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Opinioni

La produzione e la vendita degli apparecchi elettronici ed elettrici (AEE)

Il Decreto Legislativo del 4.03.2014 n. 27 vieta l’uso di sostanze nocive negli apparecchi elettronici ed elettrici (AEE), per tutelare l’ambiente e il consumatore. Inoltre, impone ai produttori, importatori e distributori, di verificare e controllare che il prodotto immesso sul mercato sia conforme alla normativa, prevedendo sanzioni per la violazione delle norme o per l’immissione sul mercato di apparecchi non confromi .
A cura di Paolo Giuliano
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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 27  

Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione  dell'uso  di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed elettroniche.

in G.U.  Serie Generale n.62 del 15-3-2014

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2014

Con il Decreto Legislativo del 4 marzo 2014 n. 27, il legislatore Italiano si adegua alla direttiva Europea sul divieto di usare determinate sostanze nocive negli apparecchi elettronici ed elettrici.

Ratio del decreto

Il Legislatore crea delle norme delle generali per la disciplina  riguardante la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle  apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire  alla  tutela della salute  umana  e  dell'ambiente,  compresi  il  recupero  e  lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

Ambito di applicazione

Ai fini del presente decreto si intende per:   a)  ‘apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche'  o  ‘AEE',   le apparecchiature che dipendono,  per  un  corretto  funzionamento,  da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature  di generazione, trasferimento e  misura  di  tali  correnti  e  campi  e
progettate per essere usate con una tensione  non  superiore  a  1000 volt per la corrente  alternata  e  a  1.500  volt  per  la  corrente continua;    b) ai fini di cui alla lettera a), ‘che  dipendono',  in  relazione alle AEE, indica il  fatto  che  le  apparecchiature  necessitano  di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare  almeno una delle funzioni previste;   c) ‘utensili industriali fissi di grandi dimensioni', un insieme di grandi dimensioni di  macchine,  apparecchiature  e  componenti,  che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati  in  maniera  permanente  da   professionisti   in   un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso  un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;   d)  ‘alle  installazioni   fisse   di   grandi   dimensioni',   una
combinazione  su  larga  scala  di  apparecchi  di  vario   tipo   ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati e  installati da professionisti, destinati ad essere utilizzati in modo  permanente in  un   luogo   prestabilito   e   apposito   e   disinstallati   da professionisti;  e) ‘cavi', tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai  250 volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare  le  AEE alla presa elettrica o per collegare tra di loro una o piu' AEE.

In modo più semplice, rientrano in questa categoria e sono sottoposti alla nuova disciplina, i grandi e i piccoli elettrodomestici, le apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni, apparecchiature per le illuminazioni, giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport, distributori automatici  ecc..

Eccezioni

Il presente decreto non si applica:  a) alle apparecchiature  necessarie  alla  tutela  degli  interessi essenziali in materia di sicurezza nazionale, compresi  le  armi,  le
munizioni e il materiale  bellico  destinati  a  fini  specificamente militari;   b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;   c) alle apparecchiature progettate specificamente e  da  installare come parti di un'altra apparecchiatura che e' esclusa o  non  rientra nel campo di applicazione del presente decreto e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale  apparecchiatura  ed essere   sostituite   unicamente   dalle    stesse    apparecchiature appositamente progettate;    d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;    e) alle installazioni fisse di grandi dimensioni;    f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi  i  veicoli elettrici a due ruote non omologati;   g) alle macchine mobili non stradali  destinate  ad  esclusivo  uso professionale;    h) ai dispositivi medici impiantabili attivi;   i) ai pannelli fotovoltaici destinati a  essere  utilizzati  in  un sistema  concepito,   montato   e   installato   da   professionisti, qualificati ai sensi dell'articolo 15,  commi  1  e  2,  del  decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per  un  impiego  permanente  in  un luogo prestabilito, ai fini  della  produzione  di  energia  da  luce
solare  per  applicazioni  pubbliche,  commerciali,   industriali   e residenziali;    l) alle apparecchiature appositamente concepite  per  attivita'  di ricerca e sviluppo, messe a disposizione  unicamente  nell'ambito  di rapporti tra imprese.  Sono  altresi'  esclude dal campo di applicazione del presente decreto legislativo le  disposizioni  in  materia  di sicurezza  e  di  salute  e  in  materia  di  sostanze  chimiche,  in particolare  il  Regolamento  (CE)  n.  1907/2006,  e  la   normativa specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti.

Conseguenze concrete

Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo del 2014 n. 27  le  Apparecchiature elettroniche ed elettriche (AEE)   immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi  di  ricambio  destinati  alla loro riparazione, al loro riutilizzo,  all'aggiornamento  delle  loro funzionalita' o al potenziamento della  loro  capacita',  non  devono contenere le sostanze di cui all'allegato II. In particolare, non dovranno contenere piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifemili polibrimurati,  eteri di difemile di polibromurato.

Integrazioni e/o modifiche nel tempo delle sostanze vietate

è previsto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del mare, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dello sviluppo economico, propone alla Commissione europea di riesaminare e modificare l'elenco delle sostanze con  restrizione  di  uso.

Esenzioni e proroghe

E' previsto che  Il fabbricante, l'importatore,  il  distributore, possono presentare alla Commissione europea domanda di:   a) inclusione nelle liste di esenzione di
materiali e componenti di AEE per applicazioni specifiche;    b) rinnovo delle esenzioni esenzioni;  c) revoca delle esenzioni.

Obblighi a carico dei fabbricanti di AEE

Garanzia: All'atto dell'immissione  di  AEE  sul  mercato,  i  fabbricanti garantiscono  che  queste  siano  state   progettate   e   fabbricate conformemente alle prescrizioni del Decreto legislativo del 4 marzo 2014 n. 27.

Controllo: I fabbricanti predispongono la documentazione tecnica necessaria ed eseguono personalmente o fanno eseguire  la procedura  di  controllo  interno  della   produzione   per verificare il rispetto delle norme del Decreto legislativo del 4 marzo 2014 n. 27 3.

Esito positivo del controllo e apposizione del marchio CE. Qualora la conformita' degli AEE alle  prescrizioni  applicabili sia stata controllata  i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformita' e appongono la marcatura CE sul prodotto finito.

Documentazione:  I  fabbricanti  conservano  la  documentazione  tecnica  e   la dichiarazione UE di conformita'  per  un  periodo  di  dieci  anni  a
decorrere dall'immissione dell'AEE sul mercato.

Obblighi successivi all'immissione sul mercato del prodotto:  I fabbricanti garantiscono che siano  predisposte  le  procedure necessarie  affinche'  la  produzione  in  serie  continui  a  essere conforme.  Tengono   debitamente   conto   delle   modifiche   della progettazione o delle caratteristiche  del  prodotto,  nonche'  delle
modifiche delle norme armonizzate  o  delle  specifiche  tecniche  della normativa relativa alle AEE.

I fabbricanti che ritengano o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme al  presente  decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie  per  rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda  dei  casi.

Obblighi a carico degli importatori di apparecchi elettronici o elettrici (AEE)

Divieto di immettere sul mercato apparecchi non conformi. Gli importatori possono immettere  sul  mercato  solo  AEE  conformi  al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 27.

Verifiche preventive. Gli  importatori,  prima  di  immettere  un'AEE  sul   mercato, assicurano che il fabbricante abbia eseguito  l'idonea  procedura  di
valutazione della conformita' e che il fabbricante abbia preparato la documentazione  tecnica,  l'AEE  rechi  la   marcatura   CE   e   sia accompagnata  dai  documenti  prescritti .

Esisto delle verifiche.  L'importatore che ritenga o abbia motivo di credere  che  un'AEE non sia conforme alle norme  non immette l'AEE sul mercato fino  a quando non sia stata resa conforme, inoltre, informa il fabbricante  e  le autorità di vigilanza nazionale del mercato.

Obblighi a carico dei distributori di apparecchi elettronici o elettrici (AEE)

Verifica del comportamento del produttore e dell'importatore. I distributori che mettono un'AEE  a  disposizione  sul  mercato agiscono con la dovuta  attenzione  valutando che  l'AEE  rechi   la   marcatura   CE,   sia accompagnata  dai  documenti   prescritti,   ovvero   istruzioni   ed avvertenze d'uso, almeno in lingua italiana e che  il  fabbricante  e l'importatore  si  siano  conformati   alle   disposizioni   sopra indicate

Divieto di vendita. Il distributore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE non sia conforme non immette l'AEE sul mercato fino  a quando non sia stata resa conforme e  ne  informa  il  fabbricante  o l'importatore, nonche' l'autorita' di vigilanza nazionale del mercato

Obbligo di richiami o modifiche.  I distributori che ritengono  o  hanno  motivo  di  credere  che un'AEE che hanno immesso sul mercato non  sia  conforme, si  assicurano  che  siano  adottate  le  misure  correttive necessarie  per  rendere  conforme  tale   AEE,   per   ritirarla   o richiamarla, a seconda dei casi, e  ne  informano  immediatamente  la predetta autorita' di vigilanza.

Sanzioni

Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante   o l'importatore che immette sul mercato AEE non conforme  e' punito con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro.

Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante   o l'importatore  che  immette  sul  mercato   una   AEE   priva   della documentazione tecnica e' punito  con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante   o l'importatore che immette sul mercato una AEE priva  della  marcatura CE e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000  euro a 50.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che  mette a disposizione sul mercato una AEE priva di marcatura CE,  e'  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  5.000  euro  a  30.000 euro.

Le sanzioni amministrative di cui  al  presente  articolo  sono irrogate  dalla  Camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e agricoltura territorialmente competente.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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