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La distinzione tra spoglio e molestie (o turbative)

La Cassazione del 30.5.2014 n.12258 ha stabilito che integrano spoglio (1168 c.c. azione di reintegrazione) gli atti che privano il possessore o il detentore della disponibilità o del godimento dell’intera cosa o di parte di essa, sono molestia (1170 c.c. azione di manutenzione ) quei comportamenti che non incidono sulla consistenza materiale della cosa, ma impediscono l’esercizio del potere di fatto su di essa o lo rendono più difficoltoso.
A cura di Paolo Giuliano
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Durante il godimento di un bene (indipendentemente dal diritto esercitato sullo stesso, proprietà, servitù, abitazione), può capitare di subire una limitazione al godimento.

Questa limitazione può discendere da una contestazione al diritto esercitato sul bene (es. il bene è mio e tu non sei proprietario), oppure, può incidere solo sull'esercizio del diritto  (senza contestare il diritto esercitato). Per comprendere, meglio, quest'ultima vicenda, è opportuno fare degli esempi: si può pensare al caso in cui su una scala di accesso ad alcune unità immobiliari protetta da un cancello, il meccanismo di apertura della porta del cancello viene bloccato in modo da permettere solo l'ingresso di persone e non di materiali, per rifornire uno degli uffici collocati in una delle unità immobiliari.

Oppure si potrebbe pensare all'apposizione di fioriere in un cortile per impedire l'ingresso delle auto anche solo per il carico e lo scarico della spesa e delle persone. Infine, si può pensare alla modifica di un cancello di accesso ad un terrazzo condominiale, inserendo, un lucchetto in una porta che prima non aveva chiusure. Oppure, sostituendo delle fiorerie (apposte per impedire l'ingresso di auto) con una catena, senza lucchetto, ma collegata ad un gancio.

In tutte queste situazioni, formalmente non è contestato il diritto esercitato, ma viene limitato il godimento del bene o viene reso più difficoltoso il medesimo godimento, in alcune ipotesi si potrebbe anche giungere all'impedimento completo del godimento  (è abbastanza pacifico che in tutte queste ipotesi, anche se manca una contestazione formale al diritto esercitato, di fatto, in modo, indiretto, si potrebbe anche giungere ad una contestazione del diritto esercitato sul bene, ma questo aspetto, rimane sullo sfondo senza mai entrare in "gioco").

In poche parole, lo spoglio o la molestia (turbativa) incidono sul potere di fatto (possesso – detenzione) esercitato sul bene, senza intaccare un aspetto più ampio quello relativo alla titolarità del diritto che legittima il possesso o la detenzione del bene e, quindi, il godimento del bene medesimo.

Il legislatore prevede due azioni specifiche, una  a tutela dello spoglio (art. 1168 c.c. rubricato con il titolo di "Azione di reintegrazione" il quale prevede che "Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo"), l'altra a tutela delle molestie (art. 1170 c.c. rubricato con il titolo di "Azione di manutenzione" il quale prevede che "Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo").

Il primo problema che si pone è quello relativo alla distinzione tra spoglio e molestia, la distinzione  va individuata in base alla natura dell'aggressione: nel senso che lo spoglio incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la molestia si rivolge contro l'attività del possessore, disturbandone il pacifico esercizio ovvero rendendolo disagevole o scomodo.

Risulta evidente che occorre identificare dei criteri "oggettivi" per distinguere lo spoglio dalla semplice molestia, sul punto si è anche affermato che  integrano spoglio gli atti che privano il possessore o il detentore della disponibilità o del godimento dell'intera cosa o di parte di essa, sono da qualificarsi come molestia quei comportamenti che non incidono sulla consistenza materiale della cosa, ma impediscono l'esercizio del potere di fatto su di essa o lo rendono più difficoltoso.

Sempre nell'affannoso tentativo di trovare un criteri di differenziazione certo, si è cercato anche di aggirare il problema,  studiando la possibilità di proporre contemporaneamente le due azioni e del due domande.

Infatti, dall'analisi di quanto detto fino ad ora si potrebbe anche sostenere che l'azione di reintegrazione è più ampia (più grave) dell'azione di manutenzione, però, da questo aspetto, non deriva la possibilità che proposta (solo) l'azione di spoglio possa essere accolta una domanda (non proposta) di manutenzione (questo sarebbe in contrasto con il principio della corrispondenza tra "chiesto e domandato"). In altre parole, le difficoltà che discendono dalla difficile classificazione (in concreto) di un comportamento come spoglio o molestia, non possono essere superate modificando (ad opera del giudice) la domanda da azione di spoglio in azione diretta all'eliminazione della turbativa.

Se questa modifica non è possibile ad opera del giudice, per superare le difficoltà derivanti dalla classificazione del comportamento concreto come spoglio o turbativa, si cerca di proporre le due azioni in modo espresso contemporaneamente, cioè si presentano due domande espresse (di spoglio e molestia) ma alternative tra loro,  (eventualmente una subordinata all'altra),  lasciando al giudice, all'esisto dell'istruttoria, la decisione se il comportamento è qualificabile come spoglio o molestia. In questo modo, si evita di dover qualificare (a priori) un dato comportamento come  spoglio o molestia, e dall'altro, non si lede il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Cass. civ. sez. II, 30 maggio 2014 n. 12258 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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