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Opposizione al decreto ingiuntivo e opposizione al precetto

La Cassazione del 20.5.2015 n. 10419 ha stabilito che quando un decreto ingiuntivo (esecutivo) viene notificato con il precetto la contemporanea pendenza, di un’opposizione a decreto ingiuntivo e di un’opposizione a precetto, ha influenza esclusivamente sul piano degli accertamenti esperibili in ciascuno di tali procedimenti e sul conseguente contenuto della decisione adottabile nell’una e nell’altra sede, ma non comporta modificazioni della competenza, che rispettivamente appartiene, secondo criteri inderogabili, ex art. 645 cpc al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto ed ex art. 27 comma I cpc e 615 comma I cpc al giudice del luogo dell’esecuzione competente per materia e per valore.
A cura di Paolo Giuliano
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©VINCENZO CORAGGIO / LAPRESSE18/01/2002 ROMAECONOMIANELLA FOTO EUROBANCONOTE
©VINCENZO CORAGGIO / LAPRESSE
18/01/2002 ROMA
ECONOMIA
NELLA FOTO EUROBANCONOTE

Il decreto ingiuntivo è uno strumento molti interessate a tutela del creditore (basta ricordare che la possibilità di ricorrere al decreto ingiuntivo è riconosciuta all'amministratore di condominio per il recupero degli oneri condominiali non pagati). L'importanza dello strumento processuale non esclude che possono sorgere numerosi problemi procedurali, infatti, c'è un problema di competenza relativo al giudice  che può emettere il decreto (in alcuni casi è il medesimo giudice che sarebbe competente per la causa ordinaria, in altri è il giudice del luogo in cui si trova l'immobile ex art. 23 cpc per le cause relative al recupero degli oneri condominiali).

Altri problemi potrebbero sorgere per il difetto di notifica del decreto ingiuntivo, salvo, poi, individuare il mezzo migliore per contestare la notifica dell'ufficiale giudiziario (mera eccezione di invalidità o querela di falso) e il procedimento più adatto, (opposizione a decreto ingiuntivo o all'esecuzione).

Ulteriori problemi potrebbero sorgere nel momento in cui il creditore notifica contemporaneamente sia il decreto ingiuntivo sia il precetto, infatti, in tale ipotesi il debitore avrebbe due rimedi per opporsi: l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto, si tratta di due rimedi (di solito) non sovrapponibili, autonomi ed indipendenti, che possono essere esercitati autonomamente anche se contemporaneamente.

Del resto, se il creditore decide di notificare contemporaneamente titolo esecutivo (decreto ingiuntivo ancora opponibile) e precetto, si assume il rischio di vedersi notificare sia l'opposizione a decreto ingiuntivo sia l'opposizione a precetto. Inoltre, non tutte le eccezioni e contestazioni al decreto ingiuntivo possono essere sollevate in sede di opposizione a precetto o all'esecuzione, (basta pensare alla nullità della notifica del decreto ingiuntivo oppure all'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo), così come non tutte le eccezioni sollevabili in sede di opposizione a precetto o all'esecuzione possono essere sollevate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (basta pensare all'apposizione della formula esecutiva o al contenuto del precetto).

La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo, ha influenza esclusivamente sul piano degli accertamenti esperibili in ciascuno di tali procedimenti e sul conseguente contenuto della decisione adottabile nell'una e nell'altra sede, ma non comporta modificazioni della competenza, che rispettivamente appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all'art. 645 cod. proc. civ., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27, primo comma, e 615, primo comma, cod. proc. civ., al giudice del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore.

Nulla esclude che il debitore con un unico atto si opponga al decreto ingiuntivo chiedendone la nullità per incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e chieda anche la nullità del precetto che deriverebbe dalla nullità del decreto ingiuntivo oggetto del precetto. Risulta evidente, in una situazione simile, che occorre comprendere se 1) si è in presenza di una duplice opposizione (anche se contenuta in un unico atto) oppure 2) se si è in presenza di un'opposizione a decreto ingiuntivo con una semplice domanda conseguenziale ed accessoria (la nullità del precetto), che deriverebbe dalla nullità del decreto ingiuntivo, che non è una vera e propria opposizione a precetto all'esecuzione.

La corte non scioglie il problema, ma detta dei principi concreti per risolvere la questione.

In una situazione simile, sicuramente la competenza del giudice del luogo dove si trova il condominio ex art. 23 cpc non viene meno per il fatto che il debitore abbia chiesto con un unico atto la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del giudice e la conseguente declaratoria di  nullità del precetto,  poiché  l'art. 23 cod. proc. civ., che introduce un foro speciale esclusivo per le controversie tra condomini, stabilendo che per esse è competente il giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale, trova applicazione anche alle liti tra condomino ed amministratore in ordine al pagamento dei contributi per l'utilizzazione delle cose comuni, agendo l'amministratore, nell'attività di riscossione, nella sua veste di mandatario con rappresentanza dei singoli condomini.

Inoltre, il debitore non deve sollevare nessuna altra eccezione di incompetenza (relativa al giudice dell'opposizione del decreto ingiuntivo o al giudice dell'opposizione a precetto o all'esecuzione) in quanto basta considerare che on vi è alcuna incompetenza da eccepire in sede di opposizione a precetto da parte degli opponenti a decreto ingiuntivo, avendo essi stessi introdotto il giudizio di opposizione a precetto ed essendo l'incompetenza materia di rilievo del giudice o di eccezione del convenuto.

E nessuna eccezione di incompetenza deve essere sollevata dal debitore in relazione al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto occorre rilevare che è in discussione la competenza ad emettere il decreto ingiuntivo, non quella a giudicare l'opposizione al decreto ingiuntivo, la quale si radica inderogabilmente innanzi al giudice che lo ha emesso.

Cass., civ. sez. VI, del 20 maggio 2015, n. 10419 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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