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L’onere della prova e la prova dell’incapacità del testatore

La Cassazione del 19.3.2015 n. 5541 ha stabilito che l’annullamento di un testamento per incapacità naturale 428 cc del testatore postula la prova non della mera esistenza dell’alterazione delle facoltà psichiche del de cuius, ma la prova che il soggetto sia privo della capacità al momento della redazione del testamento, con la specificazione che spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità. al contrario, chi vuole avvalersi del testamento deve dimostrare che esso fu redatto in un momento di “lucidità”. Inoltre, la decisione del de cuius di estendere (o di ridurre) gli eredi, (o la mera modifica del testamento) non costituisce prova di una situazione psichica anomala (in questo senso la contraddizione tra diversi testamenti non costituisce prova dell’incapacità)
A cura di Paolo Giuliano
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L'ordinamento vigente presuppone la capacità del soggetto per poter assumere validamente obblighi, stipulare atti (inter vivos e mortis causa). Il sistema della tutela del soggetto incapace (e la conseguenza annullabilità dell'atto compiuto dall'incapace) può essere studiato partendo dalla distinzione tra capacità dichiarata (accertata o legale) e capacità non dichiarata (non accertata, ma sussistente di fatto).

Quanto all'incapacità accertata o legale: l'ordinamento presuppone l'incapacità del minore fino al compimento del 18 ° anno di vita incapacità, il soggetto maggiore di anni 18 può essere considerato incapace se interdetto, inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno (si sorvola, in questa sede, sulle differenze tra le diverse figure).

Nulla esclude che un soggetto maggiorenne sia – di fatto –  incapace, cioè versi in uno stato di incapacità non dichiarata o non accertata legalmente, in queste situazioni interviene l'art. 428 c.c. che regola l'incapacità naturale o non accertata, indipendentemente dal motivo temporaneo (es. ubriachezza) o permanente dell'incapacità (es. malattia). (Ovviamente, nulla esclude situazioni anomale ed altre responsabilità, anche penali).

L'incapacità incide sugli atti compiuti dal soggetto sia se si tratta di atti inter vivos, sia se si tratta di atti mortis causa (testamenti). Il problema dell'incapacità relativa agli atti mortis cuasa (testamenti) è quello di dover accertare e provare l'incapacità o la capacità di un soggetto non più vivente.

Ora, mentre in presenza di una incapcità accertata (interdizione, inabilitazione, amministratore di sostegno) del de cuius (testatore) la questione è relativamente semplice, (basta provare l'interdizione, l'inabilitazione o la nomina di un amministratore di sostegno) maggiori problematiche solleva la prova dell'incapcaità di un testatore quanto questa non è dicharata o accertata, ma è solo di fatto (ex art. 428 c.c.), cioè sussiste una incapacità naturale del testatore (come nell'ipotesi di malattie legate all'età).

Per poter provare l'incapacità del testatore e, quindi, per poter ottenere l'annullabilità del testamento occorre provare

– l'esistenza dell'incapacità (e che la patologia sia tanto grave da incidere sulla volontà del testatore)

– ma non basta occorre provare che l'incapacità era presente al momento della redazione del testamento, viene, cioè seguito, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi.

Compreso che l'incapacità deve sussistere al momento  della redazione del testamento occorre anche comprendere quali sono gli oneri probatori delle parti, partendo dal presupposto che,  lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, questo non esclude che in presenza di uno stato di incapacità non dichiarata si possa usare il testamento (o che il testamento sia valido) come ad esempio in un momento di lucidità (c.d. lucido intervallo) in presenza di una incapacità permanente e duratura, nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo.

In queste situazioni, ci si chiede se diverse volontà espresse in diversi testamenti (oppure volontà non chiare) possono essere indice dell'incapacità del testatore. I principi generali in materia del testamento permettono al de cuius di esprimersi in modo non formale (quindi è possibile che alcune disposizioni non siano chiare, basta pensare al 588 c.c. che fornisce dei canoni interpretativi delle disposizioni testamentarie quando non è chiaro se si è in presenza di legati o nomina di erede), Sempre per la non formalità del testamento, può anche capitare che non sia ben identificato la persona destinataria del lascito, (ma, indipendentemente dalla validità della disposizione), questo tipo di problematiche non è una prova dell'incapacità del testatore.

Così come non è una prova dell'incapacità del testatore la decisione del de cuius di diminuire o estendere il numero dei beneficiari testamentari, poiché un altro principio alla base del testamento è quello della libertà del testatore di modificare la propria volontà, e queste modifiche al testamento non possono essere interpretate come sinonimo di instabilità della volontà del testatore.

Quindi, si esclude che la contraddittorietà (nel senso di modifica successiva) delle disposizioni riportate nelle diverse schede testamentarie potesse costituire elemento dal quale inferire la incapacità della de cuius al momento della redazione dell'ultimo testamento, in mancanza della dimostrazione che l'atto di ultima volontà non corrispondesse alla sua reale volizione o che il testatore fosse privo di capacità di autodeterminarsi. La decisione della de cuius di estendere il numero dei beneficiari del suo patrimonio, in sé, non costituiva di certo un indice di una situazione psichica anomala.

Cass., civ. sez. VI, del 19 marzo 2015, n. 5541 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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