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La qualificazione giuridica della domanda e il passaggio in giudicato

La Cassazione del 8.5.2015 n. 9294 ha stabilito che l’indicazione nell’atto introduttivo, e la conseguente applicazione in primo grado, di una norma che costituisce titolo di responsabilità (2043 cc) diverso da quello realmente esistente (2051 cc), e correttamente individuato nel giudizio di appello, non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica del fatto storico addotto a fondamento della richiesta risarcitoria. Pertanto l’attore vittorioso in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale al fine di far valere la possibilità che la responsabilità del danneggiante sia riconducibile a una diversa fonte; mentre rientra nel potere ufficioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare la norma applicabile.
A cura di Paolo Giuliano
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Quando si redige una citazione e giunge al momento in cui occorre predisporre la c.d. domanda può capitare di dover fare riferimento agli articoli del codice civile per rendere più chiara la domanda (si chiede la condanna al pagamento di euro … derivanti dai danni subiti dall'appartamento del Sig. per le infiltrazioni derivanti dal tetto come responsabilità ex art. 2043 c.c. e/o 2051 c.c. ).

Può anche capitare che la sentenza accolga la domanda ma faccia riferimento solo ad uno degli articoli richiamati e che il convenuto proponga appello (eventualmente fondato sull'art. 2043 c.c.), l'attore, in sede di appello, non propone più il richiamo all'art. 20151 c.c.  e la corte di appello accolga l'appello, per l'insufficienza dei presupposti dell'art. 2043 c.c. (mentre esisterebbero i presupposti dell'art. 2051 c.c., non richiamati dall'attore).

L'originario attore può ricorrere in cassazione ritenendo che sul punto relativo alla qualificazione giuridica si è, ormai, creato il giudicato ?

In  tema di risarcimento dei danni, l'indicazione nell'atto introduttivo, e la conseguente applicazione in primo grado, di una norma che costituisce titolo di responsabilità diverso da quello realmente esistente, e correttamente individuato nel giudizio di appello, non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica del fatto storico addotto a fondamento della richiesta risarcitoria.

L'attore totalmente vittorioso in primo grado non ha pertanto l'onere di proporre appello incidentale al fine di far valere la possibilità che la responsabilità del danneggiante, accertata in primo grado sul piano fattuale, sia riconducibile a una diversa fonte; mentre rientra nel potere ufficioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile ( cfr., con riferimento ad ipotesi di qualificazione da parte del giudice di appello dell'inquadramento della fattispecie ai sensi dell'art. 2051 c.c., con mutamento, in assenza di appello incidentale, della qualificazione giuridica proposta dall'attore ed accolta dal giudice di primo grado, che aveva ritenuto applicabile l'art. 2043 c.c., Cass., 18/7/2011, n. 15724; Cass., 5/9/2005, n. 17764 ).

Orbene, nell'affermare che il «primo Giudice a fronte della domanda di responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c. formulata dalla società, ha ravvisato la responsabilità del Condominio sotto tale secondo aspetto … e l'odierna appellata non ha contestato siffatta qualificazione non riproponendo più nel presente grado, neppure in via subordinata, le argomentazioni a sostegno di una responsabilità ex art. 2051 c.c., onde tale qualificazione non può più essere posta in discussione, ha invero disatteso il suindicato principio, non essendosi formato invero alcun giudicato implicito o preclusione di alcun tipo alla qualificazione della domanda da parte del giudice dell'appello e all'individuazione da parte del medesimo della norma conseguentemente applicabile.

Cass., civ. sez III, del 8 maggio 2015, n. 9294 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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