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Immissioni illecite ex 844 cc e risarcimento del danno

La Cassazione del 20.1.2017 n. 1606 ha riconfermato il principio per il quale il risarcimento del danno non patrimoniale per immissioni illecite (844 cc) è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla libera esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
A cura di Paolo Giuliano
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Definizione di immissione

Il codice civile regola quelle che sono definite come immissioni (suoni, fumi, gas ecc.) provenienti dal fondo del vicino e che disturbano il fondo limitrofo.

Prima di tutto è opportuno osservare che la locuzione generica "immissioni" riguarda tutto quello che può provenire dal fondo vicino (luci, onde elettro magnetiche ecc.) e che può rendere disturbo alla proprietà limitrofe.

In secondo luogo  è anche opportuno osservare che la locuzione "fondo" non deve essere intesa in senso letterale (come suolo o terreno), ma deve essere interpretata in senso ampio, comprensiva anche di costruzioni (siano abitazioni, box o capannoni industriali).

Le immissioni e l'art. 844 del codice civile (norma generale)

Il codice civile regola le immissioni provenienti dal fondo del vicino e stabilisce che sono illecite quelle superano la normale tollerabilità. Dall'art. 844 cc possono essere desunti due principi: a) non tutte le immissioni sono vietate, ma solo quelle che risultano essere intollerabili; b) il criterio di riferimento per valutare se una immissione è illecita (o meno) è sicuramente un criterio soggettivo, (quanto meno discrezionale).

Di fatto, il giudizio sulla tollerabilità (o meno) delle immissioni non è mai assoluto, ma relativo in base alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, sicché la valutazione ex art. 844 c.c, diretta a stabilire se l'immissione è tollerabile o meno deve considerare , da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale.

Spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa.

Le normativa speciale sulle immissioni

Nel corso del tempo all'art. 844 cc si sono unite anche una serie di regolamenti ed altri atti legislativi che individuano delle precise soglie oltre le quali l'immissione è considerata illecita e (molto spesso) individuano anche le modalità con le quali effettuare i relativi rilievi).

Risulta evidente, allora, chiedersi quale è il rapporto tra l'art. 844 cc e specifiche norme in materia di immissioni create nel corso degli anni.

Il primo principio da considerare è che le norme che fuori dal codice civile (844 cc)  regolano le immissioni sono regolano solo i rapporti tra privati e la pubblica collettività, cioè sono da prendere in considerazione quando si tratta di valutare  se sussiste pericolo pubblico.

Per cui, ad esempio, in tema di immissioni sonore, le disposizioni dettate, con riguardo alle modalità di rilevamento o all'intensità dei rumori, da leggi speciali o regolamenti perseguono finalità di carattere pubblico, operando nei rapporti fra i privati e la P.A. sulla base di parametri meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art. 844 c.c., e non regolano, quindi, direttamente i rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini, per i quali vige la disciplina dell'art. 844 c.c., disciplina che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse.

Quindi, i criteri (dettati dal d.m. 16 marzo 1998 in materia di rumori)   sono volti a proteggere la salute pubblica mediante predisposizione di apposito illecito amministrativo, di conseguenza, nei rapporti tra i privati sono  prive di significatività le disposizioni ministeriali sulle modalità di rilevamento dei rumori.

Ovviamente, quando lo stesso legislatore individua delle soglie limite (per le immissioni) non è possibile non considerarle, allora, il problema è se sotto le soglie limite delle immissioni (previste dalla norma speciale) le immissioni sono sempre lecite (o meno).

Un secondo principio da considerare per valutare il rapporto tra l'art. 844 cc e la normativa speciale in materia di immissioni è quello per il quale una immissione che non viola la normativa speciale (cioè considerata tollerabile per la normativa speciale sulle immissioni) potrebbe essere considerata intollerabile ex art. 844 cc.

Infatti, deve essere  ribadito il principio in base al quale in materia di immissioni, mentre è sempre illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalla leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c.

Modalità della prova dell'immissione illecita

Vertendosi in giudizio relativo ad immissioni (nella specie di rumori ed esalazioni provocati dallo svolgimento di attività di officina fabbrile), i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità previsto dall'art. 844 c.c. costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica, che vengono di regola compiuti mediante apposita consulenza tecnica d'ufficio con funzione "percipiente", in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l'intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone.

Mentre, in tale materia, la prova testimoniale rimane ammissibile soltanto quando verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti, e non si riveli espressione di giudizi valutativi.

Risarcimento del danno del danno derivante da immissioni

Violare la norma dell'art 844 cc e, quindi, far affluire nel fondo del vicino immissioni illecite significa, da un lato,  violare l'art. 2043 cc, dall'altro, significa assumersi anche la responsabilità extracontrattuale di tale comportamento dovendo risarcire il relativo danno.

In particolare,  il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd. "comunitarizzazione" della Cedu.

Questo perché dall'esistenza di immissioni illecite ex art. 844 cc è logico far derivare  l'esistenza di un pregiudizio alla libera e normale esplicazione della personalità ed alla qualità della vita, pregiudizio riconducibile allo stress ed al grave disagio provocato dalle immissioni.

Cass. civ. sez. II del 20 gennaio 2017 n 1606 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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