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Prescrizione del corrispettivo dei professionisti nel contratto di lavoro autonomo

La Cassazione del 14.3.2016 n. 4951 ha stabilito che in tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo del contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo (es. professionisti) è da considerarsi unico in relazione a tutta l’attività svolta in adempimento dell’obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l’incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l’obbligazione.
A cura di Paolo Giuliano
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Prescrizione dei crediti o dell'onorario dei professionisti nel contratto di prestazione di lavoro autonomo

Per principio generale quasi ogni diritto o credito (anche il risarcimento del danno da atto illecito) è soggetto a prescrizione (breve o ordinaria). Non sfuggono, ovviamente, a questa regola i corrispettivi dovuti nei contratti (di lavoro autonomo) stipulati con un professionista, sia questo, in ingegnere, o un architetto o un commercialista, un avvocato.

Il problema del momento da cui decorre la prescrizione dell'onorario del professionista

Come per ogni tipo di prescrizione, anche per quella relativa al corrispettivo del professionista, è importante individuare il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione. (il problema dell'individuazione del momento iniziale delle prescrizione si pone per molte fattispecie come quelle relative all'illecito ex art. 2055 cc oppure si potrebbe pensare alle obbligazioni solidali).

In presenza di un contratto con un professionista la peculiarità (o la difficoltà del caso) potrebbe dipendere dal fatto

  • che il contratto, se anche unico, potrebbe comprende diverse obbligazioni o prestazioni (relativamente autonome tra loro o relativamente distinguibili in diverse fasi o momenti) che il professionista è tenuto a svolgere per eseguire l'incarico (si potrebbe fare l'esempio di un ingegnere che deve costruire un edificio e che deve anche aiutare il committente a redigere le pratiche amministrative – edilizie, attività propedeutica alla materiale costruzione).
  • che il contratto non è unico, ma si è in presenza di diversi contratti anche se stipulati con gli stessi soggetti, ma aventi contenuti diversi (si pensi all'ingegnere che assume l'incarico di costruire un ponte e poi una casa dal medesimo committente)

Identificazione del numero dei contratti o incarichi assunti

Risulta evidente che in queste situazioni il primo problema che si pone è comprendere se si è in presenza di un unico incarico (ache se complesso come può essere quello relativo alla prestazione aiuto pratiche amministrative edilizie e costruzione edificio) oppure se si è in presenza di una pluralità di incarichi (distinti e diversi es. costruzioni di più immobili).

La risposta a questo quesito  o la soluzione finale dipende sempre dal caso concreto e sarà basata su accertamenti in fatto. Quindi, nulla esclude che le diverse attività professionali (siano queste relative solo alla pratica amministrativa edilizia o alla costruzione di un edificio) siano tutte riconducibili e ricomprese ad un unico originario contratto d'opera (incarico), essendo quest'ultimo il vero elemento cementificatore delle prestazioni, sl da farle divenire una entità unitaria.

Identificazione del momento in cui inizia a decorre la prescrizione

Quanto sopra detto serve per identificare il momento in cui comincia a decorre la prescrizione; la questione è solo apparentemente semplice, infatti, anche se è vero che in presenza di più contratti (autonomi ed indipendenti) ogni contratto o incarico ha una sua prescrizione, questo non esclude che il singolo contratto sia complesso e presenti una serie di prestazioni (distinte e relativamente autonome), allora in questa situazione la questione che si pone è

  • se anche se in presenza di un unico contratto, ma complesso per la presenza di diverse prestazione (relativametne autonome o relativamente frazionaibili o distinguibili), la prescrizione comincia a decorre per ogni prestazione, (o dalla scadeza della prima prestazione) oppure
  • se anche in presenza di un unico contratto complesso per la presenza di diverse prestazioni, (divisibile in diversi momenti), il contratto ai fini della prescrizione resta suscettibile di essere considerato globalmente (e, quindi, la prescrizione comincia a decorrere dal termine del contratto o dalla revoca dell'incarico)

Quest'ultima ricostruzione è quella ritenuta corretta, infatti, secondo l'orientamento della Cassazione  in tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione.

Cass., civ. sez. II, del 14 marzo 2016, n. 4951 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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