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Il nuovo art. 2947 cc: decadenza di 90 giorni per i danni da rca

Il Decreto Legge del 23.12.2013 n. 145 (Destinazione Italia) all’art. 8 comma 6 modifica l’art. 2947 c.c. prevedendo che, in caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli (rca), il danneggiato, a pena di decadenza, deve presentare la richiesta di risarcimento entro 90 dal fatto dannoso.
A cura di Paolo Giuliano
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Novità in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, il decreto destinazione Italia, pubblicato in gazzetta ufficiale il 23 dicembre 2013, pone a carico del danneggiato un onere di decadenza molto duro.

Infatti, il danneggiato, in ogni caso, di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli (rca), deve presentare la richiesta di risarcimento entro 90 dal fatto dannoso a pena di decadenza, rimane ferma la prescrizione dei 2 anni, sempre se venga presentata rchiesta di risarcimento entro 90 giorni dal fatto

Anche se si tratta di una norma diretta a colpire le frodi assicurative, appesantisce notevolmente la posizione del danneggiato.

E' opportuno segnalare che il legislatore omette di regolare la sorte dei sinistri avvenuti precedentemente, o di regolare il periodo pregresso, infatti, anche se la legge non ha effetto retroattivo, immaginiamo un incidente avvenuto il 2 gennaio 2013, per il quale non è stata ancora fatta denuncia.

Ora, per i sinistri anteriori alla modifica del 2947 c.c. sostenere che è già operativa la decadenza sarebbe sbagliato, considerando il principio generale secondo il quale la legge non ha effetto retroattivo e si applica solo per il futuro, ma, all'opposto,  sarebbe anche sbagliato sostenere che tutti i sinistri automobilistici avvenuti prima della modifica dell'art. 2947 c.c. non sono oggetto di decadenza.

L'una soluzione potrebbe essere (onde evitare problemi di costituzionalità) quella di sostenere che per i sinistri anteriori alla modifica del 2947 c.c. la decadenza decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legge, ossia dal 24 dicembre 2013, e quindi entro 90 giorni dal 24 dicembre 2013 devono effettuare la denuncia onde evitare la decadenza. Del resto, la norma regolatrice dell'atto (denuncia di sinistro) è quella del tempo nel quale l'atto viene posto in essere, quindi, se per un sinistro anteriore al 24 dicembre 2013, l'atto di denuncia del sinistro viene posto in essere in data 22 gennaio 2014,  tale atto (denuncia) dovrà rispettare i nuovi obblighi previsti dal 24 dicembre 2013 (decadenza e indicazione dei testimoni).

E' opportuno segnalare che il medesimo Decreto Legge ha anche introdotto delle preclusioni extra processuali all'uso dei testimoni, preclusioni esterne al processo civile, le quali comportano l'impossibilità di usare la prova testimoniale nei giudizi di risarcimento danni, se i testimoni non vengono indicati (ed identificati) nella denuncia di sinistro, aggravando la posizione del danneggiato.

Ricapitolando il sistema è questo: avvenuto l'incidente il danneggiato ha 90 giorni per presentare la richiesta di risarcimento a pena di decadenza,

– decorsi i 90 giorni senza aver presentato la richiesta di risarcimento il danneggiato decade dal suo diritto al risarcimento (anche se il termine di prescrizione biennale non è scaduto);

– se la richiesta di risarcimento è effettuata nei 90 giorni dal sinistro, il danneggiato ha 2 anni di tempo per farsi risarcire o per iniziare il procedimento giudiziario per ottenere il risarcimento del danno;

– nella denuncia di sinistro (che coincide quasi sempre con la richiesta di risarcimento dei danni) devono essere indicati i testimoni presenti al momento dell'incidente e che saranno usati in un eventuale procedimento giudiziario, se non sono indicati i testimoni nella denuncia, i testimoni indicati (eventualmente) nell'atto di citazione o durante il giudizio civile sono dichiarati dal giudice inammissibili. di fatto, si è in presenza di una decadenza occulta dal diritto al risarcimento dei danni derivanti da incidenti automobilistici.

Quest'ultima innovazione (obbligo di indicare i testimoni) è molto più grave della prima, basta pensare a due elementi 1) al danneggiato non professionista del settore (e/o al semplice consumatore) il quale è sicuramente all'oscuro di tutti questi rituali semi-processuali e 2) al sistema "complessivo" realizzato dal decreto legge; infatti, il semplice cittadino sicuramente non "è" e non "sarà" mai a conoscenza di tutte queste formalità e, quindi, facilmente perderà il diritto al risarcimento (o perché non effettuerà la denuncia nei termini 90 giorni o perché anche se effettua la denuncia nei 90 giorni non potrà provare l'incidente in sede processuale non avendo indicato i testimoni nella denuncia), ecco, quindi, che si è in presenza di una sostanziale abrogazione del diritto al risarcimento del danno (con un notevole vantaggio a favore delle assicurazioni) con buona pace della tutela del consumatore (contraente debole).

Decreto Legge del 23 dicembre 2013 n. 145

(c.d. Decreto Destinazione Italia)

in G.U. del 23 dicembre 0213 n. 300

in vigore dal 24 dicembre 2013

Art. 8 comma 6.

6. Il  secondo  comma  dell'articolo  2947  del  Codice  civile  e' sostituito dal seguente:  «Per il risarcimento del danno prodotto  dalla  circolazione  dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.  In  ogni caso il danneggiato  decade  dal  diritto  qualora  la  richiesta  di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal  fatto  dannoso, salvo i casi di forza maggiore.».

La modifica non è stata convertita in legge.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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