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Opinioni

La nuova responsabilità genitoriale verso i figli in caso di separazione e divorzio

I nuovi articoli da 337 bis c.c. a 337 octies c.c. (introdotti dal decreto legislativo del 28.12.2013 n.154 art. 55) riscrivono la responsabilità genitoriale verso i figli in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.
A cura di Paolo Giuliano
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In questi nuovi articoli (337 bis a 337 octies) sono stati trasportati i vecchi articoli da 155 a 155 sexies (come modificati dalla legge 54 del 2006) del codice civile ed alcuni commi dell'art 6 della legge n. 898/1970 che dettavano alcune disposizioni relative ai figli all'interno della legge sullo scioglimento del matrimonio. Questa nuova sistemazione del codice del 1942 è dovuta al Decreto Legislativo del 28 dicembre 2013 n. 154

Questa novità legislativa ci permette di completare il quadro delle problematiche relative alla separazione e al divorzio. Infatti, in passato abbiamo già analizzato

– l'obbligo di mantenimento del coniuge debole e la questione connessa alla problematica della perdita del diritto al mantenimento per l'addebito della separazione

–  l'obbligo di mantenimento dei figli (maggiorenni o meno)

– la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli e del coniuge

– il  diritto di abitazione della casa familiare

– l'addebito della separazione

Descrizione della nuova normativa

La riforma ci consente  di analizzare anche la responsabilità genitoriale (l'ex c.d. patria potestà) in caso di separazione e divorzio.

Ad una prima valutazione della nuova normativa risulta che

nell'art. 337 ter c.c. sono stati inseriti gli articoli 155 c.c. e alcuni commi dell'art. 6 legge 898/1970

nell'art. 337 quater c.c. è stato inserito gli articoli 155 bis c.c. e alcuni commi dell'art. 6 legge divorzio

nell'art. 337 quinques c.c. è stato inserito l'art. 155 ter c.c.

nell'art. 337 sexies c.c. (che disciplina la casa coniugale) è stato inserito l'art. 155 quater c.c.  insieme al comma 12 dell'art. 6 della legge 898 del 1970

nell'art. 337 septies c.c. (che disciplina i figli maggiorenni) è inserito l'art. 155 quinques c.c.

nell'art. 337 octies c.c. (che disciplina l'obbligo di ascoltare il minore in caso di separazione e divorzio) è inserito l'art. 155 sexies c.c.

Quanto esposto sembra evidente che il legislatore ha usato articoli già presenti nel codice civile e articoli sparsi nella legislazione speciale, ma non ha innovato tutto, rifacendo il quadro ex novo, anzi ha accorpato in un unico contesto norme sparse in diversi provvedimenti legislativi.

Dalla Potestà dei genitori alla Responsabilità genitoriale

La Responsabilità genitoriale corrisponde alla Potestà dei genitori prevista nel codice civile del 1942, il cambio di denominazione non è una era "rinfrescata", ma rappresenta un cambio anche di visione del rapporto genitori – figli, infatti, si passa da un potere (potestà) quasi assoluto dei genitori sui figli ad una responsabilità dei genitori verso i figli con diritti dei figli ed obblighi dei genitori verso i figli (si potrebbe anche dire che si è in presenza di diritti e obblighi – quasi – reciproci tra genitori e figli).

Ambito di applicazione

L'art. 337 bis c.c. identifica i casi nei quali le norme da 337 ter a 337 octies sono applicabili, e precisamente si riferiscono alla separazione dei coniugi,  allo scioglimento del matrimonio,  alla cessazione  degli  effetti civili del matrimonio, all'annullamento del matrimonio, alla nullità  del  matrimonio  e, infine, nei  procedimenti relativi  ai  figli  nati  fuori  dal  matrimonio. Si può dedurre che si è in presenza di norme generali che regolano i rapporti genitori – figli (ma anche ascendenti – nipoti) quando finisce il matrimonio o quando finisce l'unione di fatto, in presenza di figli nati fuori dal matrimonio (quest'ultima espressione si riferisce sia alle coppie di fatto, ma anche a qualsiasi altra ipotesi, come, ad esempio, i figli nati da relazioni extra coniugali).

Diritti dei figli

L'art. 337 ter c.c. individua i diritti dei figli verso i genitori dopo la separazione o il divorzio, (o la fine della convivenza dei genitori non sposati) in particolare è previsto, come principio generale,  che i figli devono avere (anzi, è più corretto affermare che i figli devono continuare ad avere) un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, (e con gli ascendenti di entrambi i genitori) anche dopo la fine del matrimonio.

Dunque, come regola generale la fine del matrimonio (o della convivenza) non pone fine ad rapporto genitori – figli, questo principio è applicabile ad entrambi i genitori (indipendentemente) dalle loro vicende come coniugi o conviventi.

Lo stesso articolo aggiunge che i figli, anche dopo la fine del matrimonio, hanno diritto ad avere l'istruzione,  l'educazione necessaria, oltre all'assistenza materiale e spirituale. In altri termini, la fine del matrimonio o la fine dell'unione o della convivenza tra i genitori non pone fine agli obblighi di questi ultimi verso i figli.

Per rendere effettivi questi diritti dei figli (e, di conseguenza, continuare a far eseguire ai genitori i propri doveri verso i figli) l'art. 337 ter comma II prevede che il giudice (durante uno dei procedimenti indicati nel precedente art. 337 bis c.c.)  adotta tutti i provvedimenti necessari a tal fine, considerando, esclusivamente, l'interesse dei figli.

Mantenimento (economico) dei figli

Affidamento condiviso dei figli

(articolo in aggiornamento)

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

in G.U.  Serie Generale n.5 del 8-1-2014

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/2014

Art. 55  Introduzione degli articoli da 337-bis a 337-octies del codice civile

1. Dopo l'articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:

"Art. 337-bis.  Ambito di applicazione
In caso di  separazione,  scioglimento,  cessazione  degli  effetti civili, annullamento, nullita'  del  matrimonio  e  nei  procedimenti relativi  ai  figli  nati  fuori  del  matrimonio  si  applicano   le disposizioni del presente capo.

Art. 337-ter. Provvedimenti riguardo ai figli
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e  continuativo  con  ciascuno  dei  genitori,  di   ricevere   cura, educazione,  istruzione  e  assistenza  morale  da  entrambi   e   di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i  parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per  realizzare  la  finalita'  indicata  dal  primo   comma,   nei procedimenti  di  cui  all'articolo  337-bis,  il  giudice  adotta  i provvedimenti  relativi  alla   prole   con   esclusivo   riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente  la possibilita' che  i  figli  minori  restino  affidati  a  entrambi  i genitori oppure stabilisce a quale di essi  i  figli  sono  affidati, determina i tempi e le modalita' della loro presenza  presso  ciascun genitore, fissando altresi' la misura e il modo con cui  ciascuno  di essi deve contribuire al mantenimento, alla  cura,  all'istruzione  e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari  all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti  tra  i  genitori.  Adotta  ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi  compreso,  in  caso  di temporanea impossibilita' di affidare il minore ad uno dei  genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione  dei  provvedimenti  relativi all'affidamento della prole provvede il giudice  del  merito  e,  nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia  del provvedimento di  affidamento  e'  trasmessa,  a  cura  del  pubblico  ministero, al giudice tutelare.
La  responsabilita'  genitoriale  e'  esercitata  da   entrambi   i genitori. Le decisioni di maggiore interesse  per  i  figli  relative all'istruzione, all'educazione,  alla  salute  e  alla  scelta  della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo  tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al  giudice.
Limitatamente   alle   decisioni   su    questioni    di    ordinaria amministrazione, il giudice puo' stabilire che i genitori  esercitino la responsabilita' genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga  alle  condizioni  dettate,  il  giudice  valutera'  detto comportamento  anche  al  fine  della  modifica  delle  modalita'  di affidamento.
Salvo  accordi  diversi  liberamente  sottoscritti   dalle   parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei  figli  in  misura proporzionale  al  proprio  reddito;  il  giudice   stabilisce,   ove necessario, la corresponsione di un  assegno  periodico  al  fine  di realizzare  il  principio   di   proporzionalita',   da   determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di  convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di  cura  assunti da ciascun genitore.
L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in  difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino  sufficientemente  documentate,  il  giudice   dispone   un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni  oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Art. 337-quater. Affidamento  a  un  solo  genitore  e   opposizione   all'affidamento condiviso
Il giudice puo' disporre l'affidamento dei figli ad  uno  solo  dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno  dei  genitori  puo',  in  qualsiasi   momento,   chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni  indicate  al primo  comma.  Il  giudice,   se   accoglie   la   domanda,   dispone l'affidamento esclusivo  al  genitore  istante,  facendo  salvi,  per quanto possibile, i diritti  del  minore  previsti  dal  primo  comma dell'articolo  337-ter.  Se   la   domanda   risulta   manifestamente infondata, il giudice puo' considerare il comportamento del  genitore istante ai fini della determinazione dei  provvedimenti  da  adottare nell'interesse   dei   figli,    rimanendo    ferma    l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Il genitore cui sono affidati  i  figli  in  via  esclusiva,  salva diversa disposizione del  giudice,  ha  l'esercizio  esclusivo  della responsabilita' genitoriale su di  essi;  egli  deve  attenersi  alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che  non  sia  diversamente stabilito, le decisioni  di  maggiore  interesse  per  i  figli  sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui  i  figli  non  sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e puo' ricorrere al giudice quando  ritenga  che  siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Art. 337-quinquies.  Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli
I genitori hanno diritto di chiedere in  ogni  tempo  la  revisione delle   disposizioni    concernenti    l'affidamento    dei    figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale su di essi e delle eventuali  disposizioni  relative  alla  misura  e  alla modalita' del contributo.

Art. 337-sexies. Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza
Il  godimento  della   casa   familiare   e'   attribuito   tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti  economici  tra  i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di  abitare  stabilmente  nella  casa  familiare  o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono  trascrivibili  e  opponibili  a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e'  obbligato  a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di  trenta  giorni, l'avvenuto cambiamento  di  residenza  o  di  domicilio.  La  mancata comunicazione  obbliga  al  risarcimento  del   danno   eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la  difficolta'  di reperire il soggetto.

Art. 337-septies. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
Il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre  in  favore  dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di  un assegno periodico. Tale assegno,  salvo  diversa  determinazione  del giudice, e' versato direttamente all'avente diritto.
Ai figli maggiorenni  portatori  di  handicap  grave  si  applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 337-octies.  Poteri del giudice e ascolto del minore
Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei  provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice puo' assumere, ad istanza  di parte o d'ufficio, mezzi  di  prova.  Il  giudice  dispone,  inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia  compiuto  gli  anni  dodici  e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si  prende  atto  di  un  accordo  dei  genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei  figli,  il  giudice  non procede all'ascolto se in contrasto  con  l'interesse  del  minore  o manifestamente superfluo.
Qualora ne ravvisi l'opportunita', il giudice, sentite le  parti  e ottenuto il loro consenso, puo' rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere  un  accordo,  con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.".

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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