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Opinioni

Norme applicabili alla compensazione impropria (atecnica o contabile)

La Cassazione del 23.3.2017 n. 7474 ha stabilito che la compensazione impropria (atecnica o contabile) rende inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alle eccezioni, quindi il giudice può procedere anche d’ufficio in assenza di eccezione di parte. Ciò non significa che, la compensazione impropria possa essere opposta in assenza delle condizioni che consentono di far valere la compensazione propria e che, in particolare, essa possa attuarsi anche quando il credito opposto in compensazione- sia privo dell’attributo, della certezza.
A cura di Paolo Giuliano
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La compensazione legale o giudiziale

Elemento connesso a qualsiasi debito è l'adempimento o l'estinzione dell'obbligo. L'adempimento può essere diretto (pagamento del debito) oppure l'adempimento può avvenire in modo indiretto. L'ordinamento regolando l'adempimento indiretto mostra di essere cosciente che il medesimo risultato (adempimento) può essere ottenuto in modo diversi.

Infatti, con l'adempimento indiretto l'ordinamento  prestazione in luogo dell'adempimento, (eseguendo una prestazione diversa da quella concordata, con il consenso del creditore), confusione (un'unica persona diventa debitore e creditore di se stesso, cioè si riuniscono nella stessa persona la posizione di debitore e di creditore).

Altro modo per raggiungere l'adempimento (indiretto) è la compensazione (giudiziale o legale). Questo istituto presuppone che le stesse persone sono contemporaneamente (e reciprocamente) debitore e creditore, in altri termini, le stesse persone sono verso l'altra sia debitore, che creditore. In queste ipotesi i reciproci debiti e crediti si estinguono (per compensazione) totalmente (se i debiti e crediti reciproci si equivalgono) oppure fino al valore del credito più basso (se i debiti e crediti reciproci non si equivalgono).

A differenza della confusione (in cui si riuniscono nella stessa persona la posizione di debitore e creditore) nella compensazione il debitore e il creditore restano persone diverse ed autonome, ma hanno debiti e crediti reciproci, in modo che ogni soggetto è contemporaneamente debitore e creditore dell'altra persona.

Caratteristiche della compensazione propria

La compensazione richiede degli elementi costituivi: per operare la compensazione i crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili, (la compensazione esige la certezza del credito opposto in compensazione); inoltre, sono diversi (molteplici ed autonomi ed indipendenti) i rapporti giuridici che danno vita ai reciproci debiti e crediti (ad esempio, tizio deve a caio euro 10 per il canone di locazione; caio deve a tizio euro 8 per l'acquisto di un auto).

Caratteristiche della compensazione impropria (atecnica o contabile)

Resta da chiedersi se la compensazione opera anche quando i reciproci dare/avere discendono da un unico rapporto. Cioè, occorre chiedersi se è possibile parlare di compensazione anche in assenza di plurimi ed autonomi rapporti giuridici dai quali scaturiscono i reciproci debiti e/o crediti (gli esempi di compensazione impropria che si fanno per chiarire la fattispecie riguardano la quantificazione del dare/avere nell'ambito del condominio oppure la quantificazione dare/avere tra banca e singolo cliente).

Risulta immediatamente evidente che la situazione che viene denominata compensazione impropria riguarda la quantificazione meramente contabile dei rispettivi dare/avere (nel contesto di un unico rapporto) e non l'estinzione dei reciproci debiti e crediti (derivanti da diversi ed autonomi contratti), ecco perché si tende a denominare la compensazione impropria o contabile o atecnica.

Come evidenzia la dottrina e anche la giurisprudenza della Cassazione il nostro sistema normativo consente di distinguere una compensazione cc.dd. propria ed una compensazione ccdd. impropria (anche detta atecnica o contabile).

Infatti, si afferma che nell'ambito dell'estinzione delle obbligazioni, se la reciproca relazione di debito credito trae origine da un unico rapporto, si è in presenza di una ipotesi di compensazione impropria, che si basa sull'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare/avere.

Quindi, si ha compensazione in senso proprio quando i contrapposti crediti e debiti delle parti scaturiscono da autonomi rapporti giuridici, cioè, le reciproche obbligazioni non risultano legate da nesso di sinallagmaticità.

Deve, invece, ritenersi compensazione impropria quando i rispettivi diritti scaturiscono dal medesimo rapporto contrattuale da cui è sorto il relativo debito. Con la specificazione che in quest'ultimo caso, la valutazione delle reciproche pretese comporta semplicemente l'accertamento del dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.

Normativa applicabile alla compensazione impropria, atecnica o contabile

Ammessa la compensazione impropria in questo ordinamento (e distinta la compensazione impropria da quella propria) occorre valutare se alla compensazione impropria si applicano le stesse norme (e limitazioni) della compensazione propria.

Anche se l'accertamento dei reciproci dare/avere, che si effettua con la compensazione impropria, può dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, questo non significa che la compensazione impropria è sottoposta alla disciplina della compensazione propria (Cassazione civ. sez. II 29 agosto 2014, n.18452).

Applicabilità delle norme processuali alla compensazione impropria, atecnica o contabile

Mentre la compensazione propria richiede un'eccezione di parte e non è rilevabile d'ufficio, al contrario, la compensazione impropria (basata sulla reciproca relazione di debito credito che trae origine da un unico rapporto e che determina solo un accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite) può essere effettuata dal giudice anche d'ufficio.

Le caratteristiche strutturali della compensazione impropria rendono, in altri termini, inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale.

Applicabilità delle norme sostanziali alla compensazione impropria, atecnica o contabile

Ciò non significa, tuttavia, che, la compensazione impropria possa essere opposta in assenza delle condizioni che consentono di far valere la compensazione propria e che, in particolare, essa possa attuarsi anche allorquando il credito opposto in compensazione- sia privo dell'attributo , della certezza.

Infatti, ciò che distingue la compensazione propria da quella impropria è il dato dell'autonomia dei rapporti ai quali i crediti e i debiti delle parti si riferiscono, non il fatto che questi debbano essere certi (oltre che liquidi — o di pronta e facile liquidazione — ed esigibili).

D'altro canto, affermare che ai fini della compensazione propria il credito opposto in compensazione debba essere certo, mentre ai fini di quella impropria possa non esserlo, porterebbe, sul piano pratico, a conseguenze inaccettabili. Verrebbe infatti procrastinata la pronuncia sul credito azionato, imponendosi al titolare di esso di attendere l'accertamento del controcredito opposto in compensazione impropria dalla controparte: ciò che non si verificherebbe, invece, nel caso di compensazione propria, giacché — come si è visto — la non certezza del controcredito osta alla compensazione, sia legale che giudiziale, in base all'art. 1243, 2° co. c.c.

In realtà, proprio perché la compensazione impropria si basa su un unico rapporto e, sostanzialmente, è una quantificazione reciproca dei rispettivi dare/avere contabili , difficilmente potranno esserci crediti non certi o non esigibili ecc.

Cass. civ. sez. I del 23 marzo 2017 n 7474

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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