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Prova del titolo di erede e della qualità di socio nel processo

La Cassazione del 30.6.2014 n. 14796 ha stabilito che il difetto di legittimazione per mancanza di prova della qualità di erede è rilevabile d’ufficio. Essendo onere della parte che propone l’impugnazione, ovvero resiste ad essa nell’asserita qualità di erede, provare sia il decesso della parte originaria, sia i fatti da cui deriva la sua qualità. Diverso principio vale per la prova della qualità di ex soci, posto che la qualità di socio di srl risulta dal registro delle imprese, l’appellata ha l’onere di allegare che tale qualità non risulta nel registro delle imprese.
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A cura di Paolo Giuliano
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Il decesso di una persona (o l'estinzione di una persona giuridica) comporta la necessità di individuare il soggetto o i soggetti ai quali l'eredità viene devoluta (cioè attribuita) (il titolo dell'attribuzione dell'eredità – testamento o legge -) e, di conseguenza, occorre individuare il soggetto che può definirsi erede.

La soluzione potrebbe apparire semplice, in quanto si potrebbe affermare che individuato il titolo della successione (testamento o legge) ed individuati i soggetti indicati dal testatore o dalla legge come potenziali eredi, il problema è risolto.

In realtà, essere indicati, come potenziali eredi (in qualsiasi modo sia regolata la successione, per testamento o secondo legge) non risolve nulla. In quanto occorre distinguere tra la possibilità di diventare erede (delato all'eredità)  e l'accettazione dell'eredità. Infatti, l'art. 459 c.c. prevede che l'eredità (e il titolo di erede) si acquista solo con l'accettazione ("L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione").

Questo significa che per diventare erede non è sufficiente che la legge o un testamento indichi come possibile erede un determinato soggetto, (il c.d. delato), ma è necessaria anche l'accettazione del medesimo soggetto (delato all'eredità), in altri termini, non esiste, in questo ordinamento giuridico, un acquisto "automatico" dell'eredità autonomo e svincolato dall'accettazione del potenziale erede. (Questo principio non è contraddetto dal fatto che il codice civile prevede un'accettazione espressa o tacita, in quanto l'accettazione espressa o tacita regola solo la forma dell'accettazione e non ammette l'automaticità dell'acquisto dell'eredità e della qualità di erede).

Il principio della non automaticità dell'acquisto dell'eredità è confermato anche dal principio secondo il quale il potenziale erede ha la possibilità di rinunciare all'eredità (e alla qualifica di erede), infatti, l'art. 519 c.c. prevede che "La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni". Quindi, sia l'accettazione sia la rinunzia sono atti basati sulla volontà del potenziale erede.

In caso di mancata accettazione dell'eredità, al (potenziale) erede che ha rinunziato subentrato i chiamati in subordine (ai quali è riconosciuto il medesimo diritto di accettare o rinunciare all'eredità).

L'accettazione dell'eredità (e, quindi, l'acquisto della qualità o del titolo di erede) ha una rilevanza notevole nel processo civile, infatti, colui che inizia un giudizio (o colui che è convenuto in un giudizio di cognizione o di esecuzione) deve essere legittimato a partecipare al procedimento.

La questione dell'identificazione dell'erede ha un'incidenza relativa quando è il presunto erede che inizia il processo (di cognizione), poiché la stessa citazione potrebbe costituire accettazione (tacita) dell'eredità e quindi potrebbe esserci l'acquisto dell'eredità e del titolo die rede, mentre la questione è più delicata quanto occorre provare la qualifica di erede (e, quindi, l'accettazione) in capo al convenuto.

E' onere della prova dell'attore provare che il soggetto che è stato citato è erede (cioè ha accettato l'eredità ed ha acquistato la qualifica e il titolo di erede), non è sufficiente provare la semplice possibilità di poter acquistare l'eredità o che il soggetto convenuto sia indicato in un testamento o dalla legge come possibile erede,  in quanto, come già detto, non esistendo un acquisto dell'eredità "automatico" (cioè svincolato) dall'accettazione, occorre fornire la prova dell'accettazione (espressa o tacita).

Per rendere più intuitivo quando detto (e comprendere la difficoltà della situazione in relazione all'onere della prova) basta confrontare due situazioni diverse da un lato il caso in cui un creditore deve recuperare dagli eredi del debitore defunto il debito (in questo caso occorre provare l'accettazione dell'eredità), dall'altro,  il caso in cui un creditore deve recuperare da ex soci (di una società sciolta), in questa situazione occorre solo provare la qualità di soci (tramite il registro delle imprese e la cancellazione dal medesimo registro della società).

Cass. civ. sez. II, 30 giugno 2014 n. 14796 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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