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La nuova mappa dei Giudici di Pace

Il Decreto del 7.3.2014 del Ministero della Giustizia individua gli uffici del giudice di pace soppressi e quelli per i quali gli enti locali hanno richiesto il mantenimento, attribuisce all’ente locale la facoltà di revocare la propria richiesta ed individua la data in cui l’ufficio soppresso cessa le funzioni.
A cura di Paolo Giuliano
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 marzo 2014

Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace  ai  sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7  settembre  2012,  n.  156. (14A02970)

in G.U.  Serie Generale n.87 del 14-4-2014 – Suppl. Ordinario n. 36

Con l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156, sono stati soppressi alcuni Uffici  dei giudici di pace, al fine di ridurre le spese.

Il medesimo decreto legislativo (art. 3, comma 2) dava la possibilità agli enti locali interessati, anche consorziati  tra
loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice  di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta  la soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti .

Alcuni enti locali hanno deciso di chiedere il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace soppresso assumersi il carico economico. L'istruttoria condotta ha  consentito  di  valutare positivamente le istanze dirette al  mantenimento  degli  uffici  del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1  al  presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Ritenuto che,  l'ente locale deve anche prevedere all'individuazione dei locali destinati  ad  ospitare  l'ufficio
nonche' del personale dei propri ruoli destinato a svolgere  mansioni di  supporto  all'attivita'  giurisdizionale  da  avviare  alla  fase formativa;

Considerati gli  oneri  derivanti  dall'accoglimento della richiesta di  mantenimento  dell'ufficio  del giudice di pace, si rende opportuno prevedere in  favore  degli  enti richiedenti  la  facolta'  di  revocare  l'istanza  presentata  entro termini compatibili  con  i  successivi  adempimenti  necessari per la nuova geografia giudiziaria. Per cui gli enti locali che hanno richiesto il  mantenimento  degli  uffici giudiziari  possono  procedere,  entro  il   termine perentorio  di  15  giorni  dalla  entrata  in  vigore  del  presente provvedimento   alla revoca dell'istanza formulata per il mantenimento dell'ufficio giudiziario (art.5).

Si stabilisce che (art. 1)   ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n. 156, sono mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli  enti  richiedenti,  gli  uffici  del  giudice  di  pace specificamente  indicati  nell'allegato  1,  che  costituisce   parte integrante del presente decreto.

In seguito alle richieste degli enti locali gli uffici dei giudici di pace soppressi sono indicati nell' allegato n. 2 (art. 2)

Le competenze territoriali degli uffici soppressi sono   attribuite   ai   corrispondenti   uffici   indicati nell'allegato 3 (art. 2)

Gli uffici del giudice di pace soppressi cessano  di  funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto (art.4).

Alla medesima data le relative  competenze  sono  attribuite  ai corrispondenti uffici di cui all'allegato 3 del presente decreto (art.4).

Gli enti locali  che  non  abbiano  esercitato  la  facolta'  di recesso (ex art.  5) sono  tenuti  a  individuare entro 60 giorni  dalla  entrata  in vigore del presente  decreto i locali destinati  ad  ospitare  l'ufficio nonche' il personale dei propri ruoli destinato a  svolgere  mansioni di  supporto  all'attivita'  giurisdizionale  da  avviare  alla  fase formativa. (art. 6)

La mancata comunicazione, entro il termine perentorio di cui  al comma precedente, determina la decadenza dell'istanza di mantenimento presentata.  (art.6)

Con successivo decreto ministeriale, da  emanarsi  all'esito  della decorrenza dei termini indicati in precedenza (istanze di revoca, ed individuazione sede degli uffici)  si procedera' alla ricognizione dell'assetto delle circoscrizioni  degli uffici del giudice di pace, apportando le necessarie variazioni  agli allegati 1, 2 e 3 (art. 7).

Allegato n. 1

Allegato n. 2

Allegato n. 3

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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