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Incidenti stradali, la nuova legge sulla concorrenza mette al bando i “testimoni di comodo”

Con l’approvazione definitiva della legge sulla concorrenza, cambiano alcune norme in materia assicurativa, in particolare quelle relative ai cosiddetti “testimoni di comodo” in caso di incidente con soli danni alle cose, che non potranno più essere designati ex-post, ma dovranno essere identificati sul luogo dell’incidente.
A cura di C. M.
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Con l'approvazione definitiva e la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la nuova legge sulla concorrenza entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 29 agosto e con sé porterà numerose novità, soprattutto in campo assicurativo. Uno degli articoli del cosiddetto "Ddl concorrenza", infatti, prevede la definitiva messa in soffitta dei "testimoni di comodo" in caso di incidente stradale con soli danni a cose. Fino all'entrata in vigore della nuova legge sulla concorrenza, era possibile infatti designare una serie di testimoni anche ex post, ovvero senza la diretta identificazione sul luogo e nel momento dell'incidente, mentre dal prossimo 29 agosto non sarà più possibile farlo.

Come spiega il portale Studio Cataldi, "la legge n. 124/2017, tra le diverse misure su Rc auto, ha modificato infatti l'art. 135 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), inserendo il nuovo comma 3-bis, secondo il quale, "in caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta".

Oltretutto, in base al nuovo comma 3-ter, in caso di giudizio, il giudice non ammetterà le testimonianze, disponendo l'audizione soltanto nel caso in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione" e in sede di giudizio civile, qualora i medesimi nominativi testimoniali ricorrano in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni, il giudice potrà trasmettere "un'informativa alla procura della Repubblica" per  avviare le conseguenti indagini. Questo tipo di pratica potrà inoltre essere avviata anche su segnalazione delle stesse parti in causa, che a tal fine possono chiedere i dati all'Ivass.

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