
Ritengo la proposta di aggiungere alla Costituzione italiana “il diritto di accedere alla Rete” con l’art.21-bis italiana sia pericolosa, demagogica, populista e che non tiene conto di alcuni fattori normativi e sociali.
Per chi studia il diritto applicato alle nuove tecnologie della comunicazione, ricorda che il Capo IV del Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche – in Gazzetta Ufficiale n.214 del 15 settembre 2003 disciplina in Italia il – Servizio Universale e diritti degli utenti in materia di Reti e di servizi di comunicazione elettronica – in particolare con gli art. 53 e ss è previsto che, sul suolo nazionale, è tutelata ogni richiesta dell’Utente (quindi parliamo di persona) volta a garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.


Per far volare Internet in Italia occorre non inserirla nella Costituzione
Per servizio universale viene inteso quello di telefonia e connessione dati, quindi in altre parole il diritto all’accesso ad usare una “commodity tecnologica di comunicazione” per gli usi più disparati.
Immaginiamo, nonostante ogni perplessità, che la proposta venga accolta: le conseguenze sull’economia legata alle “digital industries private” sarebbero negative – in quanto operano non coperte da monopolio di fatto; dall’altra si andrebbe a creare una disparità tra i mezzi di comunicazione favorendo alcuni e censurandone altri, evidentemente ritenuti meno meritevoli di tutela.-
Sotto l’aspetto puramente sociale, la neutralità delle tecnologie favorisce sia uno spirito liberale sia uno spirito coercitivo, di controllo e censura; un esempio lo abbiamo visto con Twitter che, lo scorso anno, se da una parte ha favorito la protesta in Iran dall’altra è servito successivamente al governo per porre delle taglie e trovare i manifestanti. Possiamo quindi ritener concettualmente che Internet sia uno strumento che viene usato solo per fini pacifici e per la tutela dei diritti?
Alcuni Paesi hanno già riconosciuto il diritto di accedere a Internet come diritto fondamentale della persona con una varietà di strumenti – costituzioni (Estonia, Grecia, Ecuador, Irlanda), decisioni di organi costituzionali (Conseil Constitutionnel, Francia), legislazione ordinaria (Finlandia); tuttavia stiamo parlando di altre realtà sociali fondate su elementi legislativi diversi dal nostro, pertanto non è possibile “imitare” sic et simpliciter modelli esteri.
Aggiungo che le mie perplessità riguardano l'esercizio dei poteri dello Stato , quest'ultimo non avendo un esclusivo controllo sulla rete Internet in quanto globale, non può inserire una norma costituzionale sulla quale non può esercitare, sulla intera infrastruttura tecnologica, il potere “legislativo, esecutivo, giudiziario”.
Internet, inoltre, è sorretto da una fortissima ingerenza delle aziende private quindi inglobarlo in una previsione di rango costituzionale delegherebbe alle aziende una competenza di gestione e controllo che spetta allo Stato e non ai privati.
Infine, la proposta del Prof. Rodotà garantisce l’”accesso ad internet” ma non parla “esplicitamente” di libertà e modalità di utilizzo quindi non introduce qualcosa di innovativo, ma al contrario qualcosa di pericoloso. Un esempio: la Costituzione garantisce la libertà di stampa? “Si”
Bene, immaginate tutte le Leggi che introducono norme regolatrici di questo diritto costituzionale, tutte le interpretazioni giurisprudenziali, tutte le problematiche che si avvicendano dietro questo diritto costituzionale e gli effetti che hanno nella pratica quotidiana.
Lo avete fatto?
Bene, desiderate che lo stesso accada per Internet?
“Io no, per questo mi oppongo.”
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