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La locazione di un bene in comproprietà: Cassazione sezioni unite del 04.07.2012 n. 11135

Se un bene è in comproprietà, per stipulare un contratto di locazione è necessario in consenso di tutti i comproprietari o basta solo il consenso di uno dei comproprietari ? Le sezioni unite rispondono al quesito.

La locazione di un bene in comproprietà: Cassazione sezioni unite del 04.07.2012 n. 11135.

Quando un bene è in comproprietà e si desidera locare detto bene occorre comprendere se è necessario ottenere il consenso di tutti i comproprietari (e quindi avere la firma sul contratto di locazione di tutti i comproprietari) anche in base al disposto dell'art. 1105 c.c. Oppure è necessario che il comproprietario stipulante abbia la procura degli altri, perchè in base alle norme del mandato la procura non autorizza a compiere gli atti di straordinaria amministrazione non espressamente indicati ex art.  1706 c.c. ss.

Il problema, ovviamente, non riguarda solo la stipula della locazione, ma anche l'individuazione del soggetto che può dare disdetta (la disdetta deve essere o meno sottoscritta da tutti i comproprietari per produrre effetto ?) o del soggetto che può riscuotere il canone (e, di conseguenza, del soggetto a cui è lecito pagare il canone).

Ove venisse seguita la ricotruzione sopra prospettata (molto restrittiva e rigida) le conseguenze (non solo giuridiche, ma anche economiche) sarebbero notevoli: tutti i contratti di locazione stipulati solo da uno dei comproprietari sarebbero – quanto meno – inefficaci.

Sul punto è intervenuta la Cassazione sezioni unite del 4 luglio 2012 n. 11135 la quale ha inquadrato la fattispecie (la stipula di un contratto di locazione di un bene in comproprietà solo da parte di uno dei comproprietari) nell'ambito dell'istituto della negotiorum gestor. Di fatto, ammettendo che uno dei comproprietari può stipulare il contratto di locazione, il pagamento del canone fatto solo al compropietario locatore stipulante libera il conduttore verso tutti i comproprietari. E se uno degli altri comproprietari vuole la propria quota, la richiesta implica la ratifica dell'operato del comproprietario locatore stipulante.

Cassazione Sezioni Unite del 4 luglio 2012 n. 11135  

In conclusione, la questione sottoposta all’esame di queste Sezioni Unite deve essere risolta con l’affermazione del seguente principio di diritto: «La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all’art. 2032 cod. civ., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potrà ratificare (l'operato del gestore e, ai sensi dell’art. 1705, secondo comma, cod. civ., applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., ed esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa».

STORIE INTERESSANTI
Diritto e diritti In presenza di vizi dell'immobile locato, il conduttore non può ridursi - in modo unilaterale - il canone, ma in base all'art. 1578 c.c. deve chiedere al Giudice di valutare la situazione e sarà il Giudice a decidere "se" e in quale misura "accogliere" la richiesta del conduttore.

Diritto e diritti Il Decreto Legge del 20 giugno 2012 n. 79 prevede che le comunicazione delle locazioni e dei comodati, che dovevano essere fatte dal singolo proprietario, all'Autorità di Puybblica sicurezza saranno effettuate d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate al momento della registrazione del contratto.

Diritto e diritti La mancata registrazione comporta che il canone di locazione è quantificato in una somma pari al triplo della rendita catastale e il termine di durata del contratto parte dalla data di registrazione (in altri termini il calcolo dei termini per la disdetta parte dalla registrazione del contratto e non dalla stipula).
a cura di
Paolo Giuliano
Avvocato civilista; Diplomato presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università “Federico II” di Napoli; Mediatore professionista; Autore di molte pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni e contratti. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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