mia casa di Roma”
  • “Lego all’associazione Delta la somma di 300.000,00 euro”

Il legatario, al contrario dell’erede, non risponde dei debiti ereditari con il proprio patrimonio ed i creditori del defunto potranno far valere le proprie ragioni solo nei limiti del valore del bene oggetto del legato.

Il legato, inoltre, non necessita di essere espressamente accettato, producendo i suoi effetti immediatamente dopo la morte del testatore; il beneficiario potrà tuttavia sempre rinunciarvi. Al contrario l’eredità per essere acquisita deve essere accettata.

Pertanto, dal punto di vista sostanziale si osserva che:

  1. l'erede è sempre e comunque un successore del testatore, il legatario può non esserlo;
  2. l'eredità riguarda un intero patrimonio, e cioè le attività e le passività già facenti capo al testatore, mentre il legato riflette uno o più rapporti determinati, essenzialmente attivi;
  3. la successione ereditaria è fenomeno necessario, nel senso che dovrà sempre esserci un erede, che sarà in ultima istanza, lo Stato, mentre la successione del legatario è fenomeno meramente eventuale (è la differenza più rilevante dal punto di vista sostanziale);
  4. il legato è fenomeno eventuale, poiché non è detto che si rinvengano legati in tutti i fenomeni successori.

Dal punto di vista degli effetti osserveremo che:

  1. il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e quand'anche il testatore avesse imposto al legatario il pagamento di una passività, ciò non attenuerebbe la responsabilità dell'erede, in quanto, comunque, il legatario rimarrebbe responsabile soltanto nei limiti del valore del legato ricevuto. L’erede, inoltre, è corresponsabile in solido;
  2. il legatario, come già accennato, risponde sempre nei limiti del valore del legato, mentre l'erede che non abbia accettato con beneficio di inventario risponde con l’intero suo patrimonio;
  3. il legatario acquista senza necessità di accettazione, salva la facoltà di rinuncia, mentre per l'acquisto della qualità di erede occorre sempre o un atto di accettazione in forma espressa o un'accettazione in forma tacita ovvero una condotta qualificata (possesso ultra trimestrale dei beni ereditari);
  4. il legatario può essere titolare di un diritto sottoposto a termine iniziale o finale, mentre ciò non può avvenire per l'erede, stante il divieto di legge;
  5. il legatario perde il diritto all'attribuzione del bene ove quest'ultimo sia stato alienato dal testatore, mentre l'erede istituito anche mediante attribuzione di beni determinati può soddisfarsi su altri beni;
  6. al legatario non spetta l'azione generale petitoria, ma per conseguire il possesso del bene attribuitogli egli ha soltanto un'azione personale contro l'erede;
  7. il legatario non succede nel possesso ma vi accede, e non può subentrare nella posizione processuale del testatore, se non attraverso la chiamata nel processo ad opera del successore a titolo universale o mediante intervento: in altri termini, sotto il profilo processuale il legatario può non essere parte della causa riguardante i beni a lui attribuiti, e lo diventa o se interviene o se è chiamato dall'erede, che a quel punto può chiedere di essere estromesso. Tuttavia la sentenza pronunciata contro l'erede esplica i suoi effetti anche nei confronti del legatario, che è legittimato in nome proprio all'impugnazione.
  8. una sostanziale equiparazione tra erede e legatario la danno le norme tributarie in base alle quali il concorso nel pagamento delle imposte avviene in proporzione al valore dei lasciti.

Condizione, termine ed onere

Il Testatore può inserire nel testamento degli elementi accidentali che influiscano sugli effetti delle disposizioni contenute. Questi sono la condizione, il termine ed il modo.

La condizione è un avvenimento futuro ed incero dal quale dipende l’efficacia della disposizione (cosiddetta condizione sospensiva: ad es, lascio a Caio la mia casa a condizione che si laurei) o la risoluzione della disposizione (cosiddetta condizione risolutiva: ad es, lascio la mia casa a Caio sino a quando non si sarà sposato). La condizione è impossibile quando l’evento dedotto non può verificarsi (ad es. nomino Tizio erede a condizione che scacci il fantasma dello zio), mentre è illecita quando l’evento è contrario a norme imperative, all’ordine pubblico od al buon costume (ad es: nomino erede Caio a condizione che uccida Sempronio).

Nell’ambito del testamento, per via del principio della conservazione delle disposizioni testamentarie, vige la regola che le condizioni illecite od impossibili si considerano non scritte e quindi come se non ci fossero, salvo il caso in cui la condizione illecita abbia costituito anche l’unico motivo che ha spinto il testatore a lasciare i propri beni ad un certo soggetto (ad es: lego a Caio [noto killer, NdR] 10.000.000 di euro a condizione che uccida il mio nemico di sempre Sempronio. E’ evidente che qui la condizione illecita è anche l’unico motivo che ha spinto il testatore ad effettuare il lascito, rendendolo pertanto nullo).

Vi sono poi tutta una serie di condizioni illecite che rendono nulle le relative disposizioni:

  • la condizione di reciprocità, con la quale Caio nomina Sempronio suo erede a condizione che Sempronio lo nomini a sua volta erede nel proprio testamento, cosa che rende nulla la disposizione a prescindere dal fatto che Sempronio ne fosse informato o abbia seguito l’indicazione;
  • la condizione di divieto assoluto di nozze
  • la condizione di non fare o di non dare per un tempo indeterminato che si considera sempre avere effetti risolutivi e mai sospensivi; diversamente si avrebbe la situazione assurda per la quale Tizio, nominato erede a condizione di non commettere mai furti, non potrebbe godere del lascito fino al momento della sua morte.

E’ vietata l’apposizione di un termine all’istituzione di erede, mentre è consentito il suo utilizzo nell’ambito dei legati.

Tanto all’istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere. L’onere può essere finalizzato non solo al perseguimento di interessi di carattere patrimoniale ma anche di interessi morali o religiosi: si pensi al caso dell’istituzione di erede soggetta all’onere di celebrare funzioni religiose in memoria del testatore o di terzi, ovvero all’onere di intitolare una sala di un museo al testatore che ha consentito col suo lascito la sua ristrutturazione, ecc.. Per l’adempimento dell’onere può agire qualsiasi interessato.

Peraltro, il testatore può prevedere, specificandolo espressamente nel testamento, la risoluzione del legato in caso di inadempimento dell’onere apposto, come può prevedere che sia una specifica persona ad occuparsi della sua realizzazione.

La quota di legittima o riserva

La legge riserva a determinati soggetti denominati legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto), una quota di eredità, necessaria, della quale non possono essere privati né attraverso lasciti testamentari lesivi della loro quota, né tramite diseredazione, né tramite donazioni fatte in vita dal de cuius/testatore.

Il testatore, pertanto, può liberamente disporre solo della quota rimanente definita, appunto, “quota disponibile” che varia a seconda della presenza di figli, coniuge, ascendenti e degli eventuali concorsi tra loro previsti dalla legge.

Al coniuge spetta sempre il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e l’uso dei mobili che la corredano.

Se un legittimario viene privato, in tutto o in parte, della sua quota di legittima, per effetto di una disposizione testamentaria e/o di donazioni poste in essere in vita dal defunto, esso può far valere il proprio diritto all’ottenimento dell’intera quota di legittima mediante un’apposita azione giudiziaria, l’azione di riduzione, soggetta al termine di prescrizione di 10 anni.

Esecutore testamentario

Veniamo ora a parlare di un soggetto particolare, previsto dalla legge, chiamato esecutore testamentario.

Il testatore può individuare una o più persone che ritenga siano di sua fiducia o che ritenga abbiano attitudini morali e/o personali, piuttosto che peculiari capacità professionale, da nominare esecutori testamentari.

La nomina è particolarmente opportuna nel caso di testamenti complessi e articolati, quando il testatore voglia assicurarsi che i vari legati e/o oneri abbiano puntuale esecuzione.

L’esecutore testamentario, infatti, deve curare che siano eseguite esattamente le disposizioni di ultima volontà. A tal fine, salva diversa volontà del testatore, egli deve amministrare il patrimonio ereditario prendendo possesso dei beni che ne fanno parte. In particolare egli amministra i beni ereditari, provvede al pagamento dei debiti, vigile sul rispetto degli oneri testamentari, ecc.

In genere, salvo diversa volontà del testatore, l’ufficio di esecutore testamentario è gratuito, ma in ogni caso le spese da questi sostenute per l’esercizio dell’ufficio sono a carico dell’eredità.

Esecutore testamentario può essere anche l’erede o il legatario.

Revoca del testamento

Nel caso si siano redatti più testamenti è bene sapere che, in linea generale, alla morte del testatore si farà riferimento alle disposizioni contenute nel testamento cronologicamente più recente. Per evitare che si possano creare incertezze sulla volontà espressa è opportuno che l’ultimo testamento revochi espressamente i precedenti e quindi contenga tutte le disposizioni che si vogliono trasmettere, tanto quelle nuove che quelle già contenute nel precedente o nei precedenti testamenti.

Qualora non si provveda a procedere in questo modo, la legge prevede che si abbia la revoca tacita di tutte le disposizioni del o dei testamento/i precedente/i che, secondo la lettura comparata di questi, risultino incompatibili con il testamento successivo in quanto il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono tra esse incompatibili. È pertanto assai raccomandabile, per non dire indispensabile al fine di evitare possibili diatribe sull’interpretazione della volontà espressa dal testatore, che ogni nuovo testamento cominci con la dichiarazione espressa di revoca dei testamenti precedenti: ”Revoco col presente ogni precedente disposizione testamentaria”.

Vi sono quindi due tipi di revoca, quella espressa e quella tacita. Quella espressa può essere contenuta in un nuovo testamento ovvero in un atto notarile ricevuto alla presenza di due testimoni, a sua volta revocabile nelle medesime forme, quella tacita, invece, raggruppa tutta una serie di situazioni alle quali la legge riconosce un effetto revocatorio. Queste sono:

  • il testamento posteriore che contenga disposizioni incompatibili col precedente;
  • la distruzione totale o parziale del testamento olografo, salvo che si dimostri che il testatore non intendeva revocarlo ovvero che sia stato un terzo a operarne la distruzione;
  • la vendita o la trasformazione di quanto lasciato per legato;
  • il ritiro del testamento segreto, che però è un caso di revoca tacita assai discusso e che qui si segnala solo per completezza.

Vi è, infine, in caso di esistenza o sopravvenienza di figli o discendenti, una revoca di diritto del testamento fatto da colui che al tempo della disposizione non aveva, o ignorava di avere, figli o discendenti.

Avv. Dino Fabbrini

18 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views