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Sentenza con condanna al pagamento non quantificato o non indicato

La Cassazione del 5.7.2017 n. 16511 ha stabilito che nel caso in cui il provvedimento giurisdizionale di condanna non contenga la espressa indicazione del quantum liquidato, si applica il principio secondo cui eventuali incertezze possono essere risolte attraverso la integrazione extratestuale del provvedimento, ricorrendo anche a fonti esterne, purchè costituenti atti e documenti ritualmente introdotti nel giudizio.
A cura di Paolo Giuliano
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Oggetto del contratto determinato o determinabile

L'oggetto del contratto deve essere determinato, intendendosi con tale locuzione che l'oggetto del contratto deve essere espressamente indicato nel contratto; è anche previsto l'oggetto del contratto può essere determinabile, questa fattispecie si realizza quando l'oggetto del contratto non è espressamente indicato nel contratto, ma è reso determinato mediante il richiamo (contenuto nel contratto) ad altri documenti (ad esempio mappe, dati castali ecc.).

In poche parole, le lacune relative all'individuazione dell'oggetto del contratto possono essere eliminate richiamato il contenuto di altri documenti, questa situazione è diversa da quella relativa all'abusivo riempimento di un foglio in bianco.

Se l'oggetto del contratto non è determinato o determinabile il contratto è nullo. (Si è fatto espressamente riferimento all'oggetto del contratto, in quanto possono esserci regole diversi per altri atti come ad esempio il testamento)

Provvedimento giurisdizionale di condanna con quantum indeterminabile.

Resta da chiedersi se il principio di diritto sostanziale (secondo il quale l'oggetto del contratto può essere determinabile) può essere applicato anche nell'ambito processuale.

Occorre, ovviamente, distinguere l'ipotesi in cui il provvedimento processuale di condanna non contiene nessuna quantificazione della condanna al pagamento o al risarcimento del danno, dall'ipotesi in cui il provvedimento processuale di condanna non contiene una quantificazione espressa della condanna (al pagamento o al risarcimento), ma il provvedimento quantifica la condanna al pagamento facendo riferimento (o richiamando) ad altri documenti (diversi dal provvedimento processuale).

Il provvedimento giurisdizionale con condanna al pagamento o al risarcimento del danno determinabile mediante il riferimento ad altri documenti

Nel caso in cui il provvedimento giurisdizionale di condanna non contenga la espressa indicazione del "quantum" liquidato, si può applicare il principio di diritto  secondo il quale eventuali incertezze che nascono dalla pronuncia giudiziale di accertamento del diritto, possono essere risolte attraverso la integrazione extratestuale del provvedimento, ricorrendo anche a fonti esterne, purchè costituenti atti e documenti ritualmente introdotti nel giudizio e sui quali sia stato, quindi, instaurato il contraddittorio delle parti.

Quindi, l'elemento peculiare (o il limite della relatio ammissibile nelle sentenze) è rappresentato dal principio secondo il quale i documento che possono essere richiamati dalla sentenza (al fine di quantificare il quantum dovuto) sono solo quelli ritualmente prodotti nel giudizio e sui quali sia stato instaurato il contradditorio tra le parti.

Non è sufficiente, in quanto, ovviamente, il documento richiamato dalla sentenza deve essere, a sua volta, completo ed esaustivo, poiché il rinvio che la sentenza fa al documento determina che tale documento (diverso dalla sentenza) diviene parte integrante dell'atto rinviante (cioè della sentenza).

Fondamento del potere del giudice di emettere sentenze con condanna al pagamento determinabile facendo riferimento ad altri documenti

Tale principio di diritto rinviene il suo fondamento nel più ampio potere, riservato in via esclusiva al Giudice, di individuare esattamente il diritto accertato nel provvedimento giudiziale che viene invocato dalla parte nel processo.

Il potere di individuare il diritto accertato nel provvedimento giurisdizione (o il potere di interpretare il contenuto della sentenza) è necessario

  • tanto ai fini dell'indagine dei limiti oggettivi della efficacia del giudicato interno od esterno (per cui si ritiene possibile illuminare la portata del "decisum" anche sulla scorta delle domande giudiziali che erano state proposte dalle parti),
  • quanto ai fini della esatta interpretazione del comando contenuto nel provvedimento (anche ai fini esecutivi), soprattutto quando la condanna al risarcimento del danno sia effettuata "per relationem" al "quantum" enucleabile dai documenti od atti o relazioni tecniche ritualmente prodotti in giudizio, e sempre che -evidentemente- il documento al quale è¨ operata la "relatio" risulti "ex se" chiaro ed esaustivo, infatti in tanto è possibile superare la incertezza in ordine alla liquidazione dell'importo del credito accertato nella sentenza di merito in quanto si possa giudicare la sua completezza e logicità  sulla base degli elementi contenuti nell'atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell'atto rinviante.

Cass. civ. sez. III del 5 luglio 2017 n. 16511

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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