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Le nuove commissioni censuarie del catasto

Il Decreto Legislativo del 17.12.2014 n. 198, inizia il percorso che porterà alla revisione del catasto, in particolare riscrive i compiti delle commissioni censuarie locali (e centrale) (art. 2), individua i compiti (art. 14 e 15), i componenti (art. 3, 6,10); le modalità di nomina e i requisiti dei vari componenti (art. 10)
A cura di Paolo Giuliano
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DECRETO LEGISLATIVO 17 dicembre 2014, n. 198

Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

in G.U. Serie Generale n.9 del 13-1-2015

Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/2015

La legge dell'11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente  ed  orientato  alla crescita) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  12  marzo  2014, n. 59 prevedeva all'art. 2 la Revisione del catasto dei fabbricati.

In particolare, l'art. 2 della Legge dell'11.32014 prevedeva che il governo era delegato una  revisione  della  disciplina  relativa  al  sistema estimativo  del  catasto  dei  fabbricati   attribuendo   a   ciascuna   unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e  la  rendita.

Per raggiungere tale risultato si sarebbero applicati i seguenti principi:

–  coinvolgimento dei  comuni, nel cui territorio sono collocati gli  immobili, anche al fine di assoggettare  a  tassazione  gli  immobili ancora non censiti, assicurando  il  coordinamento  con  il processo   di   attivazione   delle   funzioni    catastali decentrate;

– prevedere strumenti  atti  a  facilitare  l'individuazione e, eventualmente, il corretto  classamento  degli immobili non censiti o che non  rispettano  la  reale  consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero  la categoria catastale attribuita, dei terreni  edificabili  accatastati come agricoli, nonchè degli immobili  abusivi, individuando a tal fine  specifici  incentivi  e  forme  di  trasparenza   e   valorizzazione   delle    attività    di  accertamento svolte dai  comuni  in  quest'ambito,

–  definire  gli  ambiti  territoriali   del   mercato  immobiliare di riferimento;

– determinare il valore patrimoniale  medio  ordinario  secondo i seguenti parametri:
1) per le unità immobiliari a  destinazione  catastale  ordinaria, mediante un processo estimativo che:
1.1)  utilizza  il  metro  quadrato  come   unità   di  consistenza,  specificando  i  criteri  di  calcolo   della  superficie dell'unità immobiliare;
1.2)utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere  la  relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e  le  caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione  catastale  e  per   ciascun   ambito   territoriale   anche  all'interno di uno stesso comune;
1.3)qualora i valori  non  possano  essere  determinati  sulla base delle funzioni statistiche di  cui  al  presente  numero, applica la metodologia di cui al numero 2);
2) per le unità immobiliari a  destinazione  catastale  speciale, mediante un processo estimativo che:
2.1) opera sulla base di procedimenti di stima  diretta  con l'applicazione di metodi standardizzati e di  parametri  di  consistenza   specifici   per   ciascuna   destinazione  catastale speciale;
2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto  ai valori di mercato, utilizza il criterio del  costo,  per  gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, o  il  criterio reddituale,  per  gli  immobili  per  i  quali  la  redditività costituisce l'aspetto prevalente.

Per raggiungere l'intento previsto dalla legge dell'11 marzo 2014 n. 23 (nuova classificazione degli immobili presenti nel catasto) è stato emanato il Decreto Legislativo del 17 dicembre 2014, n. 198 che regola le nuove commissioni censuarie.

Le commissioni censuarie sono suddivise in commissioni  censuarie locali e in commissione censuaria centrale, avente sede in Roma (art.1).

La commissione censuaria centrale è composta dal  presidente  e da venticinque componenti effettivi e ventuno supplenti. Essa si articola in  tre  sezioni,  di  cui  una  competente  in materia di catasto terreni e due competenti  in  materia  di  catasto urbano, tra le quali una, in fase di prima attuazione,  specializzata in  materia  di  riforma  del  sistema  estimativo  del  catasto  dei fabbricati (art. 6).

La commissione censuaria centrale è presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore  a  magistrato di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 6).

Ogni sezione  della  commissione  censuaria  centrale   è composta da undici componenti effettivi e da sette supplenti (art. 7).

Attribuzioni della commissione censuaria centrale. In materia di catasto terreni, la commissione censuaria centrale
esercita le seguenti funzioni:   a) decide, sui  ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei  Comuni  direttamente  interessati  e
delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel  settore  immobiliare,  individuate  con  apposito  decreto   del
Ministero dell'economia e delle finanze, contro  le  decisioni  delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualita'  e
classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe  d'estimo di singoli comuni;    b) nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo,  al  fine di assicurare la perequazione degli  estimi  nell'ambito  dell'intero territorio nazionale, provvede alla ratifica ovvero  alle  variazioni
delle tariffe relative alle qualita' e classi dei terreni (art. 15).

In materia di catasto edilizio urbano, la commissione  censuaria centrale decide, entro  novanta  giorni  dalla  loro  ricezione,  sui
ricorsi  dell'Agenzia  delle   entrate,   dei   Comuni   direttamente interessati  e   delle   associazioni   di   categoria   maggiormente
rappresentative operanti nel  settore  immobiliare,  individuate  con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  contro
le decisioni delle commissioni  censuarie  provinciali  o  di  quelle locali in merito al quadro  delle  categorie  e  delle  classi  delle
unita' immobiliari urbane ed ai rispettivi  prospetti  delle  tariffe d'estimo di singoli comuni (art.15).

Le commissioni censuarie locali sono articolate  in  sezioni  di cui una competente in materia di catasto terreni, una  competente  in
materia di catasto  urbano  e  una,  in  fase  di  prima  attuazione, specializzata in materia di  revisione  del  sistema  estimativo  del
catasto dei fabbricati (art. 2).

Il presidente della commissione censuaria locale è nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione essa ha sede tra  i
magistrati  ordinari  o  amministrativi,  o  tra  i  presidenti  o  i presidenti  di  sezione  delle  Commissioni  tributarie   provinciali diverse da quella competente in relazione agli  atti  della  medesima commissione censuaria. Il presidente  della  commissione,  in  caso  di  assenza  o  di impedimento, è sostituito nella funzione dal presidente  di  sezione con maggiore anzianità nell'incarico o, in subordine, d'età (art.2). 

Le sezioni delle commissioni censuarie locali sono  composte  da sei componenti effettivi e sei  componenti  supplenti. I componenti di ciascuna sezione sono scelti dal presidente  del tribunale (art.3).

I componenti delle  commissioni  censuarie  devono  possedere  i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani;   b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;   c) non aver riportato  condanne  per  delitti  non  colposi  o  per contravvenzioni punite con pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;   d) non aver superato al momento della nomina 70 anni di età (art.10).

I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie, esclusi i membri di diritto, durano in carica cinque anni a  decorrere  dalla
data del loro insediamento. Il loro incarico non e' rinnovabile (art.13).

Le  commissioni  censuarie  locali  esercitano,  in  materia  di catasto terreni, le seguenti funzioni:
a) esaminano ed approvano,  i quadri delle qualità e classi dei terreni  e  i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione;
b) concorrono alle operazioni di revisione e di  conservazione  del catasto terreni,
2. Le commissioni censuarie locali  continuano  ad  esercitare,  in materia di catasto edilizio urbano, le seguenti funzioni:
a) esaminano e approvano,  i prospetti integrativi dei quadri  tariffari  per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione;
b) concorrono alle operazioni di revisione e di  conservazione  del catasto  edilizio  urbano,  nei  limiti  e   modi   stabiliti   dalle disposizioni  di  legge  e  di  regolamento  per  l'esecuzione  delle anzidette operazioni. (art.14).

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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