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Le quote rosa sono operative: Legge 23 novembre 2012 n. 215

L’equilibrio di genere (o c.d. quote rosa) devono essere applicate nei consigli e nelle giunte degli enti locali, nei consigli regionali e nelle commissioni di concorso delle pubbliche amministrazioni.
A cura di Paolo Giuliano
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LEGGE 23 novembre 2012, n. 215  

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni. 

in G.U. n. 288 del 11 novembre 2012 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1 Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.   267, in materia di statuti comunali e provinciali.  

1.  Al  comma  3  dell'articolo  6  del  testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267, la  parola:  «promuovere»  e'  sostituita  dalla seguente: «garantire» e dopo  le  parole:  «organi  collegiali»  sono inserite le seguenti: «non elettivi».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti  e  regolamenti  alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2    Parita' di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province  

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le modalita' di elezione dei consigli  circoscrizionali  e la nomina o la designazione dei  componenti  degli  organi  esecutivi sono comunque disciplinate in  modo  da  garantire  il  rispetto  del principio della parita' di accesso delle donne e  degli  uomini  alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici»;

  • b) all'articolo 46, comma 2,  dopo  la  parola:  «nominano»  sono inserite  le  seguenti:  «,  nel  rispetto  del  principio  di   pari opportunita' tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,»;
  • c) all'articolo 71:  1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:  «3-bis.  Nelle   liste   dei   candidati   e'   assicurata   la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei  comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi  dei candidati, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il  numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»;   2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti,  ciascun elettore puo' esprimere,  nelle  apposite  righe  stampate  sotto  il medesimo contrassegno, uno o due voti  di  preferenza,  scrivendo  il cognome di non piu' di due candidati compresi nella  lista  collegata al  candidato  alla  carica  di  sindaco  prescelto.  Nel   caso   di espressione di due preferenze, esse devono  riguardare  candidati  di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento  della  seconda preferenza»;
  • d) all'articolo 73:  1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo'  essere  rappresentato in misura  superiore  a  due  terzi,  con  arrotondamento  all'unita' superiore  qualora  il  numero   dei   candidati   del   sesso   meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra  decimale inferiore a 50 centesimi»;  2) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti: «Ciascun elettore  puo'  altresi'  esprimere,  nelle  apposite  righe stampate  sotto  il  medesimo  contrassegno,  uno  o  due   voti   di preferenza, scrivendo  il  cognome  di  non  piu'  di  due  candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di  espressione  di  due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso  diverso  della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

2. Al testo unico delle leggi per la  composizione  e  la  elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) all'articolo 30, al primo comma:  1) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente:  «d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo  71  del  testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi  dei  candidati  appartenenti  al  genere rappresentato   in    misura    eccedente    i    due    terzi    dei candidati, procedendo  in  tal  caso  dall'ultimo  della  lista.   La riduzione della lista non puo', in ogni caso, determinare  un  numero di candidati inferiore al minimo prescritto  per  l'ammissione  della lista medesima»;  2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole: «in modo da assicurare il rispetto  della  previsione  contenuta  nel comma  3-bis  dell'articolo  71   del   testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267»;
  • b) all'articolo 33, al primo comma:       1) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente:       «d-bis) verifica che nelle liste dei candidati  sia  rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo  unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  successive  modificazioni.  In caso contrario, riduce la lista  cancellando  i  nomi  dei  candidati appartenenti al genere  piu'  rappresentato,  procedendo  dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto  del  citato  comma  1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.  Qualora  la  lista,  all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga  un  numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista»;       2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole: «in modo da assicurare il rispetto  della  previsione  contenuta  nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n. 267, e successive modificazioni».

3. All'articolo 4, comma 4, del decreto  legislativo  17  settembre 2010, n. 156, dopo la parola: «nomina,» sono  inserite  le  seguenti: «nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e  uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,».

Art. 3 Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia   di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:   «c-bis) promozione della parita' tra uomini  e  donne  nell'accesso alle cariche elettive attraverso la  predisposizione  di  misure  che permettano di incentivare  l'accesso  del  genere  sottorappresentato alle cariche elettive».

Art. 4 Modifica all'articolo 1 della legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  in   materia di parita' di  accesso  ai  mezzi  di  comunicazione  nella   campagna elettorale

1. All'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:   «2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi  di informazione, nell'ambito delle  trasmissioni  per  la  comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi  di  cui  all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per  la  promozione  delle  pari opportunita' tra donne e uomini».

Art. 5 Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165, in materia di pari opportunita'  

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) alla lettera a)  del  comma  1  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: «; in  caso  di  quoziente  frazionario  si  procede all'arrotondamento all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a  0,5  e  all'unita'  inferiore  qualora  la  cifra decimale sia inferiore a 0,5»;
  • b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:     «1-bis.  L'atto  di  nomina  della  commissione  di  concorso  e' inviato, entro tre giorni,  alla  consigliera  o  al  consigliere  di parita' nazionale ovvero regionale, in base  all'ambito  territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1,  lettera  a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il  termine  massimo  di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parita' procedente propone,  entro  i  successivi quindici giorni, ricorso ai sensi  dell'articolo  37,  comma  4,  del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e  successive  modificazioni;  si applica il comma 5 del citato  articolo  37  del  codice  di  cui  al decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive  modificazioni.  Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso  alla consigliera o al consigliere di parita' comporta responsabilita'  del dirigente responsabile del procedimento, da valutare  anche  al  fine del raggiungimento degli obiettivi».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 novembre 2012

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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