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La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato

Il Decreto Legge del 12.09.2014 n. 132 introduce la negoziazione assistita tra gli avvocati come condizione di procedibilità (art. 2 a 11) regola le modalità, le materie, i termini, il rapporto con la mediazione obbligatoria (primo commento).
A cura di Paolo Giuliano
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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

in G.U. Serie Generale n.212 del 12-9-2014

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014

Art. 2 Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato

1. La convenzione di negoziazione assistita da un  avvocato  e'  un  accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare  in  buona  fede e con lealta' per risolvere in via  amichevole  la  controversia  tramite l'assistenza di avvocati iscritti  all'albo  anche  ai  sensi  dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle  parti  per  l'espletamento  della  procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;
b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare  diritti  indisponibili.
3. La convenzione e' conclusa per un periodo di  tempo  determinato  dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
4. La convenzione di negoziazione e' redatta, a pena  di  nullita',  in forma scritta.
5. La convenzione e' conclusa con l'assistenza di un avvocato.
6.  Gli  avvocati  certificano  l'autografia  delle  sottoscrizioni  apposte   alla   convenzione   sotto   la   propria   responsabilita'  professionale.
7. E' dovere  deontologico  degli  avvocati  informare  il  cliente  all'atto  del  conferimento  dell'incarico  della   possibilita'   di  ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Art. 3  Improcedibilita'

1. Chi intende esercitare in  giudizio  un'azione  relativa  a  una  controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione  di  veicoli e natanti deve, tramite il  suo  avvocato,  invitare  l'altra  parte a stipulare una convenzione  di  negoziazione  assistita.  Allo  stesso modo deve procedere,  fuori  dei  casi  previsti  dal  periodo  precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo  4  marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in  giudizio  una  domanda  di  pagamento a qualsiasi titolo di  somme  non  eccedenti  cinquantamila  euro. L'esperimento del procedimento  di  negoziazione  assistita  e'  condizione    di    procedibilita'    della    domanda    giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di   decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la  prima  udienza. Il giudice quando rileva che la  negoziazione  assistita  e'  gia' iniziata, ma non si e' conclusa,  fissa  la  successiva  udienza  dopo la scadenza del termine di cui  all'articolo  2  comma  3.  Allo  stesso modo provvede quando la negoziazione non  e'  stata  esperita,  assegnando contestualmente alle parti il termine di  quindici  giorni  per la comunicazione dell'invito. Il presente comma  non  si  applica  alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti  da  contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione  assistita  e'  condizione  di  procedibilita'  della   domanda   giudiziale   la  condizione si considera  avverata  se  l'invito  non  e'  seguito  da  adesione o e' seguito  da  rifiuto  entro  trenta  giorni  dalla  sua  ricezione ovvero quando  e'  decorso  il  periodo  di  tempo  di  cui  all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
b) nei procedimenti di  consulenza  tecnica  preventiva  ai  fini
della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice
di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o  incidentali  di  cognizione
relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
4. L'esperimento del procedimento  di  negoziazione  assistita  nei  casi di cui al comma 1 non preclude la concessione  di  provvedimenti  urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
5.  Restano  ferme   le   disposizioni   che   prevedono   speciali  procedimenti obbligatori  di  conciliazione  e  mediazione,  comunque  denominati.
6. Quando il procedimento di negoziazione assistita  e'  condizione  di procedibilita' della domanda, all'avvocato non e' dovuto  compenso  dalla parte  che  si  trova  nelle  condizioni  per  l'ammissione  al  patrocinio a spese dello Stato, ai sensi  dell'articolo  76  (L)  del  testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  di spese di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A  tale  fine  la  parte  e'  tenuta  a   depositare   all'avvocato   apposita  dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta',   la   cui  sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché  a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a  comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte  puo' stare in giudizio personalmente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia  decorsi  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge   di  conversione del presente decreto.

Art. 4   Non accettazione dell'invito e mancato accordo

1. L'invito a stipulare  la  convenzione  deve  indicare  l'oggetto  della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta  all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto  puo'  essere valutato dal giudice ai fini delle spese  del  giudizio  e  di  quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del  codice  di  procedura civile.
2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito  avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
3.  La  dichiarazione  di  mancato  accordo  e'  certificata  dagli  avvocati designati.

Art. 5  Esecutivita' dell'accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  e   trascrizione

1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle  parti  e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per  l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
2.  Gli  avvocati  certificano  l'autografia  delle  firme   e   la  conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
3. Se con  l'accordo  le  parti  concludono  uno  dei  contratti  o  compiono uno  degli  atti  previsti  dall'articolo  2643  del  codice  civile,   per   procedere   alla   trascrizione   dello   stesso   la  sottoscrizione  del  processo  verbale   di   accordo   deve   essere  autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
4. Costituisce illecito deontologico per  l'avvocato  impugnare  un  accordo alla cui redazione ha partecipato.

Art. 6   Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni    consensuali di separazione personale, di cessazione  degli  effetti    civili  o  di  scioglimento  del  matrimonio,  di  modifica   delle    condizioni di separazione o di divorzio.

1. La convenzione di negoziazione assistita  da  un  avvocato  puo'  essere conclusa tra coniugi al  fine  di  raggiungere  una  soluzione  consensuale di separazione personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui  all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),  della  legge  10  dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica  delle  condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in  presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori  di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L'accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  produce  gli  effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali  che  definiscono,  nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione  personale,  di cessazione degli effetti civili del  matrimonio,  di  scioglimento  del matrimonio e di modifica delle condizioni  di  separazione  o  di  divorzio. L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il  termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del  Comune  in cui il matrimonio fu iscritto  o  trascritto,  copia,  autenticata  dallo  stesso,  dell'accordo  munito  delle  certificazioni  di   cui  all'articolo 5.
4. All'avvocato che viola l'obbligo di  cui  al  comma  3,  secondo  periodo, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  5.000 ad euro 50.000. Alla  irrogazione  della  sanzione  di  cui  al  periodo che precede e' competente il  Comune  in  cui  devono  essere  eseguite le annotazioni previste dall'articolo  69  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n.  396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la  seguente  lettera:«  g-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di  convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra  coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale   di  cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento  del  matrimonio;»;
b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la  seguente  lettera:«  g-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di  convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra  coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale   di  separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del  matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle  condizioni di separazione o di divorzio.»;
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), e'  aggiunta  la  seguente  lettera:«  d-bis)  gli  accordi  raggiunti  a  seguito   di  convenzione di negoziazione assistita da  un  avvocato  conclusi  tra  coniugi  al  fine  di  raggiungere  una  soluzione   consensuale   di  separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del  matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».

Art. 7   Conciliazione avente per oggetto diritti  del prestatore di lavoro

1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto  comma,  dopo  le  parole "del codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: «o  conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita  da  un  avvocato».

Art. 8    Interruzione della prescrizione e della decadenza

1. Dal momento della comunicazione  dell'invito  a  concludere  una  convenzione di negoziazione  assistita  ovvero  della  sottoscrizione  della convenzione si producono sulla prescrizione gli  effetti  della  domanda giudiziale. Dalla stessa  data  e'  impedita,  per  una  sola  volta, la decadenza, ma se l'invito e' rifiutato o non  e'  accettato  nel termine di cui all'articolo 4, comma  1,  la  domanda  giudiziale  deve  essere  proposta  entro  il  medesimo  termine   di   decadenza  decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero  dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Art. 9   Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza

1. I  difensori  non  possono  essere  nominati  arbitri  ai  sensi  dell'articolo 810 del codice di procedura civile  nelle  controversie  aventi il medesimo oggetto o connesse.
2. E' fatto obbligo agli avvocati e alle parti di  comportarsi  con  lealta'  e  di  tenere  riservate  le   informazioni   ricevute.   Le  dichiarazioni  rese  e  le  informazioni  acquisite  nel  corso   del  procedimento non possono essere utilizzate  nel  giudizio  avente  in  tutto o in parte il medesimo oggetto.
3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento  non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni  rese e delle informazioni acquisite.
4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si  applicano  le  disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura  penale  e  si  estendono le garanzie previste per il  difensore  dalle  disposizioni  dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale  in  quanto  applicabili.

Art. 10   Antiriciclaggio

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto  legislativo  21  novembre  2007,   n.   231,   dopo   le   parole:   «compresa   la   consulenza  sull'eventualita' di  intentare  o  evitare  un  procedimento,»  sono  inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di  negoziazione  assistita da un avvocato ai sensi di legge,».

Art. 11    Raccolta dei dati

1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti  a  seguito  della  convenzione  sono  tenuti  a  trasmetterne  copia  al  Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo e'  stato  raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno  degli avvocati.
2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense  provvede  al  monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette  i dati al Ministero della giustizia.

Descrizione dell'istituto.

Volendo fornire una descrizione dell'istituto si potrebbe dire che la negoziazione assistita è una mediazione senza mediatore. Agli avvocati sono forniti alcuni strumenti e poteri propri del mediatore (resta però un mistero perché limitare questi poteri solo a materie non comprese nella mediazione obbligatoria).

Rapporto tra mediazione obbligatoria e negoziazione assistita.

Il primo problema che si pone per chi intende commentare (o descrivere) la nuova normativa è quello relativo al rapporto tra negoziazione assistita  e mediazione obbligatoria, almeno per la parte relativa alle materie in cui l'istituto è imposto come condizione di procedibilità. I due istituto sono stati pensati dal legislatore come complementari, nel senso che per valutare la condizione di procedibilità occorre verificare sia la normativa della mediazione obbligatoria sia la negoziazione assistita, in altri termini, alla mediazione obbligatoria sono stati aggiunte altre ipotesi di improcedibilità della domanda contenute, questa volta, nella negoziazione assistita.

Attenzione, però, che i due istituti  non sono interscambiabili, quindi, se una domanda è sottoposta a condizione di procedibilità in quanto oggetto di mediazione (es. condominio) la condizione di procedibilità non può essere assolta tramite negoziazione assistita (e viceversa), già questo punto permette di rilevare l'incongruenza del legislatore il quale ha creato (con buona pace della concorrenza e del diritto alla difesa) quanto meno una selva di norme in cui è difficile districarsi, ma soprattutto incoerenti, infatti, per quale motivo una controversia condominiale, possa essere oggetto solo di mediazione e non di negoziazione assistita resta un mistero.

Ecco, quindi, che si delinea il reale problema dell'istituto rispetto la mediazione (soprattutto per l'importanza economica della questione): da un lato c'è chi sostiene (a ragione) che la mediazione e la negoziazione devono avere pari dignità ed essere perfettamente alternative (senza vincoli o limiti di competenze per materie), dall'altro c'è chi ritiene che la negoziazione debba essere subordinata alla mediazione ed, addirittura, un qualsiasi accordo trovato in sede di negoziazione debba passare per la mediazione, altrimenti non potrebbe essere titolo per l'esecuzione ecc.

Se l'intento del legislatore è quello di ridurre il numero dei processi, ci si chiede per quale motivo, il legislatore, non ha messo mano ad una (seria) legge sull'arbitrato, prevedendo, ad esempio, che chi si rivolge agli arbitri è esonerato dalla negoziazione assistita e dalla mediazione, oppure, prevedendo che l'appello di un lodo vada fatto in tribunale e la corte di appello sia equiparata al giudizio di cassazione) eventualmente prevedendo per gli arbitri delle esenzioni fiscali identiche a quelle previste per la mediazione (e non previste, invece, per la negoziazione) ?

Rapporto tra negoziazione e fisco.

Al momento alla negoziazione assistita non sono applicabili gli stessi benefici fiscali previsti per la mediazione obbligatoria. Si spera che la legge di conversione possa intervenire sul punto, altrimenti, oltre i gravi aspetti di incoerenza già evidenziati, la negoziazione partirebbe con un grave limite rispetto la mediazione.

Condizione di procedibilità.

La negoziazione assistita è, solo per alcune materie, una condizione di procedibilità, in particolare per gli incidenti automobilistici e natanti e per i recupero dei crediti entro i 50.000 euro (fuori dalle ipotesi della mediazione obbligatoria). E' ovvio che occorre ancora chiedersi per quale motivo alcune materie vanno in mediazione e altre in negoziazione,  (domanda che resterà senza risposta), ed occorre chiedersi per quale motivo non c'è una perfetta equivalenza tra le due forme di "conciliazione" (e, certo, il motivo non è dato dalla presenza o meno del mediatore).

E' anche evidente che questa "diversa" competenza determinerà il sorgere di contestazioni, infatti, sbagliare la procedura (negoziazione  al posto di mediazione o viceversa) significa non aver assolto alla condizione di procedibilità. Infatti, si ripete, la scelta tra negoziazione e mediazione non è facoltativa o discrezionale, ma è imposta dal legislatore con l'indicazione delle materie, soprattutto, le materie  oggetto di improcedibilità.

(articolo in aggiornamento)

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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