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La contestazione della notifica dell’ufficiale giudiziario

La Cassazione del 13.5.2015 n. 9793 ha identificato quali elementi e dichiarazioni contenute nella notifica dell’ufficiale giudiziario sono contestabili solo a querela di falso e quali parti ed elementi sono, invece, contestabili con una semplice ed idonea prova contraria senza querela di falso.
A cura di Paolo Giuliano
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This document signed by Michelangelo and addressed to the administrators of the Fabbrica of Saint Peter's is seen in Friday Feb. 8, 2008 at the Florida International Museum in downtown St. Petersburg, Fla. The "Vatican Splendors" exhibit opened the first of a three city tour in St. Petersburg. (AP Photo/Craig Litten)
This document signed by Michelangelo and addressed to the administrators of the Fabbrica of Saint Peter's is seen in Friday Feb. 8, 2008 at the Florida International Museum in downtown St. Petersburg, Fla. The "Vatican Splendors" exhibit opened the first of a three city tour in St. Petersburg. (AP Photo/Craig Litten)

Anche se si vive in una realtà fortemente digitale, (con vari problemi quando si passa da un processo cartaceo ad un processo digitale e si inaugura il pct), esistono ancora delle attività che si eseguono in cartaceo o che presuppongono l'intervento necessario dell'ufficiale giudiziario.

Una attività che si esegue in cartaceo e che presuppone l'intervento dell'ufficiale giudiziario è quella relativa alle notifiche degli atti giudiziari. In queste situazioni capita molto spesso che colui che riceve la notifica (o colui che avrebbe dovuto ricevere la notifica) abbia interesse a contestare la stessa per una serie di motivi (ad esempio il documento notificato non è mai stato consegnato oppure perché è stato consegnato ad un soggetto che non è colui al quale doveva essere consegnato).

In tutte queste situazioni, ci si chiede se la notifica è contestabile ed entro quali limiti è contestabile (posto che l'ufficiale giudiziario che esegue la notifica ha la qualifica di pubblico ufficiale) e ci si chiede quale potrebbe essere lo strumento migliore per raggiungere una tale finalità.

Per poter rispondere a queste domande occorre partire dalla qualifica dell'ufficiale giudiziario ed identificare la natura giuridica della relata di notifica. Su questi punti si può affermare che a) l'ufficiale giudiziario è un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (al momento della notifica di un atto), di conseguenza b) la relata di notifica costituisce un atto pubblico, comprese le attestazioni di essa, inerenti alle attività che l'ufficiale giudiziario certifica di avere eseguito, le dichiarazioni da lui ricevute (limitatamente al loro contenuto estrinseco ed indipendentemente dalla loro veridicità sostanziale) ed i fatti avvenuti in sua presenza, risultanti dall'atto da lui compilato, con le richieste modalità, nel luogo in cui è formato e che trovano riscontro nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 c.c.,  per contrastare la quale l'unico strumento è la querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario.

Sul contenuto della relata di notifica e, in particolare, occorre distinguere (e fare delle precisazioni) in relazione ai fatti che avvengono alla presenza dell'ufficiale giudiziario e alle dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario.  In particolare si può dire che la relazione dell'ufficiale giudiziario notificante non fornisce  la prova della veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario e consegnatario dell'atto notificato. Di conseguenza, le enunciazioni relative ai rapporti tra quest'ultimo e la persona cui l'atto è destinato, o circa la verità intrinseca delle dichiarazioni ricevute dall'ufficiale giudiziario notificante, fanno fede fino a prova contraria, sicché in relazione a queste la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso.

Naturalmente occorre prestare molta attenzione a valutare quando una data attività è coperta da fede privilegiata (ed è necessaria al querela di falso) e quando, invece, è contestabile con semplice prova contraria senza querela di falso, infatti, in difetto della proposizione della querela di falso, non sarebbero più contestabili, in quanto assistite da tale fede privilegiata:

–  la certificazione dell'avvenuto svolgimento di ricerche anagrafiche, indicate nella relata, fa fede fino alla querela di falso; in mancanza, non può dubitarsi che tali ricerche siano state effettuate, con esito negativo, (questo legittima il ricorso alla notificazione ex art. 143 c.p.c.) Cass. civ. sez. I, 24 aprile 2015 n. 8386;

– l'attestazione dell'identità del destinatario che ha ricevuto l'atto, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione (cfr., con riferimento alla notificazione a mezzo del servizio postale, equiparabile quanto a poteri dell'agente notificatore, a quella effettuata a mezzo dell'ufficiale giudiziario);

– le dichiarazioni  da questo rese in ordine alla sua qualità di "incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti" (cioè l'aver fatto una dichiarazione all'ufficiale giudiziario, non se la dichiarazione è vera o meno);

– la sottoscrizione apposta e riscontrabile, sia pure con una sigla, accanto al nome;

–  la sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario apposta sul timbro contenente le sue generalità, la qualifica e la sede di servizio, la data  ed il luogo in cui le dette attività sono state compiute.

In altre ipotesi, (per altri contenuti della notifica), la contestazione della relata si effettua mediante prove contrarie, idonee allo scopo. Nel caso fosse necessario fornire una prova prova contraria alla affermazione di "incaricato alla ricezione degli atti" contenuta nella relata di notifica, è opportuno sottolineare che non può essere ritenuta idonea (come prova contraria) la mera dichiarazione scritta del soggetto (presunto incaricato della ricezione degli atti dall'ufficiale giudiziario) in cui questo attesta di non aver mai svolto attività lavorativa, né con mansioni di portiere né con prestazioni occasionali, presso il condominio di via Otranto n. 12, e di non aver mai ricevuto l'incarico di ricevere atti inviati a quell'indirizzo o allo studio dell'avvocato MG, ivi domiciliato, quanto meno perché tale dichiarazione, proviene da un soggetto avente interesse all'invalidazione della notifica, anche al fine di sottrarsi ad eventuali responsabilità.

Inoltre, non può ritenersi sufficiente a vincere la presunzione che il consegnatario sia incaricato della ricezione degli atti diretti al destinatario della notifica la prova, da parte di quest'ultimo, dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del consegnatario alle dipendenze esclusive di altro soggetto, se non accompagnata dalla prova che il medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario.

Cass., civ. sez. lav., 13 maggio 2015 n. 9793 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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