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Le modifiche alla riforma del condominio

Il Decreto Legge del 23.12.2013 n. 145 (destinazione Italia) modifica la riforma del condominio: fondo lavori (a rate), informazioni sulla sicurezza (limitate solo alle parti comuni ex art. 1117 c.c.), specifica gli obblighi di formazione degli amministratori. La Legge del 21.02.2014 n. 9 ha convertito in legge il predetto decreto.
A cura di Paolo Giuliano
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Il testo è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 23 dicembre 2013

A quasi un anno dall’entrata in vigore della riforma della disciplina del condominio negli edifici, operata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, il legislatore introduce  alcuni correttivi mirati, volti a superare le difficoltà che si sono manifestate nella fase di prima applicazione della riforma stessa.

Formazione obbligatoria degli amministratori di condominio

La lettera a) serve a colmare un vuoto legislativo esistente nella legge n. 220/2012; la quale, pur prevedendo la formazione obbligatoria degli amministratori di condominio (tanto quella iniziale, quanto quella periodica), non reca rinvio ad una fonte secondaria che individui sia i requisiti che devono essere posseduti per esercitare l’attività di formazione, sia i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi. Ponendo rimedio a tale lacuna, la norma prevede che siano stabiliti, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, gli standard per lo svolgimento della formazione in parola.

Riduzione del quorum deliberativo per gli interventi condominiali di risparmio energetico

La previsione di cui alla lettera b) è volta a favorire gli interventi diretti a conseguire un risparmio energetico, riducendo a tal fine la maggioranza richiesta per l’adozione delle relative decisioni da parte dell’assemblea condominiale.

Registro dei proprietari. le condizioni di sicurezza riguardano solo le parti comuni ex art. 1117 c.c. e non i beni privati

Con la lettera c) si specifica che i dati relativi alle condizioni di sicurezza da inserire edificio, di cui articolo 1117 del Codice civile, evitando che la formulazione normativa più  generica possa dar luogo a intromissioni nelle proprietà individuali anche allorché le  attività ivi realizzate non interferiscano in alcun modo con la tutela delle strutture articolo 1117.

Fondo lavori: obbligatorio, ma frazionato o a rate

La lettera d) mira a superare le problematiche che si sono riscontrate, da parte di  amministratori e proprietari, a causa dell’obbligatorietà dell’integrale costituzione  anticipata del c.d. Fondo Lavori. L’esborso integrale e anticipato dell’intera somma  impegnata costituisce, infatti, uno dei principali disincentivi all’adozione di nuove  delibere per l’avvio di lavori di ristrutturazione. Ciò provoca un sensibile impatto  negativo sul settore dell’edilizia, mercato che già da tempo risente della sfavorevole  congiuntura economica in atto. La norma proposta, senza snaturare la ratio della  riforma, reca un correttivo all’istituto del Fondo Lavori, contemperando le ragioni  creditorie dell’appaltatore con le esigenze economiche dei proprietari (che, specie in  questo momento di recessione economica, hanno notevoli difficoltà ad anticipare  l’intera somma dovuta). In sostanza, la nuova possibilità di costituire il Fondo, che  comunque resta obbligatorio e che deve sempre essere anticipato, in relazione ai  singoli pagamenti dovuti all’appaltatore per ogni stato di avanzamento dei lavori rappresenta un bilanciamento degli interessi che soddisfa e contempera al meglio le esigenze di tutti gli attori della vicenda contrattuale.

Sanzioni pecuniarie per la violazione del regolamento

La lettera e) colma una palese lacuna della recente riforma: nella quale il meccanismo  per l’irrogazione delle sanzioni per la violazione del regolamento condominiale non  era stato specificato dalla legge n. 220/2012. Ciò vanificava, di fatto, ogni possibilità  di ottenere qualcosa dai condomini inadempienti agli obblighi imposti dal  regolamento condominiale. La misura proposta affida dunque le scelte sanzionatorie  in proposito direttamente all’assemblea, che decide con la maggioranza degli  intervenuti e con almeno 500 millesimi dell’edificio.

il testo del Decreto Legge del 23 dicembre 2013 n. 145

c.d. decreto destinazione Italia

in G.U. del 23 dicembre 2013 n. 300

in vigore dal 24 dicembre 2013

art. 1 comma 9 

9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' cosi' integrata: 
 a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono determinati i  requisiti  necessari  per  esercitare  l'attivita'  di formazione degli amministratori di condominio nonche'  i  criteri,  i contenuti e le modalita' di svolgimento dei  corsi  della  formazione iniziale e periodica  prevista  dall'articolo  71-bis,  primo  comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione  del  Codice  civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220; 
 b) all'articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220,  le  parole  «per il  contenimento  del  consumo  energetico  degli  edifici»  sono soppresse; 
c) all'articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice  civile,  per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «nonche' ogni  dato  relativo  alle  condizioni  di  sicurezza»  sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell'edificio»; 
d) all'articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice  civile,  per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere  eseguiti  in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in  funzione del loro progressivo stato  di  avanzamento,  il  fondo  puo'  essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»; 
e) all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11  dicembre  2012,  n.  220, dopo  le  parole:  «spese  ordinarie»  sono  aggiunte  le   seguenti: «L'irrogazione della sanzione e'  deliberata  dall'assemblea  con  le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice».

Conversione in Legge

Il Decreto Legge Destinazione Italia del 23 dicembre 2013 n. 145 è stato convertito in

Legge del 21 febbraio 2014 n. 9

in G.U.  Serie Generale n.43 del 21-2-2014

Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/2014

9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' così integrata:

a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonche' i criteri, i contenuti e le modalita' di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;

(( b) (soppressa); ))

c) all'articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «nonche' ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell'edificio»;

d) all'articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo puo' essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;

e) all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti: «L'irrogazione della sanzione e' deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice».

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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