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Opposizione al decreto ingiuntivo e il credito da locazione

La Cassazione del 7.1.2016 n. 60 ha stabilito che l’opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro (avente ad oggetto crediti derivanti da locazione ex 447 bis cpc) deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 cpc, non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte.
A cura di Paolo Giuliano
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Il decreto ingiuntivo è uno strumento relativamente semplice da usare per recuperare quanto dovuto dal debitore. L'istituto del decreto ingiuntivo è anche rafforzato dal fatto che può essere usato per recuperare un qualsiasi tipo di credito.

Il tipo di credito può incidere sulle modalità processuali della fase successiva ed eventuale (l'opposizione del debitore), come avviene quando oggetto del decreto ingiuntivo sono crediti derivanti da canoni di locazione.

Il decreto ingiuntivo ordinario si presenta con ricorso e se viene concesso, il debitore ha la possibilità di presentare l'opposizione con le forme e le modalità dell'atto di citazione (notifica dell'opposizione al creditore e poi iscrizione a ruolo) entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo la notifica dell'opposizione oltre il termine di 40 giorni è tardiva.

Quando, invece, il decreto ingiuntivo ha ad oggetto crediti derivanti da canoni locativi non pagati, si applica il rito speciale in materia di locazione ex art. 447 bis cpc e il debitore deve proporre l'opposizione con le modalità del ricorso (prima deposito del ricorso in tribunale poi notifica al creditore). Il credito locativo influenza anche l'esecuzione.

Può capitare che il ricorso per decreto ingiuntivo venga depositato senza alcun riferimento all'applicabilità del rito speciale delle locazioni (447 bis cpc) e che il decreto ingiuntivo venga emesso facendo riferimento agli articoli ordinari in materia di decreto ingiuntivo ex art. 633 e 642 c.p.c., senza alcun riferimento al rito speciale 447 bis cpc, anche se il decreto ingiuntivo ha ad oggetto il mancato pagamento di canoni di affitto.

In questa situazione come deve comportarsi il debitore? deve seguire l'apparenza data dalla forma dell'atto e, quindi, presentare un'opposizione a decreto ingiuntivo nelle forme dell'opposizione oppure deve seguire la sostanza del decreto e presentare l'opposizione nelle forme del ricorso ?

La questione, quindi, è  se l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in relazione al mancato pagamento di canoni di affitto di azienda, come tale soggetta al rito delle locazioni, sia ammissibile ove introdotta con citazione ed a quali condizioni la stessa possa essere ritenuta tempestiva.

Si potrebbe pensare che legittimamente l'opponente potrebbe presentare  l'opposizione a decreto ingiuntivo nella forma ordinaria con atto di citazione notificato nei quaranta giorni dalla notifica del decreto, secondo il principio, consolidato nella giurisprudenza secondo il quale la scelta da parte del creditore del rito ordinario e delle forme del procedimento monitorio per la proposizione della domanda comporta che l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada a sua volta proposta nella medesima forma ordinaria, indipendentemente dalle eccezioni sollevate dall'opponente, le quali andranno delibate ai soli e diversi fini dell'ammissibilità e fondatezza dell'avversa domanda.

In generale si può affermare che non si può dubitare  della ammissibilità dell'opposizione in materia di canoni di affitto benché introdotta erroneamente con citazione anziché con ricorso, ma occorre valutare anche il momento in cui la cuasa viene iscritta a ruolo, e, quindi, considerare inammissibile per intempestività benché notificata nei quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, la stessa è stata però depositata in cancelleria oltre la scadenza di quel termine.

L'inammissibilità per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo deriva dal principio secondo il quale l'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. dv., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte.

Cass., civ. sez. VI, del 7 gennaio 2016, n. 60 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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