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La separazione e il divorzio brevi presso l’avvocato con la negoziazione assistita

Il Decreto Legge del 12.09.2014 n. 132 con l’art. 6 introduce la separazione, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione veloci, direttamente presso l’avvocato (senza passare dal giudice) con la negoziazione assistita (quando non ci sono figli minorenni)
A cura di Paolo Giuliano
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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.

in G.U. Serie Generale n.212 del 12-9-2014

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014

Art. 6   Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni  consensuali di separazione personale, di cessazione  degli  effetti    civili  o  di  scioglimento  del  matrimonio,  di  modifica   delle condizioni di separazione o di divorzio.

1. La convenzione di negoziazione assistita  da  un  avvocato  puo’  essere conclusa tra coniugi al  fine  di  raggiungere  una  soluzione  consensuale di separazione personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui  all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),  della  legge  10  dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica  delle  condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in  presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori  di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L’accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  produce  gli  effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali  che  definiscono,  nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione  personale,  di cessazione degli effetti civili del  matrimonio,  di  scioglimento  del matrimonio e di modifica delle condizioni  di  separazione  o  di  divorzio. L’avvocato della parte e’ obbligato a trasmettere, entro il  termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del  Comune  in cui il matrimonio fu iscritto  o  trascritto,  copia,  autenticata  dallo  stesso,  dell’accordo  munito  delle  certificazioni  di   cui  all’articolo 5.

4. All’avvocato che viola l’obbligo di  cui  al  comma  3,  secondo  periodo, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  5.000 ad euro 50.000. Alla  irrogazione  della  sanzione  di  cui  al  periodo che precede e’ competente il  Comune  in  cui  devono  essere  eseguite le annotazioni previste dall’articolo  69  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n.  396 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), e’  aggiunta  la  seguente  lettera:«  g-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di  convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra  coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale   di  cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento  del  matrimonio;»; b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e’  aggiunta  la  seguente  lettera:«  g-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di  convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra  coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale   di  separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del  matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche’ di modifica delle  condizioni di separazione o di divorzio.»; c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), e’  aggiunta  la  seguente  lettera:«  d-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di  convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra  coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale   di  separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del  matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».

Volendo procedere ad un primo esame della norma, si può dire che le separazioni, i divorzi e le modifiche delle condizioni delle separazioni e divorzio, sono comprese nella negoziazione assistita e possono essere attuate tramite l'avvocato (i due avvocati) dei coniugi, senza passare dal giudice.

Questa norma è compresa nell'ambito della negoziazione assistita (quindi, si applicheranno tutte le regole della stessa), ma non rientra tra le materie di "procedibilità" obbligatoria tramite negoziazione (o mediazione), in altri termini, è un'opportunità (reale), di semplificazione.  La norma sulle separazioni e divorzi tramite avvocato, si affianca all'altra norma prevista dal medesimo decreto legge  e che permette ai coniugi di recarsi direttamente dall'ufficiale dello Stato civile per la separazione e i divorzi.

Non tutte le separazioni e divorzi potranno essere comprese nella negoziazione assistita, ma solo quelle separazioni che non hanno figli minori o maggiorenni incapaci o non economicamente autosufficienti .

Accordi patrimoniali. E' opportuno sottolineare che per la separazione e i divorzi tramite negoziazione assistita non è presente il limite degli accordi patrimoniali, presente, invece, nelle separazioni e divorzi presso l'ufficiale dello stato civile, in altri termini, sembra che tramite negoziazione assistita le separazioni e i divorzi possono contenere anche accorsi patrimoniali tra i coniugi.

Provvedimenti giudiziali pregressi è previsto che l'accordo di separazione o divorzio (oppure l'eventuale modifica delle condizioni di separazione o divorzio) deve considerare i pregressi atti giudiziali, del resto, poiché si tratta di una norma che inciderà su separazioni già omologate, il legislatore ha previsto questa tutela, anche al fine di non usare la negoziazione come mezzo per aggirare le omologhe  già ottenute.

Sanzioni. L'avvocato dovrà inviare copia autenticata dell'accordo, munita della certificazione della stessa, all'ufficiale dello strato civile entro 10 giorni (dalla stipula ?) pena una sanzione amministrativa tra 5000 e 50.000 euro.  Qui, cominciano alcuni problemi, infatti, se la procedura avviene in negoziazione assistita,  è evidente che gli avvocati saranno due, allora, l'obbligo di invio graverà su uno dei due o su entrambi ?

Adempimenti amministrativi.  Inoltre,  cosa esattamente dovrà essere inviato al comune ? copia dell'accordo autenticata dall'avvocato (per le firme delle parti come per gli accordi normali della negoziazione assistita) oppure dovrà essere inviata una copia autenticata (quindi dal notaio)  di tale documento ? In quest'ultimo caso il notaio, si limita all'autenticare la copia del documento o deve autenticare le firme apposte sul documento ? perché se il notaio deve autenticare le firme sul documento è evidente che tutta la procedura dovrà svolgersi presso il notaio.

Quando, poi, l'avvocato può considerarsi esente da obblighi e sanzioni ? L'avvocato potrà considerarsi protetto da obblighi e sanzioni solo nel momento in cui negli atti del comune risulterà annotata la separazione o il divorzio, ecco, quindi, che l'avvocato dovrà controllare che all'invio dei documenti segua l'annotazione della separazione e del divorzio a margine dell'atto di matrimonio.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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