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Prescrizione del diritto di accettare l’eredità

La Cassazione del 23.2.2017 n. 4695 ha affermato che  come la successiva scoperta di un testamento non può rimettere in gioco il diritto del chiamato ad accettare l’eredità prescrittosi per il decorso del termine, così il sopravvenire di beni che si ignorava facessero parte dell’asse ereditario non consente di differire nel tempo la decorrenza del termine di prescrizione del diritto di cui all’art. 480 cc.
A cura di Paolo Giuliano
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L'accettazione dell'eredità e la prescrizione

Alla base della prescrizione del diritto di accettare l'eredità sussiste un altro principio (oppure, in altre parole si potrebbe dire che la spiegazione della prescrizione del diritto di accettare l'eredità si trova in un altro principio): precisamente nel principio in base al quale l'eredità non si acquista automaticamente, ma è l'erede che deve scegliere se accettare (o meno) l'eredità a lui offerta. Di conseguenza, il diritto di scegliere (ponderando tutti i possibili risvolti) non può essere eterno, cioè la situazione di incertezza non può protrarsi in eterno, ecco, quindi, che il legislatore pone un termine di prescrizione al diritto di accettare l'eredità.

Come si è già detto, anche il diritto di accettare l'eredità si prescrive,  l'art. 480 cc individua le caratteristiche della prescrizione dell'eredità. In particolare, l'art. 480 cc stabilisce che il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni dall'apertura della successione. Se l'istituzione di erede è condizionata (sospensivamente) il termine decorre dal verificarsi della condizione. Il problema della condizione risolutiva non si pone, in quanto il verificarsi della condizione risolutiva elimina l'efficacia dell'atto, ma non sospende – ab origine – l'efficacia dell'atto.

Anche su principi relativamente semplici non mancano problemi interpretativi (una particolare questione riguarda la prescrizione del diritto di accettare l'eredità dei chiamati ulteriori o in subordine).

La conoscenza dell'apertura della successione e la prescrizione del diritto di accettare l'eredità

Come si è visto la prescrizione decorre dall'apertura della successione senza eccezioni apparenti (e non dal momento in cui l'erede ha notizia o conoscenza dell'eredità, si pensi al caso in cui un testamento viene scoperto e pubblicato dopo 15 anni dall'apertura della successione).

L'interpretazione restrittiva (decorso del termine dall'apertura della successione, anche se non si è a conoscenza dell'eredità) sembra la prevalente. Infatti, la corte di Cassazione ha già in passato affermato che il termine di prescrizione dell'accettazione dell'eredità decorre  anche per il chiamato che ignori la delazione.

Invero, detta disciplina si rivela frutto di una scelta ragionevole del legislatore, in quanto finalizzata, come in tutte le ipotesi di prescrizione, al perseguimento della certezza delle situazioni giuridiche, e quindi ispirata dall'esigenza di cristallizzare in modo definitivo, dopo un certo lasso di tempo, la regolamentazione dei diritti ereditari tra le diverse categorie di successibili, in maniera da accordare specifica tutela a chi abbia accettato, nell'indicato termine di dieci anni, l'eredità  devolutagli per legge o per testamento, ed anche a chi, dopo aver accettato nel termine l'eredità  legittima, abbia fatto valere un testamento successivamente scoperto, rispetto a colui che, chiamato per testamento e non pure per legge all'eredità , non abbia potuto accettare la stessa nel termine di prescrizione per mancata conoscenza dell'esistenza di tale scheda testamentaria; d'altra parte, prevedendo l'art. 480 cod. civ. un termine prescrizionale, cui va riconosciuta natura sostanziale e non processuale, esso rimane per sua natura estraneo all'ambito di tutela dell'art. 24 Cost., in quanto non volto all'esercizio del diritto di difesa.

Quindi, come la successiva scoperta di un testamento non può rimettere in gioco il diritto del chiamato prescrittosi per il decorso del termine, del pari il sopravvenire di beni che si ignorava facessero parte dell'asse ereditario non consente di differire nel tempo la decorrenza del termine di prescrizione del diritto di cui all'art. 480 c.c,

L'incidenza della prescrizione nella successione mista (ab intestato e testamentaria) oppure in presenza di beni ereditari sopravvenuti

Il  vigente ordinamento giuridico non prevede distinte accettazione della eredità  a secondo del titolo della delazione (testamentaria o legittima), ma un solo diritto di accettazione che ha per oggetto il diritto alla eredità  e non il titolo della delazione ereditaria, con la conseguenza che l'accettazione della eredità  da parte del chiamato "ab intestato", avendo per oggetto il diritto alla eredità  e non il titolo della delazione ereditaria, estende i suoi effetti anche alla delazione testamentaria eventualmente dovuta alla successiva scoperta di un testamento, in relazione alla quale non è  configurabile una autonoma prescrizione del diritto di accettazione.

Quanto sinora esposto in punto di ignoranza della stessa chiamata ereditaria, vale ad escludere che possa influire sulla decorrenza del termine prescrizionale la mera ignoranza della effettiva consistenza dell'asse relitto.

La prescrizione decorre anche se l'erede è divenuto proprietario di alcuni beni ereditari per atto tra vivi

Ci si potrebbe chiedere se non sussistendo un interesse concreto all'accettazione dell'eredità il termine di prescrizione decorre ugualmente, per rendere concreta (e più semplice) il problema si potrebbe pensare ad un soggetto che viene nomina erede universale con testamento, ma il medesimo soggetto acquisisce per donazione dal testatore i beni immobili che compongono l'eredità, in questa situazione, ci si chiede, l'erede (donatario) deve accettare ? e il termine di prescrizione decorre ? posto che gli effetti del testamento si sono già realizzati tramite un atto inter vivos (sonazione)?

La vicenda diventa ancora più interessante se si aggiunge un altro elemento a complicare la situazione: si potrebbe immaginare che la donazione venga dichiarata invalida decorso il termine per accettare l'eredità.

In questo contesto si potrebbe sostenere che poiché alla data di apertura della successione i beni appartenenti al de cuius erano stati oggetto di una precedente donazione,  il donatario / erede (anche se  chiamato all'eredità), non aveva alcuna ragione logica o giuridica per accettare l'eredità , ragione che si è¨ ripresentata solo allorquando, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che aveva eliminato la donazione, i beni erano rientrati a far parte dell'asse ereditario.

In realtà, diverse sono le argomentazioni che spingono ad affermare che il donatario/erede doveva accettare l'eredità nel termine di prescrizione anche se l'effetto del testamento era stato, in parte, realizzato, tramite una donazione.

Infatti, la donazione ha ad oggetto solo alcuni beni, l'eredità ha ad oggetto tutti i beni (passivi ed attivi del testatore). Sussiste, una nozione unitaria di patrimonio ereditario universale, che ricomprende tutte le posizioni giuridiche facenti capo al de cuius, quindi, tale nozione di patrimonio ereditario ricomprende non solo i rapporti attivi ma anche quelli passivi, non potendosi escludere anche l'esistenza di una successione che sia caratterizzata solo dalla esistenza di debiti facenti capo al de cuius.

Del resto,  lo scopo della successione universale è  quello di assicurare la trasmissione della generalità  dei rapporti giuridici dal de cuius all'erede, la stessa è¨ destinata a verificarsi anche quando la trasmissione si limiti ai soli rapporti passivi, non configurandosi quindi coessenziale al fenomeno successorio il subentro anche nella titolarità  di situazioni attive.

Cass. civ. sez. II del 23 febbraio 2017 n 4695

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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