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Prova per la restituzione del finanziamento del socio alla società

La Cassazione del 20.1.2017 n. 1430 ha stabilito che per stabilire se il versamento di un socio alla società è effettuato in conto di capitale di rischio oppure per un rapporto di mutuo o finanziamento, occorre fare riferimento alla volontà negoziale delle parti; della prova del diritto alla restituzione è onerato il socio che ha operato il versamento e la prova va tratta non tanto dalla denominazione attribuita al versamento nelle scritture contabili della società, quanto piuttosto dalla concreta conformazione che le parti hanno dato al rapporto.
A cura di Paolo Giuliano
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I versamenti del socio alla società

Durante la vita della società può capitare che i soci effettuino a favore della società dei versamenti (più o meno spontaneamente).

Alcuni di questi versamenti sono dovuti e obbligatori (basta pensare ai conferimenti effettuati dal socio per sottoscrivere la propria quota di capitale sociale all'inizio della società oppure in seguito ad un aumento di capitale deliberato dall'assemblea).

Altri versamenti non sono dovuti e, certo, non sono obbligatori (basta pensare ad un versamento effettuato dal socio alla società per permettere a quest'ultima di coprire un debito verso dei creditori) .

Le differenze tra i diversi versamenti effettuati dal socio alla società

Mentre nella prima ipotesi il versamento ha causa e titolo nel contratto sociale (e nella qualifica di socio), nella seconda ipotesi occorre individuare la natura giuridica del versamento (soprattutto quanto l'intenzione di colui che effettua il versamento è quella di fornire alla società le risorse liquide di cui la stessa società aveva necessità per far fronte a dei debiti).

La seconda situazione (versamenti effettuati fuori da rapporto socio – società) è peculiare perché se il versamento è effettuato a titolo di finanziamento e/o mutuo i medesimi soggetti (socio – società) assumono  un'ulteriore qualifica creditore mutuante (socio) debitore mutuatario  (società). In altri termini, i medesimi soggetti si trovano ad assumere contemporaneamente diversi vesti giuridiche.

Inoltre, i versamenti effettuati per fornire alla società capitale di rischio – di solito – portano ad un incremento della posizione del socio nella società, mentre, al contrario i versamenti effettuati al mero fine di mutuo lasciano inalterata la partecipazione del socio nella società.

Altra peculiarità è data dal fatto che i versamenti effettuati nell'ambito del rapporto sociale (almeno per quanto riguarda i conferimenti in denaro per il capitale sociale) hanno una diversa normativa che regola la loro restituzione, (si restituisce quanto rimane e si restituisce se rimane qualcosa dopo la liquidazione della società), al contrario i versamenti effettuati dai soci alla società a titolo di mutuo o di finanziamento devo essere considerati come dei debiti della società verso terzi e devono essere integralmente restituiti (almeno in teoria).

La restituzione del versamento (il diritto alla restituzione del versamento) è solo l'aspetto principale della questione, ma avere o meno diritto alla restituzione potrebbe anche incidere su altre questioni secondarie, infatti, ci si potrebbe chiedere se avendo il diritto alla restituzione, il deposito delle somme presso la società deve essere (o meno) presa in considerazione per determinare l'assegno di mantenimento dei coniugi.

Nulla esclude che il legislatore regoli il diritto alla restituzione in modo diverso tra società e altri tipi contrattuali come le associazioni in partecipazione.

Come distinguere tra i diversi versamenti

La richiesta di versamento effettuata dalla società: una richiesta direttamente effettuata dalla società non è un elemento che permette di distinguere tra le diverse ipotesi, anche perché la proposta a contrarre può essere emessa tanto dal mutuatario quanto dal mutuante .

Non è possibile neppure sostenere che, in ogni caso, tutti i versamenti effettuati dai soci sono irripetibili, poiché tale ricostruzione è in contrasto con l'art. 2467 cc

Qualificazione nel bilancio approvato dall'assemblea. Sicuramente uno dei metodi per identificare la natura giuridica del versamento è quello di valutare la denominazione che viene data al medesimo versamento nel bilancio della società. Questo, però, non basta perché  l'appostazione (denominazione) contabile nei bilanci non è da sola sufficiente, dato che la prova della reale natura dell'erogazione non può desumersi solo dalla denominazione nelle scritture contabili.

Infatti, l'appostazione contabile non ha nessun valore confessorio e, soprattutto, non esonera la parte che pretende la restituzione del versamento a provare ad avere diritto alla restituzione. Infatti, l'intera questione può anche essere analizzata dal punto di vista dell'onere probatorio:  il socio che afferma di avere diritto alla restituzione del versamento deve provare il rapporto o il titolo che giustifica la restituzione, in altri termini  è il socio che agisce in restituzione che deve dimostrare in concreto il modo in cui il rapporto si è atteggiato e la finalità dell'erogazione, secondo la volontà delle parti.

Quindi, per stabilire se si tratta di un versamento in conto di capitale di rischio oppure di un rapporto di mutuo, occorre fare riferimento alla volontà negoziale delle parti, e la prova che vi sia diritto alla restituzione – prova di cui è onerato il socio che ha operato il versamento – va tratta non tanto dalla denominazione attribuita al versamento nelle scritture contabili della società, quanto piuttosto dalla concreta conformazione che le parti hanno dato al rapporto.

Cass., civ. sez. III, del 20 gennaio 2017, n. 1430

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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