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Scuole paritarie, annullato il vincolo del numero minimo di otto alunni per classe

Due sentenze del Tar del Lazio, alle quali il Ministero dell’Istruzione non si è appellato, annullano l’obbligo per le scuole private di formare classi di almeno otto alunni, come aveva voluto l’ex Ministro Fioroni per evitare squilibri con le scuole pubbliche.
A cura di Antonio Palma
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Eliminato l'obbligo di otto alunni nelle scuole paritarie

Nuovo sconvolgimento nel campo dell’istruzione scolastica, non stiamo parlando di una nuova riforma Gelmini ma di una circolare del Ministero dell’istruzione che a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico annuncia l’eliminazione del numero minimo di alunni da avere in classe per le scuole paritarie. Prima di questa circolare in Italia ogni istituto paritario aveva l’obbligo di formare classi di almeno otto studenti altrimenti perdeva il diritto ad essere considerata scuola paritaria.

La nuova circolare non fa altro che prendere atto di due sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che annullava le vecchie disposizioni approvate dal Ministero dell’Istruzione nel 2007. L’allora Ministro, Giuseppe Fioroni, aveva introdotto questo vincolo stringente per evitare forti differenze tra le scuole private e quelle statali, i cui vincoli prevedono classi di almeno diciotto alunni per le materne e ventidue ragazzi per le scuole superiori.

Fino ad oggi il gestore della scuola quando richiedeva la parità per l’istituto doveva firmare una clausola che lo impegnava “a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore a otto per rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche”. Da ora non sarà più così, perché non essendoci stato ricorso contro la sentenza da parte dell’attuale Ministro, si deve dare attuazione alle decisioni dei giudici.

La disposizione dell’ex Ministro era stata emanata perché vi erano forti preoccupazioni che le rette, pagate da un esiguo numero di alunni, non sarebbero riuscite a coprire i costi di gestione dell’istituto, ripercuotendosi sulle retribuzioni degli insegnanti. Insomma un modo particolare di contrasto al lavoro nero nel settore dell’istruzione privata.

La sentenza del TAR però ha dichiarato illegittimo il provvedimento dopo un ricorso effettuato dalle associazioni delle scuole private. Per il Tribunale, infatti, a stabilire i criteri per il riconoscimento della parità delle scuole è una legge del 2000 e non può essere scavalcata da un semplice provvedimento ministeriale. Ora quindi gli istituti paritari non avranno alcun obbligo minimo di alunni, almeno che non aspirino ai contributi pubblici. Infatti, anche se non vi è più alcun vincolo, la decisione a chi destinare i fondi pubblici e con quali criteri spetta sempre al Ministero. Con apposito decreto, anche quest’anno il MIUR prevede di erogare finanziamenti a chi componga classi di almeno quindici alunni per le scuole dell’infanzia, dieci per le primarie e otto per le superiori.

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