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Opinioni

Il fondo a favore della morosità incolpevole degli inquilini ad suo abitativo

Il Decreto Ministeriale del 14.05.2014 del Ministero delle infrastrutture fornisce la definizione di morosità incolpevole degli inquilini (art.2 comma 1), individua le cause da cui può derivare la morosità (art. 2 comma 2), descrive gli altri criteri per essere ammessi al fondo (art.3): limite di reddito, sfratto per morosità, locazione ad uso abitativo, mancanza di altra abitazione. Il limite massimo entro che si può ottenere dal fondo è di euro 8000 (art. 4)
A cura di Paolo Giuliano
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 maggio 2014

Attuazione dell'articolo 6, comma  5,  del  decreto-legge  31  agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla  legge  28  ottobre 2013, n. 124 – Morosita' incolpevole. (14A05481)

in G.U.  Serie Generale n.161 del 14-7-2014

Fondo per il pagamento delle morosità delle locazioni ad uso abitativo in caso di morosità incolpevole.

Criterio di definizione di morosita' incolpevole (art. 2).  Per  morosita'  incolpevole  si  intende   la   situazione   di sopravvenuta impossibilita' a  provvedere  al  pagamento  del  canone locativo a  ragione  della  perdita  o  consistente  riduzione  della capacita' reddituale del nucleo familiare.

Motivi da cui può derivare l'impossibilità di pagare i canoni di locazione.  La perdita o la consistente riduzione della capacita' reddituale (art. 2  comma 1) possono essere dovute ad una delle seguenti  cause:

– perdita del lavoro per licenziamento;

– accordi aziendali  o  sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;  cassa  integrazione ordinaria  o  straordinaria  che  limiti  notevolmente  la  capacita' reddituale;

– mancato rinnovo  di  contratti  a  termine  o  di  lavoro atipici;

– professionali  o  di  imprese registrate, derivanti da cause di forza  maggiore  o  da  perdita  di avviamento  in  misura  consistente;

– malattia  grave,  infortunio  o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato  o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo  medesimo o la necessita'  dell'impiego  di  parte  notevole  del  reddito  per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

In presenza di una morosità incolpevole (derivante dai motivi sopra indicati) nel pagamento dei canone di locazione è possibile accedere al fondo destinato agli inquilini morosi (incolpevoli)

Dotazione del Fondo assegnata per l'anno 2014 (art.1).   1. La disponibilita' del  Fondo  destinato  agli  inquilini  morosi incolpevoli (di cui all'articolo 6,  comma  5,  del  decreto-legge  31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28 ottobre 2013, n. 124) è di 20 milioni di euro per l'annualità' 2014  e' ripartita, in proporzione al numero di  provvedimenti  di  sfratto per morosita' emessi, registrato dal Ministero degli  interni  al  31 dicembre 2012,  per  il  30%  tra  le  regioni  Piemonte,  Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania e per il restante 70% tra tutte le regioni e le province autonome, come riportato nella seguente tabella:

Tabella ripartizione in pdf

Alle regioni è demandato il compito di individuare i comuni ad alta tensione  abitativa,  di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre  2003,  ivi  compresi  i comuni capoluogo di provincia non inclusi  nella  predetta  delibera, cui sono destinate le risorse del  Fondo  disponibili  unitamente  ad eventuali stanziamenti regionali.

Criteri per l'accesso ai contributi (art. 3). 1. Il comune, nel consentire l'accesso  ai  contributi  di  cui  al  presente  decreto,  nei  limiti  delle  disponibilita'   finanziarie,  verifica che il richiedente:

a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00  o  un  reddito derivante da regolare  attivita'  lavorativa  con  un  valore  I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;

b) sia destinatario di un atto  di  intimazione  di  sfratto  per  morosita', con citazione per la convalida;

c)  sia  titolare  di  un  contratto  di  locazione   di   unita'  immobiliare ad uso abitativo regolarmente  registrato  (sono  esclusi  gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al,  A8  e  A9)  e  risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio  da  almeno  un anno;

d) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero,  nei  casi di cittadini  non  appartenenti  all'UE,  possieda  un  regolare  titolo di soggiorno.

2. Il  comune  verifica  inoltre  che  il  richiedente,  ovvero  un  componente del nucleo familiare,  non  sia  titolare  di  diritto  di  proprieta', usufrutto, uso o abitazione nella provincia di  residenza  di altro immobile fruibile ed  adeguato  alle  esigenze  del  proprio  nucleo familiare.

3.  Costituisce  criterio  preferenziale  per  la  concessione  del  contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno  un  componente che  sia: ultrasettantenne,  ovvero  minore,  ovvero  con  invalidita' accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai  servizi  sociali o alle competenti aziende sanitarie locali  per  l'attuazione  di un progetto assistenziale individuale.

Dimensionamento dei contributi (art. 4). L'importo  massimo  di  contributo  concedibile  per  sanare  la  morosita' incolpevole accertata non puo' superare l'importo  di  euro  8.000,00.

Priorita' nella concessione dei contributi (art. 5).  I  provvedimenti  comunali  di  cui  al  presente  decreto  sono  destinati alla concessione di contributi in favore:

a) di inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento  di rilascio esecutivo per morosita'  incolpevole,  che  sottoscrivano  con  il  proprietario  dell'alloggio  un  nuovo  contratto  a  canone  concordato;

b) di inquilini la cui ridotta capacita' economica  non  consenta  il versamento di  un  deposito  cauzionale  per  stipulare  un  nuovo  contratto di locazione. In tal caso il comune  prevede  le  modalita'  per assicurare che il contributo  sia  versato  contestualmente  alla  consegna dell'immobile;

c) di  inquilini,  ai  fini  del  ristoro,  anche  parziale,  del  proprietario  dell'alloggio,  che  dimostrino  la  disponibilita'  di  quest'ultimo  a  consentire  il  differimento   dell'esecuzione   del  provvedimento di rilascio dell'immobile.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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