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La modifica dell’assegno mantenimento in caso di separazione o divorzio

Gli eventi che possono portare alla modifica (in aumento o in riduzione) dell’assegno di mantenimento ai figli o al coniuge economicamente debole in caso di separazione e divorzio.
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A cura di Paolo Giuliano
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L'assegno di mantenimento in caso di separazione o divorzio a favore dell'ex coniuge economicamente debole o dei figli (maggiorenni o minorenni), non è elemento che deve sempre sussistere alla fine del matrimonio, ma può anche mancare, (almeno quello a favore dell'ex coniuge e anche a favore dei figli se maggiorenni e indipendenti economicamente) ma, soprattutto, se l'assegno di mantenimento viene riconosciuto e se viene concesso non è stabile ed immutabile, ma  è possibile che possa essere revocato o modificato (in aumento o in riduzione) se le circostanze sopravvenute giustificano la revisione dell'assegno.

La legittimazione a richiedere l'aumento o la riduzione dell'assegno (cioè la revisione dello stesso) spetta ad entrambi i coniugi (quello che percepisce l'assegno e quello obbligato a versare) ovviamente si muoverà colui che reclama una riduzione o pretende l'aumento. Da quanto detto si deduce che il coniuge obbligato al mantenimento no può auto-ridursi l'assegno, ma dovrà sempre richiedere ed ottenere un provvedimento dell'autorità giudiziaria, in mancanza (cioè in presenza di auto – riduzione dell'assegno) potrà anche incorrere in responsabilità penali.

Diversa è la questione se il coniuge che ha dovuto versare il mantenimento "pieno" ha diritto alla restituzione del mantenimento, in particolare di quanto versato tra la data della domanda giudiziale della riduzione del mantenimento e la data del provvedimento giudiziale che riconosce la riduzione del mantenimento (la soluzione dipende dal motivo per il quale vien chiesta la riduzione, la riduzione per aver raggiunto l'indipendenza economica potrebbe legittimare la restituzione, in quanto il versamento aveva perso la funzione alimentare e di mantenimento).

In tutti questi casi occorre individuare le principali motivazioni che giustificano al revisione dell'assegno.

La nuova convivenza del coniuge può essere un elemento che determina il mutamento dell'assegno di mantenimento (un nuovo matrimonio, ma anche un famiglia di fatto o una convivenza) non sono elementi che possono essere considerati irrilevanti, in quanto incidono sull'aspetto economico del ricevente l'assegno e dell'obbligato a versare.

La perdita del lavoro è un altro elemento che può portare alla modifica dell'assegno. Ovviamente si tratta di perdita dovuta a motivi estranei alla volontarie dimissioni.

La malattia (fisica o psichica) che porta all'impossibilità di procurarsi un reddito può legittimare la modifica dell'assegno di mantenimento.

Può incidere sul mantenimento anche il patrimonio di una società , se nel patrimonio sociale sono contenute riserve, fondi o altre somme di cui è titolare il coniuge.

Può incidere sul mantenimento anche l'assegnazione (o la perdita) del diritto di abitare la casa familiare. Indipendentemente dalla natura giuridica del diritto di abitare la casa familiare non si può nascondere che l'assegnazione della stessa (anche se nell'interesse dei figli) è una componete che concorre a formare il mantenimento ecco, quindi, che la perdita del diritto alla casa familiare incide sul mantenimento.

Un nuovo lavoro (più retribuito) può portare alla modifica dell'assegno, mentre una borsa di studio non elimina l'obbligo di mantenimento. La differenza risiede nella diversa funzione dell'entrata, una borsa di studio la cui funzione è di mero rimborso delle spese per l'istruzione non determina il mutamento dell'assegno di mantenimento.

Gli aiuti economici dei familiari non incidono sulla modifica del mantenimento.

Potrebbe incidere sul mantenimento anche il trasferimento (sorvolando sulla natura giuridica dello stesso) di beni al coniuge "debole" Cass. civ. sez. VI-30 arile 2014 n. 9498 "  Il giudice a quo analizza la posizione della moglie e ritiene che la quota ereditaria di immobile, appartenente alla famiglia del marito, liquidata dal marito stesso, con versamento a lei di una cospicua somma, può compensare le eventuali diminuzioni, peraltro non provate, di reddito della moglie (in sede di separazione consensuale, del resto, entrambi i coniugi avevano dichiarato di essere autosufficienti economicamente)". E' opportuno ricordare che in questi casi, invece di fare versamenti "una tantum" è possibile regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi anche con trasferimenti di beni (c.d. il trasferimento dei beni al coniuge)  che godono in sede tributaria di vantaggi particolari: trasferimenti immobiliari esenti da imposte

In conclusione, tutti questi elementi possono portare ad un mutamento dell'assegno di mantenimento, ma per ottenere la riduzione o l'aumento dell'assegno, occorre considerare tutta la situazione patrimoniale dei coniugi e non solo un unico aspetto, infatti, potrebbe ridursi un'entrata, ma potrebbe aumentare un'altra componente patrimoniale.

Cass. civ. sez. VI  del 3 giugno 2014 n. 12346 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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