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Il mantenimento dei figli prima del riconoscimento

La Cassazione del 14.02.2014 n. 3559 ha stabilito che il genitore che ha anticipato il mantenimento del figlio fino alla sentenza di riconoscimento della paternità o maternità ha diritto a essere indennizzato dall’altro genitore per spese sostenute senza la collaborazione dell’altro genitore.
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A cura di Paolo Giuliano
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Il legislatore italiano richiede un atto (di riconoscimento) per creare il legame tra genitori ed il successivo c.d. il rapporto di parentela (oggi regolato dall'art. 74 c.c. secondo il quale "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti).

Il riconoscimento del figlio è un atto basilare sia per i figli nati da genitori sposati, sia se nati da genitori non legati da matrimonio. In mancanza il figlio non riconosciuto (si pensi ai neonati abbandonati) acquisiscono lo stato di bambino adottabile e verranno affidati ad altre famiglie. Dal punto di vista giuridico il riconoscimento è l'atto con il quale il genitore (madre, ma anche padre) dichiarano che quel determinato bambino è il proprio figlio (di solito il riconoscimento coincide con la denuncia / dichiarazione di nascita che viene fatta presso i competenti uffici del comune – anagrafe comunale – dopo la nascita).

Il codice civile detta alcune regole specifiche per il riconoscimento dei figli nati da genitori legati dal vincolo del matrimonio e prevede che una volta effettuato il riconoscimento del figlio da parte della madre, per il padre vige una presunzione di paternità ex art. 231 c.c. "Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio". Per contestare questa presunzione occorre esercitare una specifica azione di disconoscimento della paternità.

Quanto, invece, al riconoscimento dei figli nati da genitori non sposati, il legislatore con l'art. 250 c.c. stabilisce che "il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente" nel successivo art. 254 c.c. il legislatore stabilisce che "Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo".

I figli anti fuori dal matrimonio, in mancanza di riconoscimento di uno dei genitori (molto spesso il padre) hanno a loro disposizione l'azione di riconoscimento della paternità.

Anche se la recente riforma del diritto della famiglia (decreto legislativo 28.12.2013 n. 154) ha eliminato ogni differenza tra figli nati da genitori spostati e genitori non sposati, (intervenendo anche sulla responsabilità genitoriale) sussistono ancora differenze relativamente alle modalità attraverso le quali un determinato figlio può giungere ad ottenere un legame con il genitore. Sono numerosi i motivi che possono spingere un figlio no riconosciuto ad ottenere il riconoscimento, molto spesso, si tratta, non solo di motivazioni morali, ma anche economiche, per vedersi riconosciuto il diritto al mantenimento o poter ottenere la propria quota di eredità.

L'azione di riconoscimento (della paternità, ma anche della maternità) è un procedimento giudiziario che richiede tempo e, molto spesso, tra l'inizio del processo e la definitiva conclusione dello stesso passano anni, se non decenni, in queste ipotesi, ci si chiede se il genitore che ha riconosciuto il figlio può farsi rimborsare dall'altro genitore le somme spese (ed anticipate) fino al momento del riconoscimento (oppure, detto, in modo diverso, occorre chiedersi se il figlio ha diritto ad avere il mantenimento non percepito fino alla sentenza di riconoscimento della paternità.

Si tratta, ovviamente, di una domanda che presuppone una pregressa sentenza di riconoscimento o di una domanda subordinata al riconoscimento

Il primo problema è dato dal fatto che occorre comprendere quale potrebbe essere la base giuridica sulla quale fondare la richiesta di pagamento delle somme spese da uno dei genitori dalla nascita fino al riconoscimento dell'altro genitore. Diciamo subito che il genitore che ha anticipato tali somme potrebbe avere diritto ad una indennità (ad un risarcimento del danno) per aver sostenuto da solo le spese per il mantenimento del figlio. L'altra soluzione potrebbe essere quella dell'esercizio dell'azione di indebito arricchimento nei confronti del genitore che non ha speso nulla per il mantenimento.

Se si ammette la possibilità di esercitare tali azioni, occorre, poi, verificare come quantificare la somma da chiedere all'altro genitore. Trattandosi di un normale giudizio di recupero di un danno la quantificazione dello stesso potrà essere effettuata con tutti i mezzi di prova possibili, anche se la prova principe sono le fatture e ricevute delle somme spese, però, anche in tali ipotesi, è difficile conservare per anni scontrini della spesa ed è difficile provare effettivamente quanto è costato il cibo fornito al minore fino al riconoscimento.

Ecco, quindi, che il quantum può essere quantificato tramite il meccanismo dell'equità, in altri termini l'indennità a favore del genitore che ha anticipato le spese di mantenimento (o che ha  sostenuto da solo il mantenimento) del figlio fino alla conclusione  del procedimento di riconoscimento si quantifica in modo forfettario.

Ovviamente, dopo il riconoscimento la violazione degli obblighi di mantenimento potrebbe portare a sanzioni a carico del genitore inadempiente (ma potrebbe anche essere riconosciuta la medesima indennità al genitore che ha dovuto farsi carico del mantenimento).

Cassazione civ. sez. VI, 14 febbraio 2014, n. 3559 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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