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Rapporti sessuali stravaganti? Il matrimonio non si annulla

Sentenza della Corte di Cassazione che respinge il ricorso di una donna stanca delle pretese del coniuge.
A cura di Redazione
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Cassazione

È atipico a letto? Resta tuo marito (o tua moglie). Insomma: dovevi pensarci prima e ora annullare il matrimonio con questi motivi secondo la legge italiana non è possibile. Lo sottolinea la Corte di Cassazione respingendo con una sentenza il ricorso di una donna stanca dei "vizietti" prediletti dal coniuge. Per la Suprema Corte questi casi, si può chiedere la separazione con addebito al partner prevaricatore – o nel caso peggiore lo si denuncia per lesioni – ma non si possono annullare le nozze nelle quali i rapporti si consumano in modo sessualmente atipico.

Il fatto in questione è avvenuto ad Ascoli Piceno e anche la Corte d'Appello si era pronunciata in questo modo. I giudici del Palazzaccio – nella sentenza 3407 – scrivono che i casi di annullamento sono tassativi e legati a fattori "insuperabili" quali il "transessualismo" del coniuge o la sua totale impotenza, non bastando – ad esempio – l'infertilità, ostacolo superabile con l'inseminazione artificiale. Aggiunge la Cassazione che le norme sulle cause di annullamento si limitano "a prendere in esame e a dare rilevanza alle ipotesi in cui la qualità non conosciuta dell'altro coniuge venga a frapporsi come un impedimento oggettivo e ineludibile". Ma per i togati la moglie che ripudia i rapporti sessuali atipici se non puo' ottenere la ‘cancellazione' delle nozze per lei infelici ha, però, tutto il diritto di chiedere la separazione "per insostenibilità del vincolo coniugale" con addebito al marito.

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