34 CONDIVISIONI
Opinioni

Onorario dell’avvocato e impugnazione dell’ordinanza che definisce il procedimento

La Cassazione del 17.5.2017 n. 12411 ha stabilito che l’ordinanza che definisce il procedimento di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile e può essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione, anche nell’ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l’esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell’avvocato.
A cura di Paolo Giuliano
34 CONDIVISIONI

Immagine

Il recupero dell'onorario dell'avvocato

Alcune volte la vita dei professionisti è complicata non solo dalle difficoltà contingenti (crisi economica), ma anche da modifiche legislative che, invece di semplificare la vita, rendono la situazione ancora più incerta e complicata.

Il recupero giudiziario prima della riforma del decreto legislativo n. 150 del 2011

Antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2011 si affermava che il procedimento camerale speciale previsto dagli articoli 28 e seguenti della legge n. 794 del 1942 per la liquidazione di onorari e diritti di avvocato (per prestazioni giudiziali in materia civile) fosse applicabile soltanto alle controversie aventi ad oggetto la determinazione del quantum dovuto al professionista, senza estendersi anche all'an della pretesa; per contro, nelle controversie che coinvolgevano anche l'accertamento dell'an della pretesa del professionista, doveva farsi applicazione del rito ordinario.

Da tale impostazione discendeva il corollario che il regime di impugnabilità del provvedimento che definiva il procedimento in primo grado variava a seconda che il medesimo si pronunciasse solo sul quantum o anche sull'an debeatur.

Nel primo caso, il provvedimento decisorio, quand'anche adottato in forma di sentenza, veniva qualificato come ordinanza in senso sostanziale e, pertanto, veniva ritenuto non appellabile, ma impugnabile soltanto con il ricorso straordinario per cassazione.

Nel secondo caso, il provvedimento decisorio, quand'anche adottato in forma di ordinanza, veniva qualificato come sentenza in senso sostanziale e, pertanto, veniva ritenuto impugnabile soltanto con l'appello.

 Il recupero giudiziario dopo la riforma del decreto legislativo n. 150 del 2011

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2011 si è posto il problema se, nella nuova disciplina, possano ritenersi ancora attuali i principi giurisprudenziali fissati sotto la disciplina previgente, quale risultante dagli articoli 28 e seguenti della legge n. 794 del 1942, sia in tema di rito applicabile ai procedimenti per la liquidazione di diritti ed onorari di avvocato per prestazioni giudiziali civili sia in tema di impugnazione del provvedimento decisorio che tali procedimenti definisca.

Sulla  questione relativa al rito da seguire si è affermato il  principio secondo cui  le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'articolo 28 della legge n. 794 del 1942 (- come risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942 -) devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto d.lgs. n. 150 del 2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda.

E' unico il rito (speciale disciplinato dall'articolo 14 d.lgs. n. 150 del 2011)  con cui devono essere trattate le controversie aventi ad oggetto il credito per il compenso di prestazioni giudiziali rese da un avvocato in materia civile, involgano esse, o meno, l'accertamento dell'an debeatur.

Proprio l'unicità del rito, in relazione  alla questione dell'impugnazione, spinge a superare l'orientamento tradizionale secondo cui il provvedimento che definisce una controversia in materia di compensi di un avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile è appellabile se contenga un accertamento anche sull'an debeatur e non lo è se contenga un accertamento solo del quantum debeatur.

Infatti,  – una volta che si affermi che le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato devono essere trattate con le regole procedurali indicate dall'articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'an della pretesa) -, sarebbe contraddittorio che, solo per questa ipotesi, dalle regole dettate dal medesimo art. 14 si espunga quella, contenuta nell'ultimo comma, della inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio.

Del resto, l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2011 ha marcato una forte discontinuità nel sistema, così da giustificare una revisione profonda dei paradigmi ermeneutici consolidatisi sotto la disciplina previgente.

Infine,  nell'ambito di un sistema di applicazione generalizzata e necessaria del procedimento di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 a tutte le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato in materia giudiziale civile, differenziare il regime di impugnazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento stesso a seconda che il suo oggetto sia limitato al quantum o riguardi anche l'an debeatur – creerebbe una frammentazione del quadro procedurale certamente contrastante con l'obbiettivo dell'armonizzazione del sistema mediante il superamento delle sue distonie o criticità.

Deve quindi affermarsi – che le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche nell'ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l'an della pretesa – che l'ordinanza che definisce il procedimento di cui all'articolo 14 citato non è appellabile, e può quindi essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione, anche nell'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l'esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell'avvocato.

Cass. civ. sez. II del 17 maggio 2017 n 12411

Aggiornamento: Cass. civ. sez. II del 23 ottobre 2018 n. 26778

Molti elementi sopra descritti sono stati confermati (Cass., sez. 6-3, n. 4002 del 29/02/2016, dalla sentenza Cass., sez. 2, n. 12411 del 17/05/2017 e da ultimo dalla sentenza Cass., sez. U, n. 4485 del 23/02/2018).

Invero, la corte di cassazione ha confermato il principio per il quale le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato (oggi, compensi) nei confronti del proprio cliente previste dall'articolo 28 della I. n. 794 del 1942 (come risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 34 del d. Igs. n. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima I. n. 794 del 1942) devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto d.lgs. n. 150 del 2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda (o correlativamente un'eccezione) riguardi l'an della pretesa. Cass. civ. sez. II del 23 ottobre 2018 n. 26778

Una volta appurata l'applicabilità in ogni caso (anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'an della pretesa) alle controversie per la liquidazione delle spettanze dell'avvocato delle regole procedurali indicate dall'articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, ne discende come corollario l'inappellabilità dell'ordinanza che definisca il giudizio anche quando, appunto, sia venuta in discussione la stessa debenza, ha altresì enunciato, in via di obiter dictum, l'altra conseguenza – parimenti necessitata – che il rito di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 150 vada applicato anche per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Cass. civ. sez. II del 23 ottobre 2018 n. 26778

La Cassazione a sezioni unite del 2018 ha a sua volta affermato che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della I. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cod. proc. civ., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d. Igs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. cod. proc. civ., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg. cod. proc. civ., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 cod. proc.,  civ. Cass. civ. sez. II del 23 ottobre 2018 n. 26778

E' esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. La controversia introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur, salvo il caso in cui il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda. Cass. civ. sez. II del 23 ottobre 2018 n. 26778.

34 CONDIVISIONI
Immagine
Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views