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Notifica di un atto giudiziario: alcune problematiche

La Cassazione del 31.3.2017 n. 8326 ha riconfermato il principio per il quale nell’ambito della prova dell’avvenuta notifica dell’atto giudiziario -nel caso essa sia avvenuta a mezzo del servizio postale- l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale ex art. 149 cpc, o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cpc, è richiesta dalla legge esclusivamente come prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.
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A cura di Paolo Giuliano
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Notifica di un atto giudiziario

Il sistema processuale civile prevede che l'atto introduttivo deve essere portato a conoscenza del convenuto, questo procedimento è denominato notifica. L'istituto della notifica, in quanto tale,  non richiederebbe grossa attenzione, poiché deriva dall'applicazione di un principio generale: il convenuto deve conoscere il procedimento giudiziario che lo riguarda per potersi difendere.

In realtà, l'istituto della notifica presenta notevoli complicazioni.

Identificazione del luogo dove effettuare la notifica

Se, di solito, la notifica va effettuata presso la residenza o il domicilio (abituale e anagrafico) del destinatario, può anche capitare che la notifica venga effettuata presso la residenza di fatto ed abituale, ma non presso la residenza anagrafica. Si ritiene che in presenza di due luoghi (anagrafico e abituale) va data la precedenza alla residenza abituale e di fatto su quella meramente anagrafica.

Oppure si potrebbe pensare al cambio di studio dell'avvocato e alle conseguenze sull'attività di ricezione delle notifiche (se effettuate al vecchio recapito) oppure alla necessità (o meno) di effettuare più notifiche in presenza di diversi difensori .

Infine, occorre valutare se la  presenza di più convenuti e, quindi, di più notifiche, influenza il termine di costituzione dell'attore, con altre parole occorre valutare se il termine di iscrizione a ruolo a carico dell'attore decorre dalla prima delle notifiche o dall'ultima.

Identificazione del soggetto destinatario della notifica

Potrebbe sembrare inusuale avere dei dubbi relativi al soggetto al quale notificare un atto (il destinatario dovrebbe essere sempre evidente (pacificamente evidente), in realtà anche su questo aspetto possono sorgere delle difficoltà.

Difficoltà che si evidenziano immeditatamente se si pensa alle notifiche verso le società, (alla sede legale o anche all'amministratore presso la sua abitazione) per semplificare il problema il legislatore ha dovuto modificare ed integrare l'art. 145 cpc.

Sempre in materia di notifiche alle persone giuridiche, occorre anche valutare se colui che riceve la notifica per la persona giuridica, all'interno della sede sociale,  è legittimato a ricevere tale comunicazione.

Oppure si potrebbe pensare ai procedimenti di fusione tra società, in queste ipotesi la notifica deve essere eseguita alla società che risulta dalla fusione e non alle società preesistenti alla fusione.

Infatti, ci si potrebbe chiedere se in caso di morte de destinatario, l'intero procedimento di notifica deve essere ripetuto verso l'erede, la questione acquista importanza in relazione alle notifiche del titolo esecutivo e al precetto e, in queste situazioni occorre distinguere se il titolo esecutivo e il precetto è già stato notificato (o meno) al defunto.

Procedimento di notifica: scissione tra richiesta di notifica e consegna al destinatario

Risulta evident che il procedimento di notifica può essere scisso in due momenti: 2) quello della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario per effettuare la notifica, 2) e quello della consegna dell'atto giudiziario al destinatario effettuata dall'ufficiale giudiziario.

In questo sistema occorre chiedersi, in presenza di termini entro cui notificare, quale data deve essere considerata i fini della verifica del termine, quello della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario oppure quello della consegna dell'atto al destinatario ? La stessa domanda può essere posta in modo diverso, chiedendosi se colui che richiede di notificare atto risponde del ritardo con il quale l'ufficiale giudiziario compie la sua attività.

La risposta è che colui che chiede di notificare un atto non risponde dell'attività di altri soggetti (o di attività che non è sotto il proprio controllo), quindi, per il calcolo dei termini (per verificare se l'atto è stato compiuto nei termini previsti) la data a cui fare riferimento è quella relativa alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario.

Notifica tramite servizio postale

Il procedimento di notifica potrebbe coinvolgere anche  ulteriori e diversi dal richiedente la notifica e l'ufficiale giudiziario come, ad esempio, le poste.

Il coinvolgimento dell'agente postale nel procedimento di notificazione può avvenire perché l'atto da notificare è fuori il territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario.

La disciplina della notificazione a mezzo posta è dettata dall' art.8 della 1. n. 890 del 1982 per i casi in cui l'agente postale non possa recapitare il plico per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone legittimate a riceverlo.

La norma citata prevede che il piego sia depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza e che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito sia data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'avviso deve contenere l'indicazione l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, "con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente".

Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è poi restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione.

Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di restituzione.

La questione inerente la prova dell'avvenuta notifica dell'atto giudiziario -nel caso essa sia avvenuta a mezzo del servizio postale- si risolve mediante  «la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cpc, o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cpc., questi documenti sono richiesti dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio».

Cass. civ. sez. III del 31 marzo 2017 n 8326

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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