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La non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

Il Decreto Legislativo del 16.3.2015 n. 28 ha introdotto il nuovo art. 131 bis c.p. (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) regolandone l’ambito di applicazione (pena detentiva non superiore a 5 anni, inoltre, non ci deve essere in presenza di un comportamento abituale, di per futili motivi, o di lesioni gravissime o morte)
A cura di Paolo Giuliano
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Decreto legislativo del 16 marzo 2015, n. 28 

Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.

in G.U. Serie Generale n.64 del 18-3-2015

Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2015

Il Decreto legislativo del 16 marzo 2015 n. 28 con l'art. 1 ha introdotto nel codice penale il nuovo articolo 131 bis rubricato con il titolo di "Esclusione  della  punibilità  per  particolare  tenuità del fatto", la ratio del legislatore è quella di fornire al giudice penale una via di "uscita" legale o legislativa in presenza di situazioni che anche se formalmente reati, in realtà risultano irrilevanti ai fini penali (in questo senso tenuti), per chiarire si potrebbe pensare al povero indigente che ruba un panino dal valore di un euro per poter mangiare (o per sfamare i propri figli).

Non punibilità. Il legislatore parla di non punibilità per la tenuità del fatto, quindi, si dovrebbe pensare che il reo è imputabile, ma non punibile.

Il problema, semmai, è delimitare cosa si intende per tenuità del fatto, infatti, anche una coltellata che produce "solo" un punto di sutura potrebbe essere considerata "tenue" e, quindi, non punibile.

Pena detentiva non superiore a 5 anni (requisito oggettivo non discrezionale). Il primo requisito per poter richiedere la non punibilità ex art. 131 cbis cp è dato dal fatto che è necessario che il fatto illecito rientri nei reati  per  i  quali  è   prevista  la  pena  detentiva non superiore nel massimo a cinque  anni,  ovvero  la  pena  pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena,  di conseguenza l'art. 131 bis cp non è applicabile quando si è in presenza di reati che prevedono pene detentive superiori a 5 anni.

Ai fini della quantificazione della pena non si fa riferimento alla pena editale del reato, ma alla pensa concreta imputabile infatti, è previsto che ai fini della determinazione  della  pena  detentiva  no si tiene conto delle  circostanze,  ad  eccezione  di  quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da  quella ordinaria del reato  e  di  quelle  ad  effetto  speciale.  In  quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo  comma  non  si  tiene conto del giudizio di bilanciamento delle  circostanze  di  cui  all'articolo 69. Se questa interpretazione è corretta l'art. 131 bis cp avrebbe un'applicazione generale e non limitata solo ad alcuni tipi di reati.

Pena pecuniaria. La presenza di una pena pecuniaria (da sola o congiunta alla pena detentiva) non esclude l'applicabilità dell'art. 131 bis cpc

Tipo di condotta (requisito soggettivo o discrezionale).  Per l'applicabilità dell'art. 131 bis cp non è sufficiente una pena inferiore a 5 anni, ma sono necessaria anche altri requisiti, infatti, la  punibilità è  esclusa quando, per le modalità  della condotta e per l'esiguità del  danno o del pericolo, valutate  ai  sensi  dell'articolo  133,  primo  comma, l'offesa è  di particolare tenuità e il comportamento risulta  non abituale. Di conseguenza, se la condotta è abituale, il danno non è eseguo e l'offesa non è "tenue" non è applicabile l'art. 131 bis cp (risulta evidente che il legislatore ha lasciato un margine di discrezionalità al giudice, al fine di valutare caso per caso la situazione concreta).

Il legislatore specifica che si è in presenza di un comportamento abituale che esclude l'applicazione del 131 bis cpc nel caso in  cui  l'autore  sia  stato  dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza  ovvero abbia commesso piu' reati  della  stessa  indole,  anche  se  ciascun  fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché  nel caso in cui si tratti di reati che abbiano  ad  oggetto  condotte  plurime, abituali e reiterate.

Casi codificati di esclusione dell'applicazione del 131 bis cp. Il legislatore giunge a codificare delle ipotesi in cui l'art. 131 bis cp non è applicabile, infatti, è previsto che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando  l'autore  ha  agito  per  motivi  abietti  o  futili, o con crudeltà, anche in danno di animali,  o  ha  adoperato  sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata  difesa
della vittima, anche in  riferimento  all'età  della  stessa  ovvero  quando la condotta ha  cagionato  o  da  essa  sono  derivate,  quali
conseguenze non volute, la morte  o  le  lesioni  gravissime  di  una  persona. In particolare non è applicabile l'art. 131 bis cp:

  • quando si agisce per motivi futili o abietti
  • con crudeltà
  • in presenza di sevizie
  • il soggetto danneggiato non può "difendersi" (es. incapace)
  • oppure quando dal fatto illecito sono derivate la morte, lesioni gravissime, ad una persona (non necessariamente sil soggetto che subisce il reato).

L'art. 131 bis cp si applica anche  quando  la  legge prevede la  particolare  tenuita'  del  danno  o  del  pericolo  come circostanza attenuante.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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