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Pedofilia, i vescovi se ne lavano le mani: “Denunciare? Dovere morale, non obbligo giuridico”

La Conferenza Episcopale Italiana detta linee guida ai sacerdoti sul comportamento da tenere nel caso di casi di abuso su minore: “Denunciare è un dovere morale, non un obbligo giuridico visto che non siamo pubblici ufficiali”.
A cura di Redazione
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La conferenza episcopale

La Conferenza Episcopale Italiana ha reso note delle linee guida di comportamento per i parroci che hanno a che fare con casi di pedofilia da parte di sacerdoti. E la considerazione dei vescovi non potrà non far discutere: "Il vescovo – si legge – non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, non ha l'obbligo giuridico, salvo il dovere morale di contribuire al bene comune, di denunciare all'autorità giudiziaria" notizie riguardanti casi di abuso sessuale nei confronti di minore da parte dei sacerdoti. Qualche mese fa Papa Francesco aveva reso nota la sua volontà di creare una specifica "commissione per la protezione dei fanciulli" vittime di abusi sessuali da parte di preti pedofili. Una commissione per dovrà offrire "consiglio, prevenzione e indagine".

Le "linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici" predisposte dalla Conferenza episcopale italiana illustrano i profili canonistici di fronte a notizie di condotte illecite da parte di presbiteri e che prevedono lo svolgimento di una indagine e le modalità di procedura successive, in caso di riscontrata veridicità dei fatti. Si va dalla restrizione del ministero pubblico in modo completo, escludendo i contatti con i minori alle pene ecclesiastiche "fra cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale". Un particolare capitolo è dedicato, poi, alla cooperazione con l'autorità civile. In questo caso si conferma che non esiste, da parte del vescovo l'obbligo di denuncia anche perché – si legge – i vescovi sono esonerati dall'obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragioni del proprio ministero" così come stabilito da Codice di procedura penale e dal Concordato lateranense. Le eventuali informazioni su un procedimento giudiziario canonico, quindi, possono essere richiesti dall'autorità giudiziaria "ma non possono costituire oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro".

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