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Tasi 2014, quanto si paga e come. La guida sulla tassa sui servizi indivisibili

La famigerata tassa sui servizi indivisibili va saldata entro il 16 giugno. Ma quanto si paga, chi la deve pagare e sopratutto quali sono le scadenze?
A cura di Biagio Chiariello
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Il nodo della Tasi dovrebbe essere sciolto. La prima rata della nuova tassa sui servizi indivisibili si pagherà, nei comuni che non hanno ancora presentato le delibere con le aliquote, il 16 ottobre. Lo prevede da un emendamento al decreto Irpef approvato nelle Commissioni bilancio e finanze del Senato. Il decreto, oggi in pre-Consiglio dei ministri e atteso al prossimo Cdm (che dovrebbe esserci domani) ricalcherà integralmente l'emendamento Tasi inserito ieri nel decreto Irpef. In questo modo la misura entrerà subito in vigore e abbrevierà poi il suo iter in Parlamento seguendo quello del dl Irpef. Le modifiche contenute nella bozza di decreto, anticipate dall’agenzia Public Policy, così come riscrivono il comma 688 della Stabilità 2014 stabilendo un doppio slittamento della Tasi nel 2014 e norme a regime dal 2015, con l’invio dei bollettini precompilati a casa.

Si pagherà il 16 ottobre nei Comuni ritardatari

Il decreto Tasi stabilisce un sistema derogatorio per il 2014: nei comuni che hanno deliberato le aliquote entro il 23 maggio i contribuenti verseranno la prima rata entro il 16 giugno 2014. Per i “ritardatari” invece il pagamento della prima rata viene appunto rimandato al 16 ottobre 2014 se i comuni delibereranno le aliquote entro il 10 settembre 2014 e saranno pubblicate sul sito del Mef entro il 18 settembre 2014. I Comuni non riusciranno ad inviare le aliquote neanche a settembre, potranno saldare il conto il 16 dicembre 2014, calcolando la Tasi con “l’aliquota di base pari all'1 per mille e, comunque, entro il limite massimo previsto", ovvero che la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille. Sempre in casi di ritardi alla data del 10 settembre viene stabilito anche che "la Tasi è dovuta dall'occupante, nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale”.

Il governo coprirà metà importo della tassa

Per compensare il mancato gettito, i Comuni inadempienti riceveranno comunque un acconto del 50% sull’introito annuo stimato prelevato dal fondo di solidarietà comunale La bozza di decreto, così come l'emendamento approvato al dl Irpef, prevede infatti che ai comuni “ritardatari” il ministero dell’Interno, entro il 20 giugno 2014, "eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50% del gettito annuo della Tasi, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del ministero dell'Economia da emanarsi entro il 10 giugno 2014". Eventuali importi da recuperare da parte dello Stato nei confronti dei singoli comuni, nel caso in cui gli acconti erogati siano superiori all'importo spettante, saranno comunicati dal Mef all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014. E l'Agenzia delle entrate potrà in questo caso "trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato". Le somme recuperate torneranno quindi nelle casse dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale.

Che cos'è la Tasi

La Tasi ha l'obiettivo di finanziare i servizi indivisibili, cioè quelli comunali quali illuminazione pubblica, servizi anagrafe, pulizia e manutenzione delle strade. La devono pagare tutti i contribuenti che possiedono o detengono fabbricati (compresa l’abitazione principale), aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi titolo ed uso adibiti. Nel caso in cui la casa è occupata da un soggetto diverso dal proprietario, la Tasi si divide tra quest'ultimo e l’affittuario. In particolare, il comma 681 della 147/2013 prevede che l’inquilino corrisponda l'importo della tassa nella misura compresa fra il 10 e il 30% (come stabilito nel regolamento comunale) dell’ammontare complessivo dell’imposta. Il pagamento è possibile solo attraverso il modello F24 o bollettino di conto corrente postale.

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