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Sentenza definitiva e non definitiva nella divisione

La Cassazione del 26.7.2016 n. 15466 ha stabilito che ha natura definitiva la sentenza che ha definito tutte le questioni strettamente riferentisi alla divisione del patrimonio immobiliare, disponendo solo il prosieguo per l’estrazione a sorte dei lotti e per il compimento delle operazioni materiali necessarie a tal fine (frazionamento catastale). E’ definitiva anche al sentenza che approva il progetto di divisione e rinvia per le sole operazioni di estrazione a sorte dei lotti.
A cura di Paolo Giuliano
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Sentenza definitiva e non definitiva

In un procedimento giudiziario è possibile che siano presentato diverse domande, (dividere i beni e quantificare l'indennità di occupazione del bene da parte di uno dei condividenti). La complessità del procedimento può spingere il giudice a separare le diverse domande ex art. 279 cpc n. 5  (e creare diversi procedimenti, nell'esempio fatto uno relativo alla divisione, l'altro relativo alla quantificazione dell'indennità di occupazione) oppure può decidere di procedere con un unico procedimento, rispondendo alle diverse domande passo dopo passo ex art. 279 cpc n.4.

Volendo fornire una definizione di sentenza definitiva e non definitiva, usando come metro il processo di divisione, (il quale ha come finalità essenziale la trasformazione del diritto del condividente ad una quota ideale nel corrispondente diritto di proprietà esclusiva su specifici beni oggetto della comunione), in questo processo possono  distinguersi sentenze (non definitive) aventi carattere meramente strumentale, in quanto destinate a dare impulso alle successive operazioni divisionali, e sentenze (definitive) prive di tale carattere di strumentalità, in quanto esauriscono la materia del contendere, sebbene non realizzino di per sè sole la concreta attribuzione dei beni ai singoli condividenti e debbano essere seguite da ulteriori operazioni (stima, sorteggi di lotti, determinazioni di eventuali plusvalenze o minusvalenze e relativi conguagli).

Se, in teoria, la differenza è evidente, nella pratica può essere difficile identificare quale delle due ipotesi si è verificata.

Distinguere le due fattispecie è importante in quanto sono differenti le modalità di appello contro la sentenza: contro una sentenza definitiva è possibile solo l'appello immediato, mentre contro una sentenza non definitiva è possibile una riserva di appello ex art. 340 cpc.

Occorre, allora, individuare dei criteri per identificare quando si è in presenza di una sentenza definitiva e quando, invece, si è in presenza di una sentenza non definitiva

Provvedimento formale di separazione decisione sulle spese legali.

Uno degli elementi da considerare per risolvere eventuali ipotesi dubbie è quello relativo alla presenza di un eventuale espresso provvedimento di separazione delle cause relative a più domande

Un secondo degli elementi da considerare per risolvere ipotesi dubbie è il provvedimento di liquidazione delle spese del giudizio.

E' da qualificarsi come non definitiva la sentenza che, decidendo, una o più delle domande cumulate, non provveda sulle spese relative, rinviandone la liquidazione all'ulteriore corso.

Più in generale si può affermare che nel caso di cumulo di domande fra gli stessi soggetti, la sentenza, che decida una o più di dette domande, con prosecuzione del procedimento per le altre, ha natura non definitiva, e come tale può essere oggetto di riserva d'impugnazione differita (artt. 340 e 361 cod. proc. civ.), qualora non disponga la separazione, ai sensi dell'art. 279 secondo comma n. 5 cod. proc. civ., e non provveda sulle spese relative alla domanda od alle domande decise, rinviando all'ulteriore corso del giudizio, atteso che, anche al fine indicato, la definitività della sentenza esige un espresso provvedimento di separazione, ovvero la pronuncia sulle spese, che chiude la contesa cui si riferisce e che quindi necessariamente implica la separazione medesima.

Rilevanza del contenuto della sentenza nel procedimento di divisione

Oltre agli elementi formali individuati in precedenza occorra valutare se anche il contenuto della sentenza acquista rilevanza, ai fini della distinzione tra sentenza definitiva e non definitiva, soprattutto, in procedimenti complessi come quello di divisione.

Nel giudizio di divisione costituisce sentenza definitiva soltanto quella che scioglie la comunione rispetto a tutti i beni che ne facevano parte, mentre le eventuali sentenze che concludono le singole fasi del procedimento hanno carattere strumentale e natura di sentenza non definitiva e sono, come tali, suscettibili di riserva di gravame, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. civ.

Nel procedimento divisorio hanno natura non definitiva e sono, quindi, suscettibili d'impugnazione differita, le sentenze meramente strumentali, cioè preordinate alle successive operazioni divisionali, mentre hanno carattere definitivo e non si sottraggono alla regola dell'impugnazione immediata, le sentenze che esauriscono l'intera materia del contendere e racchiudono in sè l'effetto divisorio decidendo tutte le questioni in ordine al diritto e alle modalità della divisione pur non realizzando la concreta attribuzione dei beni ai singoli condividenti in quanto rimettano alla fase successiva le operazioni relative al sorteggio delle quote.

 Ha natura definitiva la sentenza che ha definito tutte le questioni strettamente riferentisi alla divisione del patrimonio immobiliare, disponendo solo il prosieguo per l'estrazione a sorte dei lotti e per il compimento delle operazioni materiali necessarie a tal fine (frazionamento catastale).

Ha natura definitiva anche la pronuncia che approva il progetto di divisione e  rinvia per le sole operazioni di estrazione a sorte dei lotti

Di conseguenza, ha natura non definitiva – agli effetti degli artt. 340 e 361 cod. proc. civ. – la sentenza che, intervenendo nel corso del giudizio divisorio, risolva tutte le contestazioni insorte fra i condividenti in ordine ai rispettivi diritti, nonché ai limiti ed alle particolari connotazioni di questi (nella specie, con riguardo alla validità del testamento olografo, con il quale si disponeva per la divisione dell'asse ereditario), rimettendo ad una successiva fase esclusivamente le operazioni relative alla concreta determinazione ed all'attribuzione delle quote.

Cass., civ. sez. II, del 26 luglio 2016, n. 15466       

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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