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La data certa di un contratto e l’opponibilità ai terzi

La Cassazione del 18.5.2015 n. 10085 ha stabilito che per l’art. 2704 c.c. la data della scrittura privata nella quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa ed opponibile ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
A cura di Paolo Giuliano
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Può capitare che ci sia l'esigenza di dimostrare che un dato contratto o sia stato stipulato in un determinata data (c.d. data certa). I motivi concreti che possono spingere ad avere una data certa su un contratto possono essere numerosi, basta pensare all'esigenza di dover dimostrare l'estinzione di un debito in presenza di una richiesta di pagamento oppure alla necessità di provare che un dato contratto è stato stipulato prima che una delle parti diventasse incapace..

Il codice predispone diversi modi per rendere certa la data di un contratto.

Se il contratto è predisposto in forma pubblica, cioè è stipulato da un notaio, la data certa è fornita dalla medesima forma dell'atto pubblico, in quanto il pubblico ufficiale attesterà che l'intero contratto è stato letto (e redatto) in sua presenza e sottoscritto dalle parti sempre in sua presenza.

Se, invece, il contratto è una scrittura privata con le firme autenticate, la data certa sarà fornita dall'autentica delle firme effettuata dal pubblico ufficiale che attesta che (solo) la sottoscrizione del contratto (autentica le firme) è avvenuta in sua presenza, in una determinata data.

Se, invece, il contratto è una scrittura privata semplice (cioè senza firme autenticate) è il codice che con l'art. 2704 c.c. stabilisce i termini e i modi con i quali una semplice scrittura privata acquista una data certa (in particolare l'art. 2704 c.c. prevede che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento).

Alcuni degli eventi che possono far acquistare la data certa ad una scrittura privata semplice (cioè non autenticata) sono stati già precostituiti dal legislatore, nel senso che è stato il legislatore a prevedere che se si verifica una determinata situazione (es. registrazione o la morte di una delle parti del contratto) la scrittura privata acquista data certa.

Questi eventi (che attribuiscono alla scrittura privata non autenticata la data certa) possono essere suddivisi in due categorie: eventi tipici (in quando già identificati dal legislatore come eventi che sicuramente attribuiscono certezza, vedi la registrazione o la morte di una delle parti ecc.) ed altri eventi atipici non espressamente indicati ed elencati, in quanto devono essere valutati di volta in volta, cioè occorre analizzare se un determinato fatto, anche se non compreso nell'elenco previsto dall'art. 2704 c.c., permette di collocare un dato documento in un preciso periodo storico.

Il medesimo principio può essere esposto affermando che non è tassativo l'elenco degli eventi contenuto nell'art. 2704 c.c. Conseguenza di quanto detto è che ci saranno alcuni eventi, il cui verificarsi, in "automatico", attribuiscono una data certa ad un documenti, ed altri eventi che dovranno essere valutati ed esaminati per comprendere se possono essere o meno utilizzati al fine di attribuire una data certa ad un documento.

Descritto il quadro legislativo, per comprendere meglio la questione si può valutare se la scomparsa di una persona (seguita eventualmente dalla nomina di un curatore dello scomparso) è un evento che può attribuire la data certa ad una scrittura privata non autenticata (se, cioè, ai fini della data certa la scomparsa è equiparabile alla morte).

Per l'art. 2704 c.c. la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

L'indagine se un fatto o un atto possa assumersi come equipollente a quello della registrazione della scrittura, cioè se sia tale da offrire ugualmente certezza della anteriorità della formazione del documento ai sensi dell'art 2704 cod. civ., implica un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, se sia sorretto da motivazione adeguata è immune da vizi logici e giuridici (giurisprudenza consolidata).

Nella concreta fattispecie, la comparsa non implica in alcun modo, neppure in via di presunzione semplice la morte, ma è un istituto a tutela di persone di cui non si ha notizia, e non comporta alcuna successione. E nulla esclude che uno scomparso (in vita, ma di cui non si hanno notizie) abbia potuto redigere un determinato contratto.

Cass., civ. sez. I, del 18 maggio 2015, n. 10085 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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