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Le regole tecniche per i documenti digitali della pubblica amministrazione

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.11.2014 detta le norme e i principi per la creazione, acquisizione, conservazione, modificabilità e firma dei documenti informatici nella pubblica amministrazione, attuando l’Agenda Digitale e il Codice dell’amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7.3.2005 n. 82).
A cura di Paolo Giuliano
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonchè di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. in G.U. Serie Generale n.8 del 12-1-2015.

L'art. 2 del Decreto del DPDC del 13 novembre 2014 individua l'oggetto della norma: Il presente decreto detta le regole tecniche per i documenti informatici e per i fascicoli digitali previsti dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

L'art. 3 individua le modalità di formazione del documenti informatico. Il documento informatico e' formato mediante una delle seguenti principali modalità:

  1. a) redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti software;
  2. b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
  3. c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente;
  4. d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o piu' basi dati, anche appartenenti a piu' soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

Sempre l'art. 3 fornisce la definizione di immodificabilità e stabilisce quando un documento informatico è considerato immodificabile. Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticita' nella fase di conservazione.

L'art. 3 comma 4, sempre in relazione all'immodificabilità,  prevede dei requisiti particolari in base alle modalità di creazione del documento.

Infatti, nel caso di documento informatico formato  tramite l'utilizzo di appositi strumenti software (art. 3  comma 1, lettera a), le caratteristiche di immodificabilita' e di integrità sono determinate da una o piu' delle seguenti operazioni:

  1. a) la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata;
  2. b) l'apposizione di una validazione temporale;
  3. c) il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa;
  4. d) la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza;
  5. e) il versamento ad un sistema di conservazione.

Mentre, nel caso di documento informatico  acquisito mediante acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico (art. 3 comma 1 lettera b), le caratteristiche di immodificabilità e di integrità  sono determinate dall'operazione di memorizzazione in un sistema di gestione informatica dei documenti che garantisca l'inalterabilità del documento o in un sistema di conservazione.

Riferimento temporale. L'art. 3 comma 7 prevede che se non sia presente, al documento informatico immodificabile è associato un riferimento temporale.

Copie per immagine di documenti analogici (cartacei). L'art. 4 prevede che la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è  prodotta mediante strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

Firma dell'immagine della copia del documenti analogico. La copia per immagine di uno o piu' documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia.

Duplicati digitali di documenti digitali. L'art. 5 prevede che il duplicato informatico di un documento informatico è prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 in pdf

Allegato 1 in pdf

Allegato 2 in pdf

Allegato 3 in pdf

Allegato 4 in pdf

Allegato 5 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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