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Le nuove province regolate dalla Legge del 7.4.2014 n. 56

Dopo la Legge del 7.4.2014 n. 56 le province esistono ancora, Il Presidente della Provincia e i Consiglieri provinciali sono eletti solo dai sindaci e dai consiglieri dei comuni compresi nel territorio della provincia e non da tutti i cittadini; gli incarichi provinciali sono gratuiti.
A cura di Paolo Giuliano
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LEGGE   7 aprile 2014, n. 56  

Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. (14G00069)

in G.U.  Serie Generale n.81 del 7-4-2014

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/2014

Ratio della legge

In attesa della revisione della costituzione, la legge del 7 aprile 2014 detta  le disposizioni  in  materia  di  citta’ metropolitane, province, unioni  e  fusioni  di  comuni  al  fine  di adeguare  il  loro  ordinamento  ai   principi   di risparmio economico.

Nuove norme di riferimento delle province

In attesa della riforma del titolo V della parte seconda  della Costituzione le  province  sono disciplinate dalla legge del 7 aprile 2014 n. 56. La legge del 7 aprile 2014 n. 56 non si applica alle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  alla  regione  Valle d'Aosta.

Funzioni della provincia

Le province restano attive. Le province esercitano le seguenti funzioni fondamentali: pianificazione  del territorio  provinciale;  tutela e valorizzazione dell'ambiente; pianificazione dei servizi di trasporto in  ambito  provinciale, autorizzazione e  controllo  in  materia  di  trasporto  privato,  costruzione  e gestione delle strade provinciali e  regolazione  della  circolazione stradale;  programmazione provinciale della rete scolastica;  gestione dell'edilizia scolastica

Gli organi della provincia

Sono organi  delle  province  esclusivamente:   a) il presidente della provincia;   b) il consiglio provinciale;  c) l'assemblea dei sindaci.

Il Presidente della provincia

Il presidente della provincia  rappresenta  l'ente,  convoca  e presiede  il  consiglio  provinciale  e  l'assemblea   dei   sindaci, sovrintende  al  funzionamento  dei  servizi   e   degli   uffici   e all'esecuzione degli atti;  esercita  le  altre  funzioni  attribuite dallo statuto.

Il presidente della provincia  e'  eletto  dai  sindaci  e  dai consiglieri dei comuni della provincia.

Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

Il presidente della provincia decade dalla carica  in  caso  di cessazione dalla carica di sindaco.

Il presidente della provincia puo' nominare un  vicepresidente, scelto  tra  i  consiglieri  provinciali,  stabilendo  le   eventuali funzioni  a  lui  delegate

Il vicepresidente esercita le funzioni del  presidente  in ogni caso in cui questi ne sia impedito.

Il presidente puo'  assegnare  deleghe  a  consiglieri  provinciali,  nel  rispetto   del principio  di  collegialita',  secondo  le  modalita'  e  nei  limiti stabiliti dallo statuto.

L'incarico di presidente  della  provincia,  di  consigliere provinciale  e  di  componente  dell'assemblea   dei   sindaci   sono esercitati a titolo gratuito.

Il consiglio della provincia

Il consiglio e' l'organo  di  indirizzo  e  controllo, propone  all'assemblea  lo  statuto,  approva   regolamenti,   piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad  esso  sottoposto  dal presidente della provincia; esercita  le  altre  funzioni  attribuite dallo  statuto.

Il consiglio su  proposta  del  presidente  della  provincia  adotta gli schemi  di  bilancio  inoltre il consiglio approva  in  via definitiva i bilanci dell'ente.

Il consiglio  provinciale  e'  composto  dal  presidente  della provincia e da 16  a 10 componenti  (in base al numero della popolazione).

Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

Il  consiglio  provinciale  e'  eletto  dai  sindaci   e   dai consiglieri comunali dei comuni della provincia.  Sono  eleggibili  a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.

La  cessazione  dalla  carica  comunale  comporta  la  decadenza   da consigliere provinciale.

L'incarichi di  consigliere provinciale  è esercitato  a titolo gratuito.

L'assemblea dei sindaci

L'assemblea  dei  sindaci  ha  poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto  dallo statuto.

L'assemblea  dei  sindaci  adotta  o  respinge  lo  statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni.

L'assemblea dei sindaci e' costituita dai  sindaci  dei  comuni appartenenti alla provincia.

L'incarico di  componente  dell'assemblea   dei   sindaci  è esercitato a titolo gratuito.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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