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Lo scambio di informazioni fiscali nell’Unione Europea

Il Decreto Legislativo del 4.03.2014 n. 29 autorizza (all’interno del territorio Italiano e all’estero nel territorio dell’Unione Europea) allo scambio di informazioni fiscali e al compimento di indagini fiscali per reperire tali informazioni.
A cura di Paolo Giuliano
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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014 n. 29 

Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

in G.U. Serie Generale n.63 del 17-3-2014

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2014

Obiettivo del decreto legislativo

Il decreto legislativo n. 29 del 2014 individua le norme e le procedure  per lo scambio, tra gli stati membri dell'Unione Europea, delle informazioni relative alla quantificazione e al recupero delle imposte oltre alle norme relative alla notifica  dei provvedimenti fiscali.

In sostanza si tratta di norme:

– che autorizzano la richiesta (dall'Italia all'estero) di informazioni alle autorità di altri stati membri della UE, con l'obbligo degli Stati membri della Ue di fornire le informazioni richieste oltre all'obbligo di procedere ad indagini per reperire le informazioni richieste;

– che autorizzano la richiesta  di informazioni dall'estero, (da intendersi sempre membri dell'UE). verso l'Italia

– che autorizzano "indagini" all'interno del territorio italiano per acquisire informazioni de fornire a paesi membri della UE; l'indagine amministrativa è definita come l'insieme di  tutti i controlli, le verifiche  e  gli interventi allo scopo di  assicurare  la  corretta  applicazione  della normativa fiscale;

– che autorizzano "indagini" all'estero (all'intero di Stati membri UE) per acquisire informazioni de fornire all'Italia paese membro della UE;

– che autorizzano la notifica  nel territorio italiano di provvedimenti o decisioni delle autorità fiscali degli stati membri della UE

– che autorizzano la notifica nel territorio di paesi membri della UE di decisioni o provvedimenti assunti dalle autorità fiscali italiane.

Ambito di applicazione

Le disposizioni del decreto del 2014 n, 29 (quindi la richiesta di informazione e di indagini) hanno sempre ad oggetto il campo fiscale e, in particolare, le  imposte di qualsiasi  tipo  riscosse  da  o  per  conto  dell'amministrazione finanziaria, territoriali o altre autorità locali, ma con un vincolo territoriale ben preciso:  sempre e solo all'interno del territorio dell'Unione europea.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:   a) ai contributi previdenziali  obbligatori  dovuti  ad  uno  Stato membro  o  ad  una  ripartizione  dello  stesso  o  ad  organismi  di previdenza sociale di diritto pubblico;   b) all'imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise;   c) ai diritti, quali  quelli  per  certificati  e  altri  documenti rilasciati da autorita' pubbliche;   d) alle tasse  di  natura  contrattuale,  quale  corrispettivo  per pubblici servizi.

Modalità operative

Nel territorio Italiano la competenza per il compimento delle attività necessarie ai fini della cooperazione fiscale è attribuita al Direttore Generale delle Finanze. A sua volta il Direttore Generale delle Finanze, con apposito provvedimento, designa  l'ufficio  centrale  di  collegamento,   che avrà il compito di effettuare materialmente l'attività di cooperazione (l'ufficio di collegamento è stato definito come l'ufficio responsabile dei contatti  con  gli  altri Stati membri nel settore della cooperazione fiscale).

Saranno istituiti strutture simili in tutti gli Stati dell'Ue per eseguire gli stessi compiti (rispondere cioè alle richieste di informazioni di altri Stati UE), queste strutture collaboreranno e comunicheranno tra loro.

Richiesta di informazioni

Se uno stato membro ha bisogno di informazioni ai fini fiscali presenta la richiesta all'ufficio di collegamento;  l'ufficio di collegamento (direttamente) o altra autorita' (locale)   interpellata   dall'ufficio di collegamento e su delega dell'ufficio di collegamento, provvede   alla   raccolta   delle informazioni   richieste    o    allo    svolgimento    dell'indagine amministrativa necessaria in base alla richiesta e alla complessità del caso.

Raccolte le informazioni, (direttamente o indirettamente) l'ufficio di collegamento fornisce   all'autorita' estera richiedente dello Stato membro Ue tutte le  informazioni  utili  di cui sono già in  possesso  o  che  sono state reperite a  seguito  dell'indagine amministrativa.

Obbligo di indagini e di fornire le informazioni richieste

E' evidente che esiste un obbligo di fornire informazioni e di procedere alle indagini per reperire le informazioni, del resto è previsto che i servizi di collegamento comunicano (forniscono) agli  altri  Stati  membri UE, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui  periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014.

Notifiche di provvedimenti

E', inoltre, previsto che su  domanda  dell'autorita' richiedente di un ‘altro  Stato  membro della Ue,  i  servizi  di  collegamento italiani,   devono notificare,  anche avvalendosi delle proprie  strutture  territoriali,  tutti gli atti e i provvedimenti concernenti le  imposte provenienti  dalle autorita' amministrative di uno  Stato  estero membro  UE

Per   le   notifiche   pervenute   dall'autorita' estere di altro Stato membro  Ue ci   si  avvale  degli  agenti  della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a. Per le spese di notifica  l'attivita'  degli  agenti  della riscossione e' remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna  notifica  effettuata.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 29  in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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