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La simulazione e la controdichiarazione: principi generali

La Cassazione del 5.4.2017 n. 8854 ha stabilito che in tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto che non ha carattere negoziale e non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, di talché non solo non deve essere coeva all’atto simulato, ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi all’accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione, purché si tratti della parte contro il cui interesse è redatta.
A cura di Paolo Giuliano
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Simulazione del contratto assoluta e relativa

Con la simulazione le parti del contratto si accordano nel ritenere come non voluto il contratto stipulato o come voluto un diverso contratto rispetto quello stipulato.

La simulazione è intesa a far apparire la costituzione fra i soggetti contraenti di un rapporto tra costoro in realtà inesistente perchè le parti nulla vollero costituire, limitando la loro comune dichiarazione ad una vuota apparenza (simulazione assoluta), o perché le parti vollero costituire fra loro un rapporto diverso (simulazione relativa oggettiva). Si è, quindi, in presenza di una realtà esterna apparente e diversa rispetto la situazione interna creata dalle parti.

La simulazione, quindi, si compone di due elementi: a) un contratto stipulato tra le parti, b) una dichiarazione con la quale le medesime parti contrattuali dichiarano che non hanno voluto nessun contratto oppure hanno voluto un diverso contratto (rispetto quello stipulato).

Quindi, un contratto stipulato deve esserci (anche se non voluto o voluto con una diversa causa), di conseguenza, la simulazione è un istituto giuridico completamente diverso dalla falsificazione di un contratto oppure da riempimento abusivo di un foglio in bianco.

La simulazione, nei suoi vari tipi, può riguardare qualsiasi contratto, ed attiene principalmente ai rapporti interni fra le parti.

La simulazione può riguardare l'intero contratto oppure solo una particolare clausola, come, ad esempio il canone di locazione (il c.d. corrispettivo della prestazione) che potrebbe essere diverso da quello indicato nel contratto di locazione.

Simulazione relativa oggettiva o soggettiva

La simulazione, inoltre, può essere oggettiva o soggettiva, la simulazione (relativa) oggettiva le parti voglio un contratto diverso da quello stipulato, con la simulazione (relativa) soggettiva le parti vogliono il contratto stipulato, ma le parti reali sono diverse da quelle indicate nel contratto.

In altre parole, con la simulazione relativa oggettiva, le parti vogliono costituire fra loro un rapporto diverso da quello sottoscritto, mentre nella simulazione relativa soggettiva (o interposizione fittizia di persona) (simulazione relativa oggettiva) il rapporto viene realmente costituito, ma tra una delle parti ed un soggetto diverso rispetto la parte indicata nel contratto apparente.

La prova dell'interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all'art. 1417 cc, rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto.

La controdichiarazione nella simulazione

Da quanto detto fino a ora risulta evidente che un aspetto importante della simulazione è la contro dichiarazione, in quanto con questo documento le parti confermano che il contratto stipulato tra loro non è voluto oppure è voluto con una diversa causa (o diverse modalità o parti).

La controdichiarazione, che nei rapporti fra le parti costituisce il mezzo usualmente adoperato per documentare una simulazione, non rientra nel novero dei contratti, ma è un atto di riconoscimento dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato nel caso della simulazione assoluta (o dell'esistenza di un contratto diverso da quello realmente voluto dalle parti nel caso della simulazione relativa).

Quindi, si può dire che nel contesto della simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto che non ha carattere negoziale. La conferma che la controdichiarazione non ha carattere negoziale può anche essere desunto osservando che ove la contro dichiarazione avesse valore negoziale assurgerebbe al rango di regolamento contrattuale e, in presenza di una simulazione, mai potrebbe esistere un altro documento o scrittura privata contenente il negozio realmente voluto delle parti, perché, altrimenti, tale documento diventerebbe la fonte dei reciproci diritti ed obblighi.

Quanto alla posizione della controdichiarazione nel contesto della simulazione, anche se si afferma che nell'ambito del procedimento simulatorio la contro dichiarazione non rappresenta un elemento essenziale nel procedimento simulatorio, ovviamente questa affermazione potrebbe sembrare assurda se si pensa che senza contro dichiarazione  non ci sarebbe simulazione.

In realtà tale affermazione deve essere intesa nel senso che la contro dichiarazione non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione, purché si tratti della parte contro il cui interesse è redatta, da quella parte, cioè, che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta.

Cass. civ. sez. II del 5 aprile 2017 n 8854

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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