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Incidenti: il testimone deve essere indicato subito e non può deporre più di 3 volte in 5 anni

Novità introdotte dal ddl concorrenza sugli infortuni stradali: vanno dalla tabella unica nazionale per le lesioni all’utilizzo della scatola nera, che da questo momento verrà utilizzata come prova.
A cura di Annalisa Cangemi
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Tra le novità del ddl concorrenza ci sono alcuni cambiamenti che riguardano gli incidenti stradali. La legge annuale sulla concorrenza e sul mercato, la numero 124/2017, introduce alcune variazioni, in particolare sui risarcimenti e sull'individuazione dei testimoni.

Per quanto riguarda il primo aspetto verranno istituite due tabelle di riferimento nazionali: una per le macrolesioni, quelle che vanno dai 10 ai cento punti percentuali di invalidità, e una per le microlesioni, cioè da uno a 9 punti percentuali di invalidità. In entrambe si terrà conto del coefficiente di variazione dell'età del danneggiato. Poi il giudice avrà comunque la possibilità di aumentare la valutazione del danno del 30% in caso di macrolesioni, e del 20% in caso di microlesioni. E questo avviene nei casi in cui le lesioni abbiano comportato un ostacolo alla vita relazionale dell'individuo o un dolori fisici prolungati particolarmente intensi.

Sui testimoni sono in arrivo restrizioni. Il danneggiato dovrà infatti indicare subito le persone di cui intende avvalersi per documentare il sinistro. Questo punto vale solo nel caso di danni alle cose, e non alle persone. Se non lo fa non potrà chiamarle a testimoniare successivamente, come invece avveniva fino ad ora, con un sistema che favoriva i raggiri ai danni delle assicurazioni. Dopo l'incidente la compagnia assicurativa dovrà comunque sollecitare il danneggiato con una raccomandata, e la vittima del sinistro avrà 60 giorni per rispondere, allegando il nome dei testimoni che ha scelto.

Potranno comunque deporre i testimoni che non verrano comunicati tempestivamente nei casi di danni alle persone, e nei casi in cui il testimone è stato già identificato dalla polizia, o nell'eventualità in cui sia oggettivamente impossibile identificarli al momento dell'incidente.

Ogni testimone potrà essere chiamato a testimoniare in diverse cause solo tre volte in 5 anni. Se questo numero dovesse essere superato si avvierà un accertamento da parte della Procura, che verificherà l'eventuale esistenza del reato di falsa testimonianza o del reato di frode all'assicurazione. 

I tempi per fare causa, nei casi in cui l'assicurazione non propone un risarcimento, il danneggiato potrà citarla in giudizio entro 60 giorni dalla chiusura della procedura e comunque dopo aver ricevuto dalla compagnia tutte le informazioni conclusive sul sinistro.

Viene ora assurta pienamente a prova, al pari del verbale della polizia la scatola nera, un dispositivo dotato di gps che fornisce i dati sul comportamento del conducente alla guida. Chi la istalla ha anche diritto a sconti sui premi per la Rc Auto.

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