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La decadenza dall’aggiudicazione nell’esecuzione forzata immobiliare

La Cassazione del 15.01.2013 n. 790 afferma che se l’aggiudicatario ex art. 584 cpc dell’asta svolta nelle more di una procedura di espropriazione immobiliare non adempie, si dovrà procedere ad un nuovo incanto, ma non potrà subentrare l’aggiudicatario provvisorio ex art. 581 cpc. Questo perchè l’aggiudicazione provvisoria ex art. 581 cpc rimane efficace fino all’indizione della gara ex art. 584 cpc e, in caso di inadempimento del secondo aggiudicatario ex art. 584 cpc, occorre effettuare un nuovo incanto senza che possano rivivere le offerte o le aggiudicazioni precedenti che hanno perso efficacia.
A cura di Paolo Giuliano
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Il recupero giudiziale del credito è per il creditore (privato cittadino), quasi un percorso ad ostacoli. Si è volutamente fatto riferimento al creditore privato cittadino proprio per distinguere la posizione di tale soggetto rispetto quella del creditore pubblica amministratore che per recuperare i propri crediti (o supposti tali) non ha nessuna (o quasi) formalità da rispettare.

La lunga e tortuosa strada del creditore privato comincia con l'obbligo per quest'ultimo di munirsi di un titolo esecutivo, una sentenza o altro provvedimento (come ad esempio un decreto ingiuntivo) considerato esecutivo dall'art. 474 cpc. Ottenuto il titolo esecutivo, il creditore (per la precisione il legale del creditore deve chiedere al debitore di adempiere bonariamente con una semplice raccomandata  A/R al fine di rispettare – formalmente – il codice deontologico, ma al fine – sostanziale – di impedire il sorgere una procedura esecutiva evitabile) vedi Cassazione Sez. Un. del 01 agosto 2012 n. 13797.

Dopo aver ottenuto il titolo esecutivo, fatta la raccomandata, il creditore deve notificare il c.d. precetto, il quale è un atto con cui il creditore intima al creditore di pagare (o di adempiere) entro 10 giorni altrimenti inizierà l'esecuzione forzata.

Decorso il termine indicato nel precetto, il creditore può effettuare il c.d. pignoramento, cioè può chiedere all'ufficiale giudiziario di recarsi presso il debitore e individuare dei beni (mobili o immobili) che potranno essere venduti onde realizzare le somme sufficienti per  soddisfare il creditore procedente.

Effettuato il pignoramento, gli atti vengono depositati presso il Giudice dell'esecuzione, si apre il c.d. fascicolo dell'esecuzione che contiene tutti gli atti effettuati fino a questo momento (titolo esecutivo, precetto, pignoramento ) e conterà gli atti successivi dell'esecuzione forzata.

Formato il fascicolo dell'esecuzione, il creditore può fare istanza per la vendita dei beni pignorati. Si apre, ora, la successiva fase della vendita dei beni pignorati al fine di realizzare il massimo possibile dai beni pignorati per poter soddisfare il creditore.

La vendita (dei beni immobili) può avvenire senza incanto, in tal caso il bene è assegnato all'offerta più alta pervenuta (ex art. 573 cpc), anche se  il giudice può invitare gli offerenti ad una gara per ottenere una nuova offerta, oppure, decidere di procedere ad una vendita con incanto (cioè con offerte in aumento successive).

Quando la vendita dei beni pignorati è effettuata attraverso il c.d. meccanismo dell'incanto, sussiste la possibilità di offerte in aumento (possibilità che manca nella vendita senza incanto) e il bene viene assegnato (aggiudicato), in seguito, a svariate offerte,  al migliore offerente (a colui che offre il prezzo più alto). Il meccanismo è regolato dall'art.  581 cpc (rubricato con il titolo di "Modalità dell'incanto) il quale dispone che "L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita. Allorché siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile e' aggiudicato all'ultimo offerente. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa e' superata da un'altra, anche se poi questa e' dichiarata nulla".

Per quanto in questa sede può interessare è opportuno sottolineare che i rialzi dei vari concorrenti all'asta con incanto hanno la natura giuridica di "proposte" contrattuali alle quali l'offerente non è più vincolato quando c'è una nuova offerta ad un prezzo più alto e/o quando l'offerta successiva è aggiudicata (accettata). Da quanto detto si deduce che se l'aggiudicatario decide di cambiare idea gli altri offerenti non possono più essere chiamati ad acquistare il bene, cioè la loro offerta non è più vincolante ne per coloro che hanno formulato l'offerta ne per coloro che potrebbero accettarla. Sul punto il disposto dell'art. 587 cpc (rubricato come "Inadempienza dell'aggiudicatario") è chiaro "Se il prezzo non e' depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti".

L'aggiudicazione ex art. 581 cpc è solo provvisoria, infatti, proprio perchè la vendita forzata tende a realizzare il prezzo più alto possibile (al fine di soddisfare interamente il creditore)  è previsto che dopo l'incanto ex art. 581 cpc possono essere presentate altre offerte; la fattispecie è regolata dall'art.  584 cpc (rubricato con il titolo di "Offerte dopo l'incanto") il quale dispone che "Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.  Il giudice, verificata la regolarita' delle offerte, indice la gara.  Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto.  Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo e' trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.

Dal combinato disposto degli articoli 581, 584 e 587 cpc occorre vedere se si riesce a desumere dei principi generali relativi alla natura giuridica delle offerte effettuate durante le aste e vedere se si riesce a compredere da quale momento le offerte (e l'aggiudicazione provvisoria ex art. 581 cpc o successiva ex art. 584 cpc) perdono efficacia e non possono più rivivere o se, al contrario, fino a quale momento volui che ha effettuato l'offerta o colui che ha avuto una aggiudicazione (provvisoria) può coniderarsi vincolanto alle medesime offerte e aggiudicazioni.

Allora, quanto alle offerte effettuate nel procedimento delle aste giudiziarie si può affermare che queste sono vere e proprie proposte contrattuali che possono o meno essere accettate o che sicuramente perdono efficacia se una offerta è seguita da una successiva offerta con un importo più alto, in altre parole il legislatore ha dichiarato che l'offerente è liberato (e non è più vincolato) nel momento in cui alla propria offerta segue una offerta successiva (questo principio è espresso in modo chiaro nell'art. 581 cpc, ma è applicabile anche alle offerte ex art. 584 cpc).

Principi diversi valgono per le aggiudicazioni provvisoria ex art. 581 cpc e alla aggiudicazione successiva ex art. 584 cpc. Nell'ipotesi di aggiudicazione provvisoria ex art. 581 cpc se l'aggiudicatario non versa il prezzo decade ex art. 587 cpc e per quanto detto sull'offerta ex art. 581 cpc non rivivono le offerte antecedenti all'offerta aggiudicata (ma rimasta inadempiuta) e il Giudice dell'esecuzione sarà costretto a promuovere un nuovo incanto.

Se, invece, all'aggiudicazione provvisoria (ex art. 581 cpc) segue la procedura ex art. 584 cpc, per la giurisprudenza l'aggiudicazione provvisoria ex 581 cpc resta vincolante fino all'indizione della seconda asta,  questo, perchè secondo l'art. 584 cpc, l'aggiudicazione provvisoria resta confermata se alla seconda asta non si presenta nessuno di coloro che ha fatto una offerta al rialzo che ha innescato la procedura ex art. 584 cpc, di conseguenza, argomentando a contrario, se la seconda asta viene indetta, si presentano gli offerenti e si procede con l'asta, la prima aggiudicazione ex art. 581 cpc viene meno.

Identico discorso  vale nell'ipotesi in cui la procedura ex art. 584 cpc si chiude con l'aggiudicazione  e, per qualche motivo l'aggiudicatario risulta inadempiente ex art. 587 cpc,  in tale situazione l'aggiudicazione provvisoria ex art. 581 cpc non "rivive" e non ritorna efficace, ma il giudice dell'esecuzione sarà costretto a effettuare una nuova asta.

Cassazione civ. sez. III del 15 gennaio 2013 n. 790 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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