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Sanzione processuale per l’illegittimo frazionamento del credito

La Cassazione del 30.6.2015 n. 13413 ha stabilito che la sanzione per l’abuso dello strumento processuale (derivate dall’illegittimo frazionamento di un credito) non consiste nella inammissibilità delle domande giudiziali, essendo illegittimo non lo strumento adottato, ma la modalità della sua utilizzazione; sicchè l’eliminazione degli effetti distorsivi derivanti del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte deve conseguirsi mediante altri rimedi, quali la valutazione dell’onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico sin dall’origine ovvero la riunione dei distinti procedimenti.
A cura di Paolo Giuliano
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Nei rapporti commerciali capita spesso che un imprenditore effettui diverse vendite (anche separate e successive nel tempo e rappresentante anche da diversi contratti di vendita e da diverse fatture) al medesimo soggetto e può capitare che l'acquirente resti inadempiente per tutte o solo per alcune delle forniture ricevute.

In queste situazioni (in cui si è in presenza di diversi contratti) ma dalla coincidenza del creditore e del debitore, il creditore deve decidere se recuperare il credito (ad esempio tramite un decreto ingiuntivo) 1) mediante un'unica azione giudiziaria (inserendo in un unico procedimento tutte le somme dovute anche se derivanti da distinti contratti di vendita)  oppure 2)  mediante diverse azioni giudiziarie (ad esempio una per ogni vendita) contestuali o scaglionate nel tempo.

Le conseguenze pratiche derivanti dalla due opzioni (recupero frazionato o meno del credito) sono notevoli (e non riguardano solo il rapporto debitore creditore), infatti, procedere al recupero frazionato del credito (con diverse azioni giudiziarie contestuali o scaglionate nel tempo) potrebbe portare a variare il valore della causa ed ad avere una diversa competenza del giudice (es. competenza per valore del giudice di Pace o del Tribunale), modificando, in modo arbitrario, i principi per l'individuazione del giudice naturale precostituito per legge, e, certamente, il recupero frazionato del credito comporta per il debitore l'aggravio della sua posizione processuale dovendo difendersi in diversi giudizi e il moltiplicarsi delle entrate derivanti da spese legali per il creditore.

La scelta (del creditore) di parcellizzare o frazionare il credito ha ricadute anche sull'intero sistema processuale, infatti, dalla scelta di recuperare in modo frazionato o parcellizzato il credito nascono diversi e plurimi procedimenti giudiziari che va ingolfano la macchina del processo civile. Ecco da dove nasce la rilevanza processuale del problema ed ecco l'esigenza di reprimere il fenomeno visto come un abuso dello strumento processuale, quindi, il principio di base è quello di non frazionare o parcellizzare il credito e di procedere con  un'unica azione giudiziaria  (monitoria o meno) per recuperare il dovuto.

Descritto in linee generali il problema resta da comprendere cosa si intende (in concreto) per frazionamento di un credito unitario e quali conseguenze derivano dall'aver in modo illegittimo frazionato un credito. Sulla prima questione si può affermare che diventa irrilevante se si è in presenza di un unico contratto (es. vendita a rate) o di diversi contratti di vendita, posto che ai fini processuali la posizione di debitore e creditore coincidono (potendosi anche evidenziare una nuova nozione processuale di rapporto contrattuale "unitario", almeno ai fini processuali, quando pur in presenza di diversi contratti coincidono le figure di creditore e debitore) e il principio della non proliferazione dei procedimenti è applicabile ad entrambe le ipotesi (così come sussiste in entrambe le ipotesi il  principio deontologico di non aggravare la controparte con procedimento e spese giudiziarie plurime). Sulla seconda questione occorre sottolineare la presenza di due orientamenti, il primo sanziona l'illegittimo frazionamento del credito con l'improcedibilità di tutte le domande, il secondo sanziona l'illegittimo frazionamento del credito solo riducendo le spese processuali e attuando la riunione dei procedimenti.

Come si è detto alcune pronunce dei giudici di legittimità si sono espresse nel senso della improponibilità di tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito, sulla base del consolidato orientamento delle Sezioni Unite (n. 23726 del 15-11-2007), secondo il quale non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.

Tale rigoroso indirizzo, tuttavia, ha costituito oggetto di rirneditazione da parte della più recente giurisprudenza, la quale  pur considerando illecito il frazionamento del credito, ha avuto modo di chiarire che la "sanzione" del riscontrato abuso dello strumento processuale non può consistere nella inammissibilità delle domande giudiziali, "essendo illegittimo non lo strumento adottato, ma la modalità della sua utilizzazione"; sicchè la eliminazione degli effetti distorsivi derivanti del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte deve conseguirsi mediante altri rimedi, quali la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico sin dall'origine  ovvero la riunione dei distinti procedimenti.

Cass., civ. sez. II, del 30 giugno 2015, n. 13413 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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