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La notifica viziata o inesistente del titolo esecutivo e del precetto

La Cassazione del 31.8.2015 n. 17308 ha stabilito che è vero che quando il processo esecutivo è iniziato senza notifica (o senza valida notifica) del titolo esecutivo (sentenza) e/o dell’atto di precetto, è viziato da una mera invalidità formale, contestabile con l’opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 cpc), quando, invece, l’esecuzione è iniziata in forza di un decreto ingiuntivo, l’ingiunto potrà proporre opposizione all’esecuzione forzata ex art. 615 cpc o opposizione tardiva, ex art. 650 cpc, a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l’inesistenza.
A cura di Paolo Giuliano
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Il codice di procedura civile richiede che il titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo) e il precetto siano notificati al debitore, decorsi dieci giorni dalla notifica, il creditore può iniziare l'esecuzione forzata.

Può capitare che la notifica sia viziata (o sia inesistente), in questa situazione occorre valutare quali rimedi ha il debitore per potersi tutelare. La situazione potrebbe apparire strana, ma in realtà si tratta di vicende che si verificano costantemente, basta pensare al cambio di residenza o di domicilio del debitore o basta pensare alle notifiche effettuate presso la residenza di fatto e non anagrafica, oppure si potrebbe pensare alla morte del debitore (e alla necessità o meno di dover notificare agli eredi il titolo esecutivo e il precetto ex art. 477 cpc).

Per comprendere quali rimedi ha il debitore a sua disposizione per contestare tali vizi bisogna individuare se l'errata o l'inesistente notifica del titolo esecutivo o del precetto, incidono (o meno) sul diritto del creditore, in altri termini, occorre valutare se la contestazione del debitore è  limitata solo ad aspetti formali (che non incidono sul diritto de creditore) oppure se la contestazione del debitore incide sul diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata.

Sostanzialmente si tratta di qualificare l'opposizione come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. proc. civ. ovvero come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.

Il principio generale da applicare è quello per il quale  l'omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione, sicché l'opposizione che tale omessa notifica faccia valere integra, in ogni caso, un'opposizione agli atti esecutivi.

Resta da valutare se questo principio è sempre applicabile indipendentemente dalla natura del titolo esecutivo (sentenza o decreto ingiuntivo) oppure se il principio sopra esposto subisce delle modifiche in presenza di titoli esecutivi aventi natura diversa (sentenza e decreto ingiuntivo). Il problema dipende dal fatto che il decreto ingiuntivo deve essere notificato entro termini precisi (altrimenti perde efficacia) e, di conseguenza, un vizio della notifica potrebbe far venire meno il titolo esecutivo (quando è rappresentato da un decreto ingiuntivo), mentre l'omessa (o viziata) notifica della sentenza fa solo decorrere il termine lungo per l'eventuale appello. (Altra conseguenza è data dal fatto che il debitore del decreto ingiuntivo ha a sua disposizione sia l'opposizione a decreto ingiuntivo sia l'opposizione all'esecuzione, si tratterebbe, allora, di scegliere il rimedio più appropriato).

Ecco, quindi, che il principio generale secondo il quale  l'omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione e l'opposizione che tale omessa notifica faccia valere integra, in ogni caso, un'opposizione agli atti esecutivi deve essere ricalibrato in base al diverso titolo esecutivo.

Infatti, tale principio è conforme ai principi elaborati con riferimento al caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza, trascura tuttavia di considerare che quando il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, l'opposizione volta a fare valere l'inesistenza della notificazione, mira ad inficiare anche l'idoneità del provvedimento monitorio (del titolo esecutivo).

Quanto detto si è andato consolidando nel senso che, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, e cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso, opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ.; laddove, qualora deduca un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., proponibile nel termine di cui al comma 3 della predetta norma.

Ciò significa che, se è, in generale, vero che il processo esecutivo, iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da una mera invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza, così non è allorquando l'esecuzione sia stata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, perché in tal caso l'ingiunto dovrà alternativamente proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ., o opposizione tardiva, ex art. 650 cod. proc. civ., a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l'inesistenza.

Cass., civ. sez. III, del 31 agosto 2015, n. 17308 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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